Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1346 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1346 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 10070-2015 proposto da:
PONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VITTORIO SELLITTI;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
2017
1536

ga■

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 07/10/2014, R.G.n. 61443/2010 Rep.n.

Data pubblicazione: 19/01/2018

8755/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
7/10/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Giuseppe

Pone per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi innanzi
al T.A.R. Campania;
che la Corte locale partendo dal presupposto che alla data di

giudizio amministrativo presupposto era ancora pendente, aveva
ritenuto doversi fare applicazione dell’art. 54, comma 2, d.l. n.
112/08, siccome novellato dal d.lgs. n. 104/010 e dal d. Igs. n.
195/011, considerando improponibile la domanda per il periodo
antecedente la presentazione della istanza di prelievo (22/9/2008),
considerato che il predetto processo era stato definito il 26/5/2010,
aveva escluso la sussistenza della prospettata irragionevole durata;
che L’Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato, si è “costituita” in giudizio tardivamente, al solo
fine di prendere parte alla eventuale discussione;
considerato che il primo motivo di censura posto a corredo del
ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 54
del d.l. n. 112/08, conv. nella I. n. 133/08, siccome novellato dall’art.
3, co. 23 dell’allegato 4 del d. Igs. n. 104/010, poiché era stata
assegnata efficacia retroattiva alla modifica legislativa, senza che ve
ne fossero le condizioni, in quanto il processo amministrativo
presupposto alla data di entrata in vigore della novella (16/9/2010)
non era più pendente, poiché definito con decreto di perenzione del
26/5/2010, con la conseguenza che la Corte romana, errando, aveva
applicato la normativa sopravvenuta pur mancando il presupposto
della pendenza al momento dell’entrata in vigore del predetto d. Igs.
del 2010, è fondato:
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla

3

iscrizione a ruolo del giudizio, successivamente al 15/9/2010, il

data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il
periodo anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404,
5/8/2016, Rv. 640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);

sollecita definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata
(Sez. 6-2, n. 20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla
controparte (Sez. 6-2, n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);
che, invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel
caso in cui nel giudizio presupposto si sia verificato il presupposto
processuale della domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 54,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deve escludersi che il
periodo di tempo decorso anteriormente alla avvenuta presentazione
dell’istanza di prelievo sia irrilevante al fine del computo del termine
di durata ragionevole del giudizio (Cass. n. 25447del 2013);
che, nella specie, dal decreto impugnato emerge che l’istanza di
prelievo era stata presentata nel giudizio presupposto, sicché la Corte
d’appello nell’escludere la rilevanza e l’efficacia della istanza di
prelievo depositata il 22 settembre 2008, si è discostata dal
richiamato principio;considerato che il secondo motivo, proposto in vi
subordinata, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 54
del d.l. n. 112/08, conv. nella I. n. 133/08, siccome riformato ad
opera dell’art. 3, comma 23 dell’allegato 4 del d. Igs. n. 104/010, non
essendo previsto obbligo di reiterare l’istanza di prelievo del
22/9/2008, resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione
gravata, rimettendo il regolamento delle spese di questo giudizio al
Giudice del rinvio;
P.Q.M.

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istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa e
rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, cui rimette il
regolamento delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.

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