Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13459 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 02/12/2016, dep.29/05/2017),  n. 13459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24545/2013 proposto da:

D.D.M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato

SILVIO CALVOSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2013 R.G.N. 5388/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso in data 1 giugno 2007 D.D.M.R. appellava la sentenza emessa il 12 luglio 2006, con la quale il giudice del lavoro di Roma aveva respinto la sua domanda, volta ad ottenere la condanna di San Paolo IMI S.p.A., ex Banca Nazionale delle Comunicazioni (alle cui dipendenze essa ricorrente lavorava) al risarcimento del danno biologico e morale, asseritamente subito a causa della malattia (bronco-pneumopatia cronica ostruttiva), contratta per effetto della dedotta insalubrità dell’ambiente di lavoro nel quale ella si era trovata ad operare.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell’appellata società, che resisteva l’interposto gravame, espletata c.t.u. medico-legale, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 603 in 21 gennaio – 14 giugno 2013 rigettava l’impugnazione dell’attrice, compensando per la metà le spese di lite di 20 grado, liquidate per il resto a carico dell’appellante. Poneva altresì a carico di entrambe le parti, tra loro in solido nei confronti dell’ausiliare, e del solo appellante nei rapporti interni tra le parti stesse, le spese di c.t.u. liquidate separatamente. La Corte capitolina, pur ritenendo parzialmente fondate le doglianze dell’appellante in ordine alle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, poichè sufficientemente analitiche circa il dedotto cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento dei locali dell’agenzia bancaria di via (OMISSIS), ad ogni modo riteneva infondata la pretesa risarcitoria azionata, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo il quale i fattori ambientali dedotti non risultavano avere caratteristiche di preponderanza causativa ovvero concausale nel nesso eziologico, non potendo loro riconoscersi neppure un effetto facilitante o predisponente, sicchè doveva escludersi in termini di certezza che l’infermità rilevabile sulla persona della ricorrente (bronco-pneumopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria di tipo parziale (ipossiemica-normocapnica) potesse derivare dalla vicenda in questione.

Avverso l’anzidetta decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione D.D.M.R. con atto del 25 / 29 ottobre 2013, affidato ad un solo motivo (violazione dell’art. 360, n. 5, in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè art. 61 e ss., dello stesso codice di rito).

La Corte di Appello aveva conferito ad un medico l’incarico di valutare la funzionalità dell’impianto di aria condizionata, cioè come se avesse affidato ad un avvocato o a un giudice la diagnosi di un guasto al motore di un veicolo. Il medico può correttamente valutare se una determinata patologia derivi da fatto che la parte abbia respirato meno aria viziata; certo non può dire se il cattivo funzionamento di un impianto si sia verificato per difetto di manutenzione… In altri termini, un medico poteva determinare quali siano state le cause di una patologia, ma non di certo precisare se ciò che avrebbe causato la malattia avrebbe potuto essere generato meno da una mezzo meccanico.

Nella specie la sentenza della Corte di Appello conteneva numerosi errori e contraddizioni, dovuti al fatto che aveva interamente e acriticamente recepito la relazione del consulente tecnico d’ufficio. Nella decisione infatti non erano contenute argomentazioni che non fossero frutto dell’accoglimento in toto della C. T. U..

Intesa San Paolo S.p.A. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso in data 9 dicembre 2013, laddove è stato eccepita l’inammissibilità delle doglianze di parte ricorrente, che si era limitata a prospettare le sue tesi sulla base di argomenti logicamente e giuridicamente del tutto incongrui, come quello della scelta di un c. t. u., doglianza generica e inidonea anche solo a sfiorare la ratio decidendi della sentenza; mentre era inammissibile perchè riferita ad una questione del tutto nuova e ad ogni modo non decisiva, la prospettazione comunque affatto ipotetica della possibile mancanza del cosiddetto libretto di impianto.

Infine, la sola controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le anzidette doglianze sono inammissibili sotto diversi profili.

Ed invero, la ricorrente la ricorrente si limita in effetti a censurare la sola motivazione, peraltro lineare, coerente e dettagliata, in base alla quale la domanda è stata rigettata dai giudici di merito, per acclarato difetto del nesso di causalità tra le patologie denunciate dalla diretta interessata e l’ambiente di lavoro da costei frequentato, contestando quindi l’accertamento tecnico di ufficio, alle cui argomentazioni e conclusioni, condivise, si è riportata con ampi riferimenti l’impugnata sentenza, e senza alcuna violazione dei succitati art. 61 c.p.c. e ss., nonchè art. 118 disp. att. c.p.c..

Ne deriva che – inammissibilmente in questa sede di legittimità ed al di fuori di quanto consentito dalla critica vincolata, secondo i rigorosi limiti in proposito fissati dall’art. 360 c.p.c. – la ricorrente pretende in sostanza la revisione di quanto diversamente invece giudicato dalla Corte di merito, ancorchè la decisione si sostanzi poi nella condivisione di quanto verificato ed acclarato dal c.t.u. (cfr. Cass. 1^ civ. n. 1605 del 14/02/2000, secondo cui il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere intrinseco alla medesima sentenza e non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio. Conformi Cass. n. 2498 del 1994 e n. 3615 del 1999. V. altresì Cass. lav. n. 522 del 22/01/1981, secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l’obbligo della motivazione con la indicazione delle fonti del suo convincimento, anche se non esamini particolarmente le contrarie deduzioni di parte, che, ancorchè non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio, già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Cfr., d’altro canto, Cass. 1^ civ. n. 5148 del 03/03/2011, secondo cui, sebbene le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non abbiano efficacia vincolante per il giudice, tuttavia egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..

Peraltro, secondo Cass. I civ. n. 19661 del 13/09/2006, il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione – secondo il precedente testo dell’art. 360, n. 5, a differenza perciò dei più rigorosi limiti introdotti dalla vigente formulazione della norma -.

V. altresì Cass. lav. n. 8654 del 3/4/2008, secondo cui nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico – legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sicchè, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità. Conformi, tra le altre, Cass. n. 11467 del 2002, n. 10552 del 2003).

Nella specie, ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha valutato nel complesso le acquisite emergenze processuali, tra cui le dichiarazioni rese dalla diretta interessata in sede di libero interrogatorio e quanto dedotto dall’attrice con il proprio ricorso circa la collocazione degli elementi dell’impianto di aereazione dell’agenzia in cui ella lavorava, nonchè le doglianze emergenti dalla documentazione in atti da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre che l’onere probatorio a carico della medesima attrice, giungendo tuttavia alla conclusione che qualunque approfondimento istruttorio si rivelava comunque inutile, poichè l’espletata c.t.u. medico legale, come già detto ampiamente riportata, escludeva la sussistenza di ogni possibile nesso di causalità tra le patologie riscontrate e la dedotta insalubrità dell’ambiente lavorativo, avuto riguardo in particolare all’accertata preesistenza di patologie dell’apparato respiratorio, contratte molti anni prima e protratte nel tempo, ed alla riconosciuta concorrenza di fattori di rischio extralavorativi, unitamente alla brevità del periodo di esposizione di appena tre mesi. Anche la cattiva manutenzione dell’impianto di condizionamento, ove in ipotesi provata, non poteva aver inciso etiologicamente sull’insorgenza della riscontrata patologia (cfr. ancora tutte le ulteriori puntualizzazioni in fatto alle pagine 5 e 6 della sentenza d’appello).

In tale contesto, pertanto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non lascia alcuna possibilità di sindacato in sede di legittimità sull’operato del giudice di merito per quanto concerne la sua competenza ad accertare i fatti di causa e a trarne le relative conclusioni mediante il loro prudente apprezzamento.

Più in particolare, quanto alla portata dell’art. 360, n. 5, del codice di rito, va richiamato l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la riformulazione di tale norma, disposta dal legislatore del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, idem n. 8054/14. In senso conforme v. altresì Cass. civ. 6 – 3, ordinanza n. 21257 – 08/10/2014 e sentenza n. 23828 del 20/11/2015).

Dunque, le censure di parte ricorrente appaiono inammissibili nell’ambito nei rigorosi limiti fissati dal citato art. 360, secondo la critica, appunto vincolata, ivi consentita, alla stregua di quanto motivatamente e dettagliatamente accertato e di conseguenza valutato dalla competente Corte di merito, su specifiche circostanze in contrasto con i fatti del cui mancato esame pare dolersi la ricorrente.

D’altro canto, va ancora ricordato (cfr. più recentemente Cass. 1^ civ. n. 16526 del 05/08/2016) che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1^ civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007).

Invero, lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Peraltro, quanto poi, alla contestata valenza della c.t.u., va ancora ricordato che l’esame dei documenti esibiti e delle emergenze istruttorie nel loro complesso, unitamente alla loro valutazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 1^ civ. n. 16056 del 2/8/2016. Conformi, tra le varie, Cass. lav. n. 17097 del 21/07/2010, III civ. n. 12362 del 24/05/2006 e numerose altre di segno analogo).

Nel caso di specie, dunque, non è ravvisabile alcun vizio ex art. 360, n. 5 cit., tenuto conto della più che sufficiente motivazione, effettiva e non già meramente apparente, svolta con la sentenza di appello, che ha ritenuto infondata nel merito l’azionata pretesa risarcitoria.

Pertanto, il ricorso va respinto, siccome inammissibile, con conseguente condanna alle relative spese della soccombente, tenuta altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano a favore di parte controricorrente in Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali ed in cento/00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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