Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13459 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13459 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 5536-2010 proposto da:
ZANON

ANGELO

S.A.S.

02229070277

in

persona

dell’accomandatario ing. PIETRO ZANON, MARCHETTI
ANTONELLA S.R.L. (già MARCHETTI ANTONELLA E C. S.N.C.)
01522930278 in persona dell’amministratore ANTONELLA
MARCHETTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
2013
948

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARCONE NICOLA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRIMANI PIER VETTOR giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

1

Data pubblicazione: 29/05/2013

contro

UNITA’

LOCALE

SOCIO

SANITARIA

VENEZIANA

12

02798850273, in persona del Direttore Generale Dott.
ANTONIO PADOAN, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato

all’avvocato ORSONI GIORGIO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2045/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 23/11/2009, R.G.N.
1869/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato CHIARA PESCE per delega;
udito l’Avvocato RICCARDO ARBIB per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

SANINO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

’p

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Zanon Angelo s.a.s. e la Marchetti Antonella s.r.l. (già Marchetti
Antonella & C. s.n.c.) propongono ricorso per cassazione, fondato su tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che,
accogliendo l’appello proposto dalla ULSS Veneziana n. 12, ha rigettato la
loro domanda volta a far accertare che da esse non era dovuto il
contributo per spese relative a ispezioni e controlli veterinari sui prodotti
della pesca.
La USLL Veneziana n. 12 resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo le ricorrenti deducono «violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 Divo 30.12.92 n. 531, dell’art. 1 Divo 19.11.98 n,
432, dell’art. 20 [del regolamento] del mercato ittico all’ingrosso del
Comune di Venezia e dell’art. 5 L. 20.3.1865 n. 2248 all. E», assumendo
che esse non hanno mai richiesto all’Azienda il servizio in questione,
come affermato in sentenza; che tenuto al pagamento è il primo
acquirente; che per tale deve intendersi colui che acquista e ritira i
prodotti della pesca presso un mercato ittico; che non poteva affermarsi
l’obbligo, non previsto da alcuna norma di legge, delle ricorrenti di
corrispondere il contributo per il fatto di non avere fornito all’Azienda il
nome dei primi acquirenti.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui le ricorrenti
assumono di non aver mai chiesto all’Azienda il servizio in questione.
Infatti, premesso che la questione risulta introdotta dalla ULSS quanto
meno con l’atto di appello (pag. 4 della sentenza), le ricorrenti medesime
non assumono di avere posto la questione al giudice di appello. Deve
pertanto aversi per assodato che le società richiesero alla ULSS lo
svolgimento del servizio. La motivazione secondo la quale le società
sarebbero perciò obbligate a corrispondere i relativi compensi è
sufficiente al rigetto della domanda. Ne discende l’inammissibilità
dell’intero motivo.
2.-

Con il secondo e terzo motivo, sotto il profilo del vizio di

motivazione, le società ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di
Appello non indichi alcuna fonte di prova dalla quale abbia evinto la
circostanza che le ricorrenti avessero richiesto esse direttamente
3

V

all’Azienda il servizio di controllo sanitario della merce ed imputa ad esse
di non aver provato di aver agito quali commissionarie nella vendita della
merce.
2.1.- Il secondo e terzo motivo sono in parte inammissibili ed in
parte infondati. Per i motivi esposti

sub

1.1. è in questa sede

inammissibile la tesi secondo cui il servizio di controllo sanitario non
sarebbe stato richiesto alla Azienda. Quanto al resto, si legge nella

l’onere di provare il fondamento della propria eccezione (di aver agito
come commissionari …)» e tale prova evidentemente, secondo il giudice
di appello, non hanno fornito né si ravvisa alcun vizio di motivazione. Le
ricorrenti richiedono a questo giudice di legittimità una inammissibile
valutazione diretta degli elementi di prova che erano nella disponibilità
del giudice di merito e riportano brani della sentenza di primo grado (non
più esistente nel mondo del diritto dopo l’appello), di cui nella sostanza
chiedono la conferma. Va comunque osservato che, se anche le ricorrenti
avessero provato la loro qualità di commissionarie, non per questo
sarebbe esclusa la loro obbligazione, dovendosi intendere per “primo
acquirente” chi per primo acquisti, anche quale commissionario, la merce
presso un mercato ittico.
3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna delle ricorrenti alle
spese, liquidate in C 3.200, di cui C 3.000 per compenso, oltre accessori
di legge.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese,
liquidate in C 3.200, di cui C 3.000 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 19 aprile 2013.

sentenza, con congrua motivazione, che «spettava (…) alle appellate

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