Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13458 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 02/12/2016, dep.29/05/2017),  n. 13458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23213-2013 proposto da:

T.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

L. SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RAGO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO IOFFREDI,

RAFFAELLA RAGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ATAC S.P.A. quale incorporante di TRAMBUS S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

ATAC S.P.A. quale incorporante di TRAMBUS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 23, presso lo studio degli

avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7199/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2012 R.G.N. 10955/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato RAFFAELLA RAGO;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega Avvocato GIAMPIERO

PROIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7199 del 26 settembre – 10 ottobre 2012, in riforma dell’impugnata pronuncia, revocava il decreto ingiuntivo opposto da TRAMBUS S.p.a. nei confronti del richiedente T.P., ottenuto da costui a titolo di compenso per 65 giorni di congedo non fruiti a tutto il dicembre 2000. Dichiarava, però, anche la nullità della domanda dell’appellante società, volta alla restituzione di quanto asseritamente pagato in forza del d.i., provvisoriamente esecutivo.

Secondo la Corte capitolina, una volta stabilito che costituiva oggetto della controversia la pretesa dell’appellato di ottenere il corrispettivo economico di 65 giorni di ferie, asseritamente non godute al 31 dicembre del 2000, le difese svolte dalla società appellante a sostegno dell’interposto gravame erano fondate. La quantificazione dei giorni di riposo non goduti era stata operata dal T. sulla base delle risultanze di moduli INAIL, allegati al ricorso in via monitoria e nei quali era stato indicato, in maniera generica e indistinta, solo il numero complessivo dei giorni di congedo non fruiti. Nè ulteriori elementi potevano trarsi dei prospetti paga allegati dal lavoratore.

La tesi dell’azienda era, invece, fondata: ad ogni lavoratore veniva concesso un numero di riposi anno non inferiore al periodo di ferie contrattualmente stabilito e al minimo inderogabile, mentre per tutti gli altri giorni di riposo il godimento veniva differito all’anno successivo, con la possibilità di ottenerne la monetizzazione solo all’atto della cessazione del rapporto. Di conseguenza, era onere del lavoratore fornire prova contraria rispetto alle risultanze emergenti dal allegato 5 nella produzione di parte appellante, dal quale emergeva che il lavoratore aveva goduto di 26 giorni di ferie all’anno, spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile. I residui giorni di congedo indicati nella scheda presenza INAIL, quindi, non potevano che essere riconducibili a riposi di diversa natura dalle ferie, sicchè la disciplina applicabile per queste ultime non poteva operare per le altre tipologie di riposi. Non risultava oggetto di contestazione, nè di impugnazione la prassi aziendale (desumibile a contrario dall’accordo sindacale 6 aprile 2001, che aveva posto fine proprio ad ogni prassi preesistente e che aveva ridisegnato il sistema dei congedi), in forza della quale i giorni di congedo non goduti nell’anno venivano riportati nella disponibilità complessiva dell’anno successivo con la monetizzazione, in caso di mancato godimento, solo all’atto di cessazione del rapporto.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione T.P. con atto del 9 – 10 ottobre 2013, affidato a tre motivi, cui ha resistito mediante controricorso l’ATAC S.p.A., quale incorporante TRAMBUS spa, unitamente a ricorso incidentale, in data 18-11-2013, affidato ad un solo motivo, relativamente alla parte della sentenza di appello che non aveva riconosciuto il diritto di essa appellante alla restituzione di quanto si assumeva pagato in virtù del d.i. provvisoriamente esecutivo.

Infine, unicamente la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 codice di rito, sostenendo che il petitum indicato nell’atto introduttivo non si riferiva alla richiesta di fruizione di ferie non godute, bensì alla loro monetizzazione mediante risarcimento economico, per cui il lavoratore aveva prodotto il prospetto inviato all’INAIL nel dicembre del 2000, dal quale risultava un residuo di congedi ancora da fruire. A fronte della produzione documentale proveniente dalla stessa parte datoriale (tabulato presenza INAIL), TRAMBUS nulla aveva provato in senso contrario, essendosi limitata invece a generiche contestazioni; ciò che non era stato rilevato dai giudici di appello.

Peraltro, la stessa azienda non aveva mai fatto distinzione tra vari tipi di ferie, operando sempre il coacervo delle stesse, tanto che nel documento n. 5 in atti sotto la rubrica ferie venivano elencate tutte insieme le giornate di riposo spettanti ai dipendenti.

Con il secondo motivo, il lavoratore ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè l’impugnata sentenza non aveva dato alcun conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto che l’istituto delle ferie non fosse assimilabile ed equiparabile a quello dei congedi, genericamente considerandoli come giorno di riposo di lavoro comunque non retribuiti.

Il tema della decisione era rimasto radicato sul contrasto tra monetizzazione delle ferie pregresse ed eccezioni di avvenuto godimento delle stesse. Tutto il resto – cioè ogni valutazione sui congedi, i permessi ed i riposi- non aveva formato materia del contendere. Peraltro, era significativo rimarcare altresì l’unitarietà, anche per quanto riguarda il personale Atac, della disciplina prevista per i congedi, ordinari e non, non goduti.

Con il terzo motivo, inoltre, il T. ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c., al R.D. n. 148 del 1931, art. 22, allegato A, nonchè art. 36 Cost., il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè, contestualmente, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza, secondo il ricorrente, era viziata anche perchè aveva tenuto conto dell’uso aziendale che si sarebbe formato presso la società di riportare riposi eventualmente non goduti nella disponibilità dell’anno successivo e di monetizzarli, ove non fruiti nemmeno negli anni successivi, alla cessazione del rapporto. Tale uso, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stato contestato dal lavoratore, era illegittimo e come tale doveva essere considerato dal giudice di merito, privo di ogni effetto. Infatti, la specifica materia in questione risultava completamente disciplinata dalla normativa speciale, ossia dall’ della regolamento al R.D. n. 148 del 1931, allegato A, art. 22, norma dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 543 del 1990 illegittima nella parte in cui prevedeva che l’agente potesse non usufruire nel corso dell’anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantegli per mere esigenze di servizio, anzichè eccezionali, motivate esigenze di servizio. Pertanto, era evidente, in base all’anzidetta normativa, nei sensi di cui alla sentenza additiva della Corte costituzionale, che il cosiddetto uso, o meglio comportamento aziendale non unilaterale, del riporto a nuovo, con pagamento a fine carriera era del tutto illegittimo, e che in ogni caso non poteva in alcun modo paralizzare la pretesa dei lavoratori che come il ricorrente avevano inteso chiedere l’integrale soddisfacimento del proprio diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie pregresse. La Corte di Appello, invece, non aveva tenuto conto della citata illegittimità ed aveva fondato la propria decisione, ritenendo erroneamente esistente e non contrario alla normativa sopra richiamata il suddetto uso aziendale, uso già mai esistito e comunque contrario alla legge, quindi privo di ogni effetto, il tutto così come specificamente dettagliato dalla ricorrente sul punto (cfr. in part. pag. da 9 a 10 del ricorso, con riferimento a vari ordini di servizio da parte dell’azienda, tra cui quello n. 161/27-02-1991, per cui le ferie andavano usufruite interamente entro e non oltre il 31-12 dell’anno successivo a quello in cui erano state maturate, e comunque in via di eccezione entro il 31 marzo immediatamente successivo, in mancanza di che si sarebbe provveduto di ufficio secondo un piano di riassorbimento delle ferie non godute).

A sua volta, con il proprio ricorso incidentale la società ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 medesimo codice, n. 3). La sentenza di appello era viziata ed illegittima laddove aveva respinto la domanda con la quale parte appellante aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte al T., per l’asserita nullità della richiesta, in quanto generica e apodittica nonchè perchè non provata. Per contro, erano state valutate erroneamente le prove in atti, ed in particolare gli assegni circolari prodotti, nonchè il comportamento della appellato, che in effetti non aveva mai in concreto negato nè contestato il versamento delle somme in questione da parte dell’azienda, mediante due assegni circolari datati 24-10-2005, a seguito della concessione, in prime cure, della clausola di provvisoria esecutività dell’opposto d.i., sicchè l’azienda aveva provveduto al pagamento di complessivo di 3796,62 Euro, importo che, una volta applicate le ritenute di legge, corrispondeva alla somma netta riconosciuta in via monitoria.

Entrambe le impugnazioni vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, quanto al motivo principale, non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia da parte del giudicante, che invece ha debitamente identificato e qualificato la domanda di parte attrice, ancorchè proposta in via monitoria, ritenendola in effetti infondata nel merito, siccome non assistita da idoneo supporto probatorio, essendo insufficienti al riguardo i richiamati documenti, da cui non poteva ritenersi dimostrato il mancato godimento delle giornate di ferie dovute nel corso dell’anno.

Infatti, la sentenza de qua ha preliminarmente individuato i seguenti motivi di appello: travisamento del petitum e vizio di ultrapetizione; avvenuta fruizione delle ferie; infondatezza della domanda anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse riferibile al complesso dei congedi spettanti a diverso titolo; prescrizione; quantificazione; maggiori congedi indebitamente fruiti dall’appellato nel periodo 1994/2000.

Quindi, riguardo al primo motivo di gravame, come testualmente si legge in motivazione, la Corte capitolina ha rilevato che effettivamente la domanda monitoria, dalla quale era scaturita la controversia, atteneva solo ed esclusivamente alle ferie, come d’altra parte precisato dallo stesso appellato nella difesa di questo giudizio (di secondo grado). Su tale voce, ossia l’indennità per ferie non godute, si incentrava la questione in punto di diritto, di modo che anche la decisione appellata andava interpretata sotto tale profilo, senza che si potesse effettivamente rilevare una pronuncia oltre quanto richiesto in sede monitoria.

Una volta precisati correttamente i limiti della domanda di parte attrice, venivano di conseguenza richiamate le difese della società opponente in primo grado, secondo cui, tra l’altro, durante il periodo considerato dalla originaria richiesta di decreto ingiuntivo, l’appellato aveva sempre goduto delle ferie in misura superiore o comunque almeno pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore (25 giorni). Tali difese erano giudicate fondate dalla Corte d’Appello, una volta stabilito che l’oggetto della controversia riguardava la pretesa del lavoratore di ottenere il corrispettivo economico di 65 giorni di ferie, asseritamente dal predetto non godute al 31-12-2000. Infatti, la quantificazione dei giorni di riposo non goduti era avvenuta da parte attrice in base alle risultanze dei moduli Inail (scheda presenza), allegati al ricorso per ingiunzione ed in cui risultava indicato, in maniera generica ed indistinta, soltanto il numero complessivo, senza alcuna precisazione tra ferie e congedi di diversa natura. Anzi, dall’aspetto grafico del prospetto INAIL emergeva che quando la scheda aveva inteso fari riferimento alla voce “ferie”, quest’ultima era stata espressamente indicata, proprio accanto alla casella, a dimostrazione che la voce generale invocata dal lavoratore non era sufficiente a quantificare i giorni di ferie non goduti. Nè ulteriori elementi potevano trarsi dal prospetti paga allegati dal ricorrente…

Pertanto, alla luce del complesso sistema di “riposi” e/o di “congedi”, proprio dell’organizzazione aziendale, secondo la Corte di Appello sarebbe stato onere del lavoratore fornire la prova contraria, rispetto alle risultanze emergenti dall’art. n. 5 dell’azienda, da cui si desumeva che il lavoratore aveva goduto dei 26 giorni di ferie all’anno, spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile. I residui giorni di congedo, riportati nella scheda presenza INAIL, dunque, non potevano che essere riconducibili a riposi di natura diversa dalle ferie, sicchè la disciplina applicabile per queste ultime non poteva operare per le altre tipologie di riposi. Nè questi ultimi, in ogni caso, avevano formato oggetto di rivendicazione da parte del T., che aveva invece chiesto esclusivamente la monetizzazione delle ferie non godute e non di altri congedi. Infine, la Corte di Appello, osservava che non risultava oggetto di contestazione o di impugnazione la prassi aziendale, desumibile a contrario dall’accordo sindacale del 6 aprile 2001, che vi aveva posto fine, in forza della quale i giorni di congedo non goduti nell’anno venivano riportati nella disponibilità complessiva dell’anno successivo, con la monetizzazione, in caso di questo ulteriore mancato godimento, soltanto all’atto della cessazione del rapporto.

Dunque, come è agevole desumere dalle succitate argomentazioni, quanto al primo motivo, non vi è stata alcuna omissione da parte della Corte di merito sulla domanda di parte attrice, così come ivi dettagliatamente individuata, laddove è apprezzabile al contrario l’attenzione del collegio giudicante nel non travalicare i limiti di quanto preteso dalla parte opposto, attore in senso sostanziale con l’instaurato procedimento monitorio, di regola peraltro, ex art. 633 c.p.c., funzionale al pronto ed immediato pagamento di crediti liquidi ed esigibili, e non già al soddisfacimento di pretese risarcitorie.

D’altro canto, l’attuale ricorrente non ha nemmeno precisato il tenore della sua memoria difensiva di costituzione (peraltro neanche specificamente individuata in atti, nè comunque testualmente riprodotta) per resistente all’opposizione di TRAMBUS, essendosi limitato ad assumere di averne chiesto il rigetto, confermando di aver inteso richiedere, con l’azione monitoria, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e contestando, in ogni caso, la legittimità della prassi che prevedeva la monetizzazione dei congedi non fruiti soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (n.b. sul punto manca ogni specifico riferimento, laddove poi in calce alle conclusioni del ricorso, a pagina 11, compare la generica allegazione: “Insieme con il presente ricorso sarà prodotto il fascicolo di parte delle fasi di merito ed i documenti indicati in narrativa come da separato indice”, indice anche perciò assente nel ricorso; tanto, dunque, in violazione soprattutto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità… la specifica indicazione degli atti processuali dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Parimenti, non è stato riportato, nè altrimenti debitamente riprodotto con esauriente riassunto, il ricorso iniziale, volto ad ottenere l’ingiunzione di pagamento, poi opposta).

Inammissibile risulta, altresì, la censura di cui al secondo motivo, siccome pertinente essenzialmente alle argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale, dalle quali invero non emerge alcuna significativa pretermissione di fatti decisivi ai fini della causa. Non interessano invece le disquisizioni sul punto di natura prettamente giuridica, rilevanti per contro soprattutto ex art. 360 codice di rito, comma 1, n. 3, mentre le previsioni di cui al n. 5 della stessa norma attengono appunto unicamente all’eventuale omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; sicchè non rileva di per sè nemmeno la sufficienza o meno della motivazione, in base all’attuale tenore della legge, così come modificata a decorrere dall’undici settembre 2012, nella specie ratione temporis applicabile alla sentenza de qua, risalente al 26 settembre/10 ottobre 2012 (v. il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L 7 agosto 2012, n. 134, norma che, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, D.L. cit., “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 12 agosto 2012)”).

In tale contesto, pertanto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non lascia alcuna possibilità di sindacato in sede di legittimità sull’operato del giudice di merito per quanto concerne la sua competenza ad accertare i fatti di causa e a trarne le relative conclusioni mediante il loro prudente apprezzamento.

Più in particolare, quanto alla portata dell’art. 360 codice di rito, n. 5, va richiamato l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la riformulazione di tale norma, disposta dal legislatore del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, idem n. 8054/14. In senso conforme v. altresì Cass. civ. 6 – 3, ordinanza n. 21257 – 08/10/2014 e sentenza n. 23828 del 20/11/2015).

Tanto premesso, le anzidette censure di parte ricorrente appaiono inammissibili nell’ambito nei rigorosi limiti fissati dal citato art. 360, secondo la critica, appunto vincolata, ivi consentita, alla stregua di quanto motivatamente e dettagliatamente accertato e di conseguenza valutato dalla competente Corte di merito, su specifiche circostanze in contrasto con i fatti del cui mancato esame si duole la ricorrente.

D’altro canto, va ancora ricordato (cfr. più recentemente Cass. 1 civ. n. 16526 del 05/08/2016) che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007).

Invero, lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 3, civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Peraltro, quanto poi, agli atti e ai documenti sui quali la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto di fondare la propria decisione, va ancora ricordato che il loro esame, nonchè la valutazione degli stessi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 1 civ. n. 16056 del 2/8/2016. Conformi, tra le varie, Cass. lav. n. 17097 del 21/07/2010, 3 civ. n. 12362 del 24/05/2006 e numerose altre di segno analogo).

Nel caso di specie, dunque, non è ravvisabile alcun vizio ex art. 360, n. 5 cit., tenuto conto della più che sufficiente motivazione, effettiva e non già meramente apparente, svolta con la sentenza di appello, che ha ritenuto infondata nel merito l’azionata pretesa creditoria.

Le argomentazioni che precedono, circa l’infondatezza e l’inammissibilità delle prime due doglianze mosse dal ricorrente, risultano invero pure assorbenti rispetto alle censure di cui al terzo motivo del ricorso principale, motivo peraltro articolato sotto il duplice motivo della violazione o falsa applicazione di legge e del contestuale dedotto vizio di motivazione.

A tale ultimo riguardo, va in primo luogo richiamato per intero quanto sopra osservato circa l’inammissibilità di censure in punto di fatto da parte ricorrente, soprattutto poi in relazione alle preclusioni derivanti dal novellato art. 360, n. 5.

Per il resto, a fronte di quanto accertato dalla Corte di merito (limitazione della pretesa creditoria azionata alle sole ferie annuali, sua infondatezza per difetto di idonee allegazioni e di relativi elementi probatori a sostegno, in base pure al citato allegato documento n. 5 di parte convenuta, nonchè mancata impugnazione o contestazione della citata prassi aziendale, desumibile a contrario dal menzionato accordo sindacale sei aprile 2001), il ricorrente ha mancato di fornire debite, precise e puntuali deduzioni di segno contrario (non è stato specificamente chiarito dove, come e quando avrebbe contestato, mediante rituali allegazioni accompagnate altresì da tempestive produzioni documentali, l’uso aziendale relativo ai riposi non goduti, segnatamente con riferimento poi al dedotto contrasto con le norme di legge rubricate con il terzo motivo; ciò tanto più ove si consideri che la sentenza de qua non ne accenna minimamente).

Ne deriva pertanto che la sentenza d’appello n. 7199/12, che revocava l’opposto d.i., deve in effetti ritenersi validamente pronunciata, nella sua complessiva portata, limitatamente al rigetto della domanda relativa alle ferie annuali asseritamente non godute, e non già in relazione ad altri giorni di riposo non usufruiti, fermo dunque restando ogni altro diritto, eventualmente ancora spettante al lavoratore, sul quale, coerentemente alle argomentazioni della decisione di secondo grado, non vi è stata pronuncia di merito per difetto di corrispondente domanda.

Pertanto, il ricorso va respinto nei sensi di cui sopra.

Deve, parimenti, essere disatteso il ricorso incidentale, siccome carente nella sua enunciazione, laddove a fronte di quanto rilevato in proposito dalla Corte di merito, circa la nullità della domanda di restituzione (per la sua genericità ed apoditticità, sia per carenza di riscontro probatorio, in quanto gli assegni circolari in atti indicavano una somma, peraltro maggiore di quella in discussione, senza alcuna esatta sua imputazione), la società ha omesso di fornire idonei e congrui elementi di cognizione, indispensabili ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, tali da poter compiutamente far comprendere l’esatto tenore della richiesta (v. in part. la lacunosa affermazione a pag. 6 del controricorso: “Da ultimo, la società faceva presente di aver versato al signor T. quanto dovuto a titolo di indennità di monetizzazione delle ferie, con assegni circolari del 25 ottobre 2005, insistendo nella domanda di restituzione di tali somme – quali ??? – in caso di riforma della sentenza di primo grado”; nè a pag. 30 e ss. risulta debitamente riprodotto l’appello della società sul punto, nè d’altro canto la memoria difensiva per l’appellato, da cui poter altresì desumere il contegno di costui, che non avrebbe smentito la ricezione della somma, peraltro nemmeno univocamente individuata: l’azienda ha versato al T. l’importo complessivo di 3796,662 euro, che, una volta applicate le ritenute di legge, corrispondeva alla somma netta riconosciuta in via monitoria – cfr. pag. 31, mentre e a pag. 2 dello stesso controricorso si afferma che in data 8 luglio 2004 veniva emesso il richiesto D.I. di 3966,42 Euro, oltre accessori e spese, liquidate in ragione di 258,22 Euro, ivi compresi onorari e competenze).

Dunque, non vi è stata rituale confutazione dell’impugnata declaratoria di nullità, emessa per le varie ragioni ivi indicate, laddove peraltro assolutamente inconferente appare l’ipotizzata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la domanda risultava fondata su specifici elementi probatori, palesemente travisati dalla Corte romana. E riguardo a quest’ultimo rilievo la censura, contrariamente alla sua intitolazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, intende in effetti riferirsi, ma inammissibilmente in sede di legittimità, ad accertamenti di fatto ed a conseguenti valutazioni dei giudici di merito, però insindacabili, anche ai sensi del già richiamato art. 360, n. 5, visto pure che, sebbene sinteticamente, la Corte di Appello all’evidenza ha tenuto conto di tutti i dati fattuali del caso esaminato, valutandoli però difformemente dalle diverse opinioni di parte controricorrente.

Tenuto conto dell’esito negativo di entrambe le impugnazioni, le spese di questo giudizio vanno integralmente compensate.

Tuttavia ricorrono i presupposti di legge per il versamento degli ulteriori contributi unificati.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso principale e dichiara INAMMISSIBILE quello incidentale.

Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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