Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13458 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso gli avvocati

DE PROPRIS ALESSANDRO, DE PROPRIS EUGENIO, che lo rappresentano e

difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.L. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 1780/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. T.G. con ricorso al tribunale di Roma chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra B.A.L..

Quest’ultima si costituiva senza opporsi alla domanda ma chiedendo che le fosse attribuito un assegno di divorzio. Il tribunale pronunciava il divorzio e attribuiva alla convenuta un assegno di Euro 75,00 mensili. La sentenza veniva impugnata dalla sig.ra B. in relazione alla misura dell’assegno liquidatole e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18 aprile 2007, in riforma della sentenza impugnata, le attribuiva un assegno di Euro 200,00 mensili. Il sig. T. impugnava tale sentenza dinanzi a questa Corte con atto notificato alla controparte in data 3/5 giugno 2008. L’intimata non si è costituita.

Il collegio delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si formula un unico motivo, con il quale si denuncia “violazione di legge – omessa contraddittorietà ed illogicità della motivazione violazione di legge anche in relazione all’art. 360 c.p.c.” in relazione alla liquidazione in favore della controparte dell’assegno divorzile.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, prospettandosi nell’unico motivo formulato, cumulativamente, il vizio di violazione di legge e vizi motivazionali, senza, che il motivo si concluda nè con il quesito di diritto, nè con la sintesi prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilità.

Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, infatti, in relazione al vizio di violazione di legge tale norma prescrive che il motivo si concluda con un quesito che ha la funzione d’indicare direttamente alla Corte l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Quesito che deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;

c) la diversa regola che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (ex multis Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Quanto poi alla deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, imposto dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex multis Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Nulla per le spese non avendo la parte intimata depositato difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle altre persone in esso indicate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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