Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13458 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33148-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIMMINO ADRIANA;

– ricorrente –

contro

D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato CASTELLANETA MARIA ANNA PIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1644/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.L. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ne ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza emessa in primo grado dal locale tribunale che, in un giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha riconosciuto all’ex coniuge, D.B.A., per quanto ancora rileva, un assegno divorzile di 450,00 Euro mensili.

Resiste con controricorso illustrato da memoria D.B.A..

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello riconosciuto l’assegno divorzile nella inosservanza della citata legge, art. 5, comma 6, come interpretato dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della cassazione con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018.

I giudici di appello non avevano infatti proceduto ad accertare in via preliminare esistenza ed entità dello squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal divorzio per poi fissare l’assegno divorzile nella funzione compensativa ed assistenziale da questo svolta.

L’esito delle indagini demandate alla Guardia di Finanza avrebbe consentito di escludere siffatto squilibrio al quale, in ogni caso, se esistente e derivante dallo scioglimento del vincolo, i coniugi avrebbero posto rimedio in sede di separazione in forza di accordi ivi raggiunti e per i quali all’ex coniuge era stata riconosciuta la somma di 350 milioni di lire oltre che ceduta la proprietà della casa familiare.

Ove lo squilibrio fosse risultato insussistente o, ancora, non esito dello scioglimento del vincolo non si sarebbe dovuto procedere ad accertamenti successivi, come riconosciuto, deduce il ricorrente, da Cass. n. 21926 del 2019.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancanza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte di appello tenuto conto delle informative della G.d.f. sui redditi delle parti, incorrendo in un errore di percezione sul contenuto oggettivo.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, deducendo come “fatto decisivo” l’esito dell’accertamento della guardia di finanza.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso che assorbe per i suoi contenuti il secondo ed il terzo.

Per il principio espresso da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018, il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

L’indicato principio chiama il giudice del merito a svolgere una valutazione comparativa del reddito degli ex coniugi per poi procedere, ove ne ravvisi lo squilibrio, a valutare il contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.

Nell’inosservanza dell’indicata regola di giudizio su cui si conforma l’interpretazione della norma di previsione (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6), la Corte di appello di Bari ha provveduto a quantificare direttamente l’assegno divorzile in favore della richiedente in forza dello stimato contributo da costei dato alla vita ed al patrimonio familiare, tenuto conto della età della richiedente e della sua incapacità di procurarsi un’attività lavorativa.

La Corte di merito ha in tal modo obliterato di muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e di fare pure applicazione, nella quantificazione della posta, del criterio della durata del matrimonio.

La sentenza, in quanto esito dell’indicata malaccorta interpretazione del principio integrativo della norma in applicazione, va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi sono assorbiti.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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