Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13458 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4184-2018 proposto da:

ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALFREDO SARDELLA;

– ricorrente –

contro

I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL, in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRANISCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

GIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

ARIGO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con sentenza n. 60/16, sez. 4, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Arco spedizioni spa avverso il sollecito TIA n. (OMISSIS) per Tarsu/Tia 2012 per mancata impugnazione delle precedenti bollette.

Avverso detta decisione la Arco spedizioni spa proponeva separati appelli, successivamente riuniti, innanzi alla CTR Piemonte nei confronti della Mazal global solution, concessionaria del comune di Tortona, cui, nel corso del giudizio, subentrava la ICA srl.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1193/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

La ICA srl ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene di avere pagato parzialmente le bollette prevenute nel 2012 nella misura ritenuta dovuta e che per le stesse sussisteva una semplice facoltà e non già un obbligo d’impugnazione in quanto non comprese nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Con il secondo motivo contesta la nullità della sentenza per avere emesso di pronunciarsi sulla mancata indicazione nelle bollette delle tariffe e delle ulteriori prescrizioni di legge (ufficio cui rivolgersi per informazioni; organo giurisdizionale cui ricorrere etc).

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, sin dal 2007, chiarito che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. (Cass. sez. un 16293/07; Cass. 14373/10).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale è stato ritenuto impugnabile il bollettino di conto corrente, indicante l’importo da pagare, che costituisca l’unico atto di imposizione ricevuto dal contribuente. (Cass. 25591/10).

Peraltro questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19. (Cass. 2616/15)

In tale senso, è stato ritenuto che, proprio nel caso di un atto impositivo costituito da fatture TIA, l’impugnazione costituisca una facoltà e non un onere, onde il mancato esercizio di essa non preclude la possibilità d’impugnare l’atto successivo (Cass. 14675/16; Cass. 26129/17; Cass. 27805/18).

Questa Corte ha, a tale proposito, chiarito che le bollette con cui viene richiesto il pagamento della TIA sono equiparabili alle fatture e pertanto, ancorchè non rientranti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie (Cass. 11157/2013). In tal caso ovviamente trovano applicazione i principi dianzi enunciati e, cioè, che trattasi comunque di impugnazione facoltativa che, in caso di mancanza, non preclude l’impugnazione di successivi atti impositivi.

Sotto tale profilo, se non sussiste obbligo ma solo facoltà di impugnazione, è di tutta evidenza che il contribuente, qualora non si sia avvalso della facoltà in esame, potrà impugnare il successivo atto, quant’anche in sede esecutiva, con cui il Comune faccia valere la propria pretesa. In tale contesto priva di rilevanza è la deduzione dell’ente secondo cui il proprio regolamento non prevede l’emanazione di ulteriori atti dopo la bolletta, poichè ciò non può comunque immutare la vigente normativa primaria statale.

Resta assorbito il secondo motivo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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