Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13457 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15525-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE MOSCA rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO BISIGNANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/06/2010 R.G.N. 29/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito l’Avvocato MOSCA PASQUALE per delega Avvocato BISIGNANI

ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio in attesa decisione delle

SS.UU.

Fatto

Con sentenza del 27 maggio- 17 giugno 2010 la Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello proposto da C.A. nei confronti di P.I. spa avverso la sentenza nr. 895/2006 del Tribunale di Potenza, che aveva respinto la domanda proposta dalla C. nei confronti della s.p.a. P.I. per la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 3 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 in ragione di:

“esigenze tecniche, organizzative e produttive per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”.

Per l’effetto dichiarava la nullità della clausola del termine e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 27.5.2004 – data di costituzione in mora- alla riammissione in servizio.

La Corte territoriale riteneva la mancanza di prova del nesso di causalità tra la personale assunzione della lavoratrice e la necessità di sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase della mobilità nonchè della stessa esigenza di sostenere il livello del servizio.

I capitoli di prova articolati da P.I. nella memoria di costituzione in primo grado si riferivano a circostanze ultronee, salvo che per un unico capitolo; in secondo grado l’appellata non aveva chiesto la ammissione della prova, non svolta nel primo grado, chiedendo la discussione della causa.

La Corte aggiungeva che ad analoghi rilievi di nullità si prestava il secondo contratto a termine, intercorso tra le parti dal 2 gennaio al 31 marzo 2004 per ragioni sostitutive, in quanto da un lato non era indicato il nome del dipendente sostituito, la causa della assenza, la sede di lavoro (indicata con la formula “di norma il Comune di Forenza”), dall’altro non era stata comunque offerta la prova della esigenza sostitutiva.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione P.I., articolato in cinque motivi.

Resiste con controricorso C.A..

P.I. ha depositato memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia- ai sensi dell’art. 360 C.P.C., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi collettivi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002.

Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la genericità della causale.

In particolare evidenzia che nelle disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, e nei successivi accordi – in data 17 e 23 ottobre 2001 – le parti avevano dato atto della necessità di definizione dei processi di mobilità interaziendale, autorizzando la società a ricorrere, durante la fase di realizzazione di detti processi di mobilità, alla attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito e di sportelleria.

Il contenuto di tali accordi forniva la prova della esistenza delle esigenze organizzative di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

2. Con il secondo motivo P.I. lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Censura la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte da un lato ritenuto che essa società non aveva provato la esigenza organizzativa sottesa al contratto e dall’altro non ammesso i capitoli di prova articolati con riguardo alle esigenze che si erano verificate nell’ufficio di assunzione della C..

Deduce che erroneamente la sentenza aveva ravvisato una rinunzia al mezzo istruttorio da parte di P.I. laddove la società si era riportata alle istanze istruttorie del primo grado nella memoria di costituzione in appello ed in udienza agli scritti difensivi.

La richiesta di decisione della causa non poteva intendersi come rinunzia al mezzo istruttorio; in ogni caso il giudice aveva il potere-dovere di attivare i suoi poteri istruttori d’ufficio.

3. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c. in ordine alla pronunzia di accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della nullità della clausola del termine.

4. Con il quarto motivo la società P.I. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla statuizione sul danno.

Assume che parte ricorrente non aveva articolato alcuna allegazione nè offerto alcuna prova del danno subito, che pertanto non avrebbe dovuto essergli liquidato; le retribuzioni non gli erano dovute nè a titolo corrispettivo, per mancanza della prestazione lavorativa, nè a titolo risarcitorio, per la assenza di costituzione in mora.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la contrarietà della statuizione sul danno allo ius supervenies di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 sulla misura della indennità risarcitoria, disciplina applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 7).

Preliminarmente la Corte evidenzia che risultano oggetto di causa due contratti a termine, rispettivamente sottoscritti tra le parti in data 3 ottobre 2002 per le ragioni organizzative di cui agli accordi sindacali richiamati in contratto ed in data 30 dicembre 2003 per ragioni sostitutive. Il giudice dell’appello dichiarava la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4 ottobre 2002 ritenendo che seppure la clausola del termine conteneva la specificazione delle ragioni organizzative – attraverso il rinvio contenuto in contratto al testo degli accordi sindacali – P. I. non aveva provato la sussistenza del nesso di causalità tra le esigenze indicate in detti accordi e la personale assunzione della lavoratrice.

Il primo motivo di ricorso,con il quale si denunzia la illegittimità di un ritenuto difetto di specificità della clausola del termine, è inconferente rispetto ai contenuti della decisione impugnata.

Fondato è invece il secondo motivo.

Nella sentenza impugnata si dà atto che in primo grado P. I. aveva chiesto nella memoria di costituzione di provare la seguente circostanza: “Vero che nel periodo per cui è causa la struttura ove parte ricorrente ha prestato servizio è stata interessata dal processo di ristrutturazione e di mobilità interaziendale che hanno comportato eccezionali esigenze di carattere produttivo- organizzativo” e che tale circostanza era rilevante alla prova dell’ esigenza organizzativa.

Le istanze istruttorie erano state reiterate con l’atto di costituzione in appello (alla pagina 14 della memoria).

La Corte territoriale ha affermato:

– che la ammissione dei mezzi di prova già proposti dalla parte presuppone una richiesta in tal senso dell’interessato;

– che la parte deve essere considerata rinunciataria se non chiede la ammissione della prova.

Su tali premesse ha rilevato che P.I. aveva concluso per la decisione della causa e pertanto rinunziato in secondo grado alle richieste istruttorie.

Tale statuizione è in contrasto con il principio, già affermato da questa Corte con sentenza del 27/02/2014, n. 4717, al quale si intende dare in questa sede continuità, secondo cui – “nel rito del lavoro vige il principio per il quale non sono previste udienze di mero rinvio nè l’udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che ogni udienza, a partire dalla prima, è destinata, oltre che all’assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi, all’immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo. Ne consegue, altresì, che se nei rispettivi atti introduttivi delle parti sono stati tempestivamente articolati mezzi di prova, dalla mancata presentazione di un’ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive il giudice non può presumere l’abbandono e ritenerne la decadenza”.

Il giudice dell’appello ha invece ritenuto necessaria una nuova richiesta di ammissione della prova in udienza ed ha presunto l’abbandono delle istanze istruttorie per avere P.I. chiesto la decisione della causa.

Ha così deciso la causa ritenendo non assolto l’onere probatorio.

Sussiste, dunque, il denunziato vizio della motivazione della sentenza, che, in violazione delle norme che disciplinano l’ammissione della prova (artt. 115, 244 e 245 c.p.c.) non ha ammesso le prove ed ha ritenuto non provati fatti decisivi della lite.

La sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, affinchè provveda alla valutazione delle istanze istruttorie richiamate nella memoria di costituzione in appello.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alle conseguenze della dichiarata illegittimità della clausola del termine.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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