Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13457 del 29/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 02/12/2016, dep.29/05/2017),  n. 13457

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22066-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO CAVALLINI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2012 R.G.N. 264/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. conveniva in giudizio davanti a giudice del lavoro di Pisa Poste Italiane S.p.A. e IPOST, esponendo di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Poste Italiane dal dicembre del 1967 fino al giugno del 2000, e di avere prestato dal novembre dell’anno 1995 al marzo 1999 numerose ore di lavoro straordinario. Chiese, pertanto, la condanna della convenuta società al pagamento del relativo compenso, nonchè di quanto per l’effetto dovuto sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto, oltre alle conseguenti differenze sul trattamento pensionistico.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle convenute, che resistevano alle pretese avversarie, il giudice adito con sentenza del 28 febbraio 2008, in parziale accoglimento della domanda, condannava Poste Italiane S.p.A. al pagamento di Euro 17.593,54 a titolo di compenso per lavoro straordinario.

La sentenza veniva impugnata dalla società, il cui gravame era tuttavia respinto dalla Corte di Appello di Firenze come da sentenza in data 18 settembre/6 ottobre 2012, con la condanna inoltre dell’appellante alle relative spese. Secondo la Corte territoriale, non sussisteva la carenza di allegazione in punto di fatto circa i presupposti del diritto al rivendicato compenso per lavoro straordinario. Sussisteva, invece, il diritto al compenso per tale prestazione, anche per i quadri come il V. (dal 1996), richiamando tra l’altro il principio affermato da questa Corte con sentenza n. 16050 del 17 agosto 2004, secondo cui i funzionari direttivi, esclusi della disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato. Nella specie, l’art. 38, comma 2, del contratto collettivo prevedeva per il quadro la possibilità di modulare in maniera flessibile l’articolazione della propria prestazione giornaliera in diretta correlazione alle esigenze di servizio relative al settore di appartenenza, facendo peraltro salvo quanto previsto dall’articolo 9 dello stesso contratto, relativamente alla durata della prestazione lavorativa settimanale. L’art. 9, comma 2, stabiliva, a sua volta, che l’orario ordinario contrattuale di lavoro era di 36 ore settimanali. Pertanto, ad avviso della Corte distrettuale, la succitata normativa estendeva anche ai quadri la disciplina dell’orario settimanale di lavoro prevista per il restante personale. L’art. 68 del contratto collettivo – che istituiva a favore dei quadri un’indennità di funzione in considerazione della specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di direzione o di apporto professionale altamente qualificato, nonchè della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie – faceva riferimento ad una modulazione dell’orario tale da eccedere i limiti giornalieri, senza peraltro escludere l’applicabilità ai quadri dell’orario ordinario settimanale previsto dal succitato art. 9, comma 2. Al riguardo la Corte di Appello di Firenze espressamente riteneva di non condividere il diverso orientamento di cui alla pronuncia di questa Corte n. 11929/2003, che aveva confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la sussistenza della prima ipotesi sulla base dell’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 novembre 1994, che, secondo un’interpretazione logicamente e correttamente motivata, esprimeva l’intento di non pattuire per í quadri un preciso orario di lavoro, restando irrilevante la corresponsione per alcuni periodi di compensi per lavoro straordinario, attribuibile a erronea interpretazione delle norme collettive o a spontanea corresponsione di un incentivo.

Infine, la Corte fiorentina osservava che non era contestato l’orario di lavoro risultante dalle cartoline di presenza, oggetto dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., mentre, quanto all’autorizzazione al suo concreto svolgimento, era condivisibile la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale la prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta dal datore di lavoro anche in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendano necessario e con la mancata contestazione una volta che dello stesso sia venuta a conoscenza (Cass. 7 luglio 2006 n. 15499, che nella specie confermava la sentenza di merito, la quale aveva condannato Poste Italiane a corrispondere il compenso per lavoro straordinario al direttore di agenzia, che era stato costretto a trattenersi oltre il normale orario di lavoro per le continue assenze dell’unico addetto allo sportello, trasmettendo all’azienda precisi rendiconti mensili con apposito statino). Nel caso qui in esame non era stato dedotto, nè tantomeno provato, che la società appellante, a fronte delle risultanze delle cartoline di presenza, avesse mai formulato contestazioni nei confronti dell’appellato, sicchè era infondato il motivo di gravame sul punto. Avverso l’anzidetta pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con atto in data 4/5 ottobre 2013, affidato a due motivi, cui ha resistito V.A. mediante controricorso in data 13/14 novembre 2013.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Società ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 2108 e 1362 c.c., in relazione al C.C.N.L. 1994, artt. 9, 38 e 68 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. (art. 360 c.p.c. n. 3), nonchè la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4).

Il ragionamento della Corte di Appello appariva errato, laddove l’interpretazione fornita sarebbe il risultato di un procedimento non corretto, essendosi limitati i giudici di secondo grado a menzionare e ad esaminare i diversi richiamati articoli del contratto collettivo, finendo poi per non condividere il citato diverso orientamento di questa Corte. La tesi, secondo cui la flessibilità dell’articolazione della prestazione lavorativa del quadro dovrebbe pur sempre mantenersi all’interno delle 36 ore settimanali, con conseguente diritto a compenso dello straordinario in caso di loro superamento, non era condivisibile. Il richiamo contenuto nell’articolo 38 del contratto collettivo non poteva infatti avere altro significato se non quello di imporre anche al quadro il rispetto dell’orario minimo di lavoro, fissato in 36 ore settimanali. Confortava tale assunto la previsione dell’art. 68 del medesimo contratto collettivo, secondo cui al personale dell’area quadri, in considerazione pure della necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie, veniva attribuita l’indennità di funzione di cui all’art. 55 lettera B, a decorrere dal primo gennaio 1995. In buona sostanza, quindi, il quadro era tenuto ad articolare la sua prestazione in relazione alle esigenze di servizio, garantendo una presenza svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario, contemplata per il restante personale, nel rispetto, pur sempre, del minimo indefettibile, costituito dalle 36 ore settimanali e percependo, a tal fine, l’indennità di funzione. Infatti, contrariamente a quanto opinato nella sentenza di appello, l’unica clausola contrattuale, avente ad oggetto specifico l’orario di lavoro dei quadri, non era che l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1994, concernente l’indennità di funzione, proprio al fine di garantire una presenza in servizio indipendentemente dalla normale limitazione di orario per il restante personale.

A suffragare quanto previsto dalla succitata normativa vi era il consolidato orientamento, secondo cui ai fini dell’esclusione della limitazione dell’orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto al compenso per lo straordinario, il concetto di “personale direttivo” di cui al R.D. n. 692 del 1923, art. 1, era comprensivo non soltanto di tutti i dirigenti ed institori, bensì anche in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia degli impiegati di la categoria con funzioni direttive, dei capi di singoli servizio o sezione di azienda e, in definitiva, dei capi ufficio e dei capi reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale (Cass. n. 1491 del 2000 e 2476 del 1997). L’indennità di funzione in conclusione era destinata a ripagare i maggiori sforzi sostenuti dal lavoratore di area dirigenziale anche in termini di orario di lavoro. Il succitato art. 68 c.c.n.l. doveva intendersi univocamente nel senso di non pattuire per i quadri un preciso orario di lavoro (Cass. n. 11929/2003). In buona sostanza, il corretto significato da attribuire semmai alla richiamata norma non poteva avere altro significato se non quello di imporre anche al quadro il rispetto dell’orario minimo di lavoro, così come previsto in 36 ore settimanali dal contratto medesimo.

Pertanto, erroneamente non era stato ritenuto applicabile l’art. 68 del contratto collettivo 1994, quale unica clausola contrattuale avente ad oggetto specifico l’orario di lavoro dei quadri, norma che esprimeva univocamente l’intento di non pattuire per costoro un preciso orario di lavoro, essendo stata ivi prevista espressamente la necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione dell’orario prevista per le restanti categorie.

Con il secondo motivo di ricorso, POSTE ITALIANE ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 del c.c.n.l. 1994, nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 medesimo codice di rito, n. 3.

La sentenza impugnata, peraltro con motivazione piuttosto laconica, era viziata poichè l’attore non aveva provato che le asserite prestazioni di carattere straordinario, oltre ad essere state effettivamente compiute dallo stesso, fossero state anche preventivamente autorizzate dai competenti organi, in forza di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Infatti, l’art. 12 del c.c.n.l. 1994 statuiva: “il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea… Le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da sottoporre a verifica periodica da parte dell’ente con cadenza almeno trimestrale, al fine di valutarne l’effettiva entità e di adottare possibili interventi correttivi”.

Era, pertanto, inequivocabile come fosse indispensabile la preventiva valutazione della necessità e della quantità di lavoro straordinario da parte di un superiore, soprattutto in considerazione del fatto che le ore di straordinario richieste in pagamento venivano necessariamente valutate anche sulla base dei dati di produttività redditività riscontrati dall’ufficio, in quanto tutte le prestazioni extra orario effettuate dovevano essere giustificate dal movimento dall’andamento delle operazioni registrate nel mese. Il ricorrente non aveva mai ricevuto tali autorizzazioni, nè dall’Agenzia di Coordinamento (organo preposto fino al 1998 alla autorizzazione dello straordinario), nè tantomeno dalla Filiale di Pisa, che di conseguenza non avevano provveduto al pagamento. Nè era pensabile che il V., sebbene quadro di 10 livello, potesse direttamente e autonomamente autorizzarsi i suoi stessi straordinari, senza la necessità di valutazione da parte di organi superiori a ciò preposti.

In tale prospettiva appariva, evidentemente, volto ad ottenere una ingiustificata nonchè inammissibile inversione dell’onere della prova, gravante unicamente sul ricorrente, il tentativo di chiedere a Poste Italiane l’esibizione di documenti, dai quali sarebbe stato possibile, secondo parte attrice, desumere con esattezza i dati relativi alle domande spiegate giudizio.

In realtà, avendo peraltro costituito motivo specifico di appello da parte della società, contrariamente a quanto menzionato nella sentenza di appello, non era condivisibile il ragionamento seguito dalla Corte fiorentina in ordine ad un’autorizzazioni implicita, avuto riguardo a quanto testualmente previsto dall’art. 12 del c.c.n.l. 1994, sostanzialmente come confermato anche dall’art. 20 del successivo contratto collettivo 2001.

Nella specie, il ricorrente, cui incombeva l’onere probatorio, si era limitato a mere deduzioni di principio a presunto conforto delle quali aveva depositato una documentazione del tutto irrilevante.

Inoltre, già la giurisprudenza amministrativa si era pronunciata nel senso che nel rapporto di pubblico impiego non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario in caso di mancanza di una formale preventiva autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza, recante la precisa indicazione delle ore aggiuntive di lavoro effettivamente necessarie per fronteggiare comprovate e indilazionabili esigenze di servizio. Tale principio, valido per il rapporto di lavoro dei dipendenti postali, regolato dalla contrattazione collettiva, laddove concorrono anche criteri di economicità, era stato confermato anche dalla decisione del Consiglio di Stato n. 472 del 10 febbraio 2004, secondo cui è ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte soltanto se le prestazioni siano state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell’atto di ratifica vanno specificamente indicate. Quindi, l’art. 12 del contratto collettivo 1994 aveva previsto che per le prestazioni straordinarie occorreva opportuna programmazione di volta in volta in ragione delle necessità aziendali, comunque previamente autorizzate.

La motivazione fornita dalla Corte territoriale era altresì apparente, in quanto non indicava alcun elemento in merito alle presunte autorizzazioni di prestazioni straordinarie. Anzi, ometteva di valutare quanto espressamente dichiarato dai testi escussi in primo grado.

Era evidente come l’iter seguito dalla Corte fosse viziato da manifesta illogicità e da insanabile contraddizione con riferimento alla valutazione degli atti di causa e del materiale probatorio, tenuto conto di quanto dichiarato dai testi M. e C..

Dunque, la sentenza era viziata per aver riconosciuto l’autorizzazione implicita sul solo presupposto del ruolo rivestito da V.A. all’interno dell’azienda, nonchè per avere omesso di considerare, in violazione dell’art. 116 c.p.c., le prove testimoniali espletate nel corso del giudizio di primo grado.

Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Ancor prima, tuttavia, vanno respinte le preliminari eccezioni di parte controricorrente relative alla asserita intempestività del ricorso ed in ordine al preteso difetto di procura speciale.

Ed invero, posto innanzitutto che l’impugnata sentenza non risulta notificata e che per quella di primo grado, appellata a suo tempo dalla società, risale al 28-02-2008, ratione temporis è applicabile il c.d. termine lungo annuale, secondo il precedente testo dell’art. 327 c.p.c., detto termine è stato rispettato nella specie, visto che la notificazione del ricorso di Poste Italiane, avverso la pronuncia pubblicata il sei ottobre 2012, è stata chiesta il 4 ottobre 2013 (v. altresì la relata dell’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale in data 5-10-2013. Le parole “decorsi sei mesi”, di cui all’attuale art. 327, sono state sostituite a quelle “decorso un anno” dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, il cui art. 58, comma 1, ha inoltre così espressamente disciplinato il relativo regime transitorio: “Le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009).

Quanto, poi, all’altra eccezione preliminare, anch’essa risulta infondata, visto il mandato a margine del ricorso, conferito all’avv. prof. P.R., con autentica di quest’ultimo in calce alla firma del dr. I.G., presidente del consiglio di amministrazione e legale rapp.nte p.t. della società mandante, in virtù di nomina deliberata dall’assemblea dei soci il 214-2011 e del consiglio di amministrazione in data sei maggio 2011, per giunta con espresso riferimento al “… presente giudizio dinanzi a codesta Suprema Corte di Cassazione…” (v. tra le altre Cass. 6^ civ. – 3, ordinanza n. 1205 del 22/01/2015, secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce. Conforme Cass. n. 15692 del 2009. V. anche Cass. 2^ civ. n. 15538 del 23/07/2015, secondo cui l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame. Conformi Cass. 1, civ. n. 1058 del 25/01/2001 ed altre).

Orbene, quanto al primo motivo di ricorso, non si riscontra alcun errore interpretativo da parte della Corte di merito nell’aver riconosciuto il diritto dell’attore al rivendicato pagamento del lavoro straordinario in base alla disciplina dettata dal contratto collettivo (unica fonte cui va riconosciuto nella specie valore giuridico dirimente in materia), dalle cui disposizioni, invero, non emerge alcuna chiara ed espressa esclusione in proposito per i dipendenti con qualifica di quadro (l’art. 9 del c.c.n.l. infatti indicava per tutti, senza distinzioni, l’ordinario orario di 36 settimanali. Il successivo art. 38 si limitava a confermare, di massima, tale limite e, fermo restando quanto ivi previsto relativamente alla durata della prestazione lavorativa settimanale, per i quadri contemplava soltanto la possibilità, in considerazione della specificità della posizione ricoperta, di modulare in maniera flessibile l’articolazione della prestazione giornaliera in diretta correlazione alle esigenze di servizio relative al settore di appartenenza. Ed in proposito, evidentemente, l’art. 68 dello stesso contratto collettivo 26-11-1994, tenuto conto anche, ma non solo, della connessa necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione -si badi, non settimanale, ma – giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie, riconosceva l’indennità di funzione di cui all’art. 55, lett. B. Nè l’art. 72 del contratto collettivo, che disciplinava il calcolo e l’entità delle maggiorazioni per lo straordinario diurno feriale, notturno feriale, diurno festivo e notturno festivo conteneva una qualche distinzione o una particolare limitazione nei confronti dei quadri).

Pertanto, non appaiono corrette, nè altrimenti condivisibili, le diverse opzioni ermeneutiche propugnate dalla ricorrente, che vanno quindi senz’altro disattese (v. peraltro Cass. lav. n. 7533 del 24/02 – 29/03/2010, che disattendeva il motivo del ricorso incidentale dedotto da Poste Italiane per l’asserita violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione al CCNL 26 novembre 1994, artt. 12, 68 e 69, art. 12 per cui il lavoro straordinario aveva carattere eccezionale e durata temporanea. Inoltre, secondo la società, l’art. 68 prevedeva una particolare indennità in favore dei quadri a compensazione di una presenza al lavoro svicolata dalla limitazione giornaliera dell’orario di 36 ore. La doglianza veniva, però, giudicata infondata, richiamando anche il principio affermato da Cass. 7.8.2003 n. 11929: “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l’elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore”. Di conseguenza, secondo la citata pronuncia n. 7533/10, non vi erano motivi per discostarsi dal succitato principio. Infatti, l’art. 12 del contratto collettivo confermava l’obbligo di retribuire il lavoro straordinario e la previsione di una indennità di funzione ex art. 68 del contratto stesso, in relazione ad un orario comunque fissato in 36 ore settimanali, non faceva venir meno il diritto al compenso per lavoro straordinario una volta superato il limite della “ragionevolezza” richiamato dalla giurisprudenza).

Dunque, posto che l’anzidetta contrattazione collettiva disciplinava, dettagliatamente ed in modo esclusivo, l’orario di lavoro del personale non dirigente di POSTE ITALIANE (tra cui pacificamente anche quello con qualifica di quadro) e le connesse retribuzioni, però senza alcuna espressa distinzione o limitazione nei confronti dei quadri (se non per l’ulteriore riconoscimento, a titolo d’indennità, delle particolari funzioni da costoro espletate, con possibile flessibilità di prestazione giornaliera, funzionale all’esigenza di garantirne la presenza in servizio), appaiono inconferenti i richiami a fonti diverse e non corrette le interpretazioni estensive, volte a comprimere diritti, che non trovano però adeguato, univoco e complessivo riscontro testuale nella disposizione contrattuale.

Ingiustificati risultano, altresì, i rilievi di parte ricorrente, attinenti al secondo motivo di impugnazione, laddove peraltro si tende inammissibilmente a sovvertire quanto in punto di fatto conformemente accertato dai giudici di merito circa lo svolgimento dell’allegato lavoro straordinario, di fatto consentito da parte datoriale, con relativo presumibile profitto nel proprio interesse, donde la conseguente tacita autorizzazione.

In tal senso, pertanto, le doglianze della società ricorrente, rubricate dalla stessa come violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 1994, art. 12 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, dello stesso codice appaiono da un lato inammissibili, avendo la Corte di Appello accertato comunque insindacabilmente, ancorchè mediante sintetica argomentazione, l’esistenza di idonea autorizzazione, sebbene implicita, e d’altro canto pure infondate, posto che ad ogni modo il testo del citato art. 12 non contempla la necessità di espresse formali autorizzazioni al riguardo, limitandosi a dettare principi di massima riguardo alla eccezionalità ed alla temporaneità del lavoro straordinario, però anche obbligatorio (infatti il comma 1 dello stesso art. 12 stabilisce che il personale, salvo giustificato motivo d’impedimento, non può esimersi dal lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dall’Ente).

Peraltro, sul punto il ricorso della società appare anche carente, avendo omesso compiutamente di allegare i fatti di causa, contrariamente alle prescrizioni a pena d’inammissibilità richieste dall’art. 366 c.p.c.. Infatti, manca idonea esposizione dei fatti di causa, ancorchè sommaria, relativamente allo svolgimento del giudizio di primo grado, alle ragioni della sentenza poi confermata in appello ed ai motivi di gravame a suo tempo addotti avverso quest’ultima. Invece, nel controricorso è dato leggere che in prime cure venivano escussi come testi anche S.G. e R.F., riportando sinteticamente poi le dichiarazioni rese da tutti, sicchè all’esito il primo giudicante ordinava alla società resistente la produzione della documentazione richiamata unicamente dai testi dalla stessa indicati in punto di previa autorizzazione scritta, da costoro asserita, per lo svolgimento dello straordinario, la cui necessità era stata invece negata dagli altri. Tale ordine di esibizione, però, veniva ignorato dalla convenuta, che non procedeva ad alcun deposito.

Al riguardo, tuttavia, nulla ha riferito parte ricorrente, di modo che anche sotto questo profilo deve ritenersi motivato il convincimento dei giudici di merito circa l’insussistenza di qualsiasi specifica ed espressa esigenza di previa formale autorizzazione allo straordinario.

Dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle spese della soccombente, tenuta altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della società controricorrente nella misura di Euro tremilacinquecento/00 per compensi e di Euro cento/00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione all’avv. Matteo Cavallini, difensore antistatario costituitosi per il controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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