Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13457 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTUZZI PIETRO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositato il

10/07/2007, N. 215/07 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto dell’11 maggio – 10 luglio 2007 la Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul reclamo proposto da F.M. avverso il decreto del Tribunale di Bologna che in sede di revisione delle condizioni economiche del divorzio aveva ridotto l’assegno divorale dovuto dall’ex coniuge S.S. da Euro 700,00 ad Euro 450,00 mensili, rigettava il gravame, rilevando che la percezione di una pensione da parte della F. dall’aprile 2004 costituiva fatto nuovo incidente sulla valutazione delle condizioni economiche delle parti. Condannava altresì la reclamante al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale decreto la F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, rubricati il primo come violazione dell’art. 111 Cost. in relazione alla L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13 e vizio di motivazione, ed il secondo come violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 3 e della L. n. 335 del 1995, artt. 6 e 7 e della L. n. 448 del 2001, art. 38.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero i due motivi non appaiono corredati del necessario quesito di diritto nè, in relazione alla denuncia di vizi motivazionali, del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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