Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13457 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31190-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILE ROMANO;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATACERA TERESA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1564/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.S. ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’impugnazione proposta da S.P. ed in riforma della sentenza di primo grado del locale tribunale, confermato l’addebito della separazione tra i coniugi alla moglie per l’esistenza di una relazione extraconiugale, riduceva l’assegno di contributo al mantenimento dei figli a carico dell’altro coniuge in Euro 600,00 mensili, a fronte degli 800,00 Euro fissati nella sentenza di primo grado.

Resiste con controricorso S.P..

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 244 c.p.c. nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di merito aveva attribuito alla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della ricorrente, che aveva instaurato una stabile relazione extraconiugale, la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza senza valutare che l’intollerabilità era preesistente alla instaurazione della relazione e dovuta alla gelosia del marito, come comprovava la prova per testi articolata dalla ricorrente in primo grado e non ammessa, per genericità, dal tribunale.

Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

La proposta censura è manifestamente infondata avendo fatto la Corte di merito corretta applicazione del principio di ripartizione dell’onere prova ritenendo provato il nesso causale tra relazione extraconiugale ed intollerabilità della convivenza e non provato il fatto ostativo.

Il motivo è altresì inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge perchè deduce una diversità dell’accertamento fattuale condotto dal giudice del merito, facendo valere l’anteriorità della intollerabilità della convivenza coniugale alla relazione contestata, non consentito in questa sede (da ultimo, Cass. SU n. 25573 del 12/11/2020).

Le dedotte violazioni di norme sulla formazione e valutazione della prova come proposte sono portatrici di un sindacato di merito non consentito nel giudizio di cassazione.

La violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. si configura infatti nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare o abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli e non anche che il medesimo, come nella ipotesi di specie avvenuto, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 23/10/2018; Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 4699 del 28/02/2018).

La pure dedotta mancata ammissione della prova per testi da parte del tribunale è relativa a vicenda processuale che non risulta fatta valere davanti alla Corte di appello e che è quindi inammissibile per novità, come anche la critica, pure contenuta nel motivo, circa l’omessa valutazione del fatto decisivo dalla decisione dei coniugi di vivere separati prima del giudizio e di avviare una separazione consensuale per poi rinunciarvi (Cass. n. 32804 del 13/12/2019; Cass. n. 28480 del 22/12/2005).

3. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147,148 e 316-bis c.c. e art. 337-ter c.c., commi 4 e 6 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Nonostante gli ampi poteri di indagine loro attribuiti, i giudici della Corte di merito avevano modificato in peius il provvedimento del tribunale procedendo ad un’analisi sommaria della situazione reddituale delle parti ed omettendo completamente di considerare gli ulteriori elementi di indagine indicati nell’art. 337-ter c.p.c., comma 4, con una motivazione non circostanziata.

Il motivo è inammissibile perchè, generico ed assertivo, esso si limita a richiamare i principi affermati da questa Corte nella determinazione dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli senza però indicare, in quale modo e per quali evidenze fattuali, la loro pretesa applicazione avrebbe diversamente orientato e con carattere di decisività, la decisione.

3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e la ricorrente va condannata secondo soccombenza alla rifusione delle spese come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a S.P. le spese di lite che liquida in Euro di cui Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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