Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13456 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15076-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2222/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2010 R.G.N. 4734/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine inammissibilità del ricorso

principale e dell’Incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste italiane s.p.a. e C. M. nel periodo dal 1.10.2002 al 31.12.2002 e, per l’effetto, dichiarava la prosecuzione giuridica del rapporto; rigettava la domanda risarcitoria, in considerazione del fatto che non risultava idonea prova della costituzione in mora del debitore entro il triennio dalla cessazione del rapporto, tempo considerato ragionevolmente sufficiente per reperire una nuova occupazione.

Compensava tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.

Il termine al contratto era stato apposto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per far fronte a “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”. La Corte riteneva che, sebbene la causale appositiva del termine apposto al contratto fosse sufficientemente specificata con il riferimento agli accordi collettivi, tuttavia nel caso la società non avesse dimostrato l’effettiva ricorrenza in concreto delle dichiarate esigenze, in quanto nelle capitolazioni istruttorie mancava qualsiasi riferimento all’ufficio interessato dalle assunzioni a termine ed all’esistenza nel suo interno di posizioni scoperte correlate al processo riorganizzativo.

Per la cassazione della sentenza Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito C.M., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a dieci motivi, cui Poste ha resistito con controricorso. C. ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso principale possono essere così riassunti:

1.1. Con il primo motivo in relazione alla disattesa eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, Poste deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad una circostanza rilevante ai fini del decidere in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c. 1.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg. e lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto generica la clausola appositiva del termine, laddove l’individuazione delle concrete ragioni giustificative risultava possibile con riferimento agli accordi sindacali sottoscritti in concomitanza della predetta assunzione e richiamati in contratto.

1.3. Come terzo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine all’idoneità della compresenza in seno al contratto di più ragioni, fra esse non incompatibili.

1.4. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto gravare sul datore di lavoro la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti le assunzioni a termine, laddove sarebbe stato onere del lavoratore provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno al contratto, prova che non era stata richiesta nè tanto meno fornita.

1.5. Come quinto motivo deduce omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo e lamenta che la Corte abbia omesso di valutare l’ammissibilità e rilevanza del capitolo di prova n. 11, laddove si deduceva che i processi di mobilità di cui agli accordi sindacali avevano investito la stessa unità produttiva cui l’istante era stato addetto, e ciò tanto più considerando i poteri che il giudice avrebbe potuto esercitare ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2.

2. Con il ricorso incidentale C.M., con dieci motivi, lamenta sotto vari profili (vizi di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1225, 1227 e 2697 c.c., artt. 432, 114 e 115 c.p.c., della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7) che la Corte di merito abbia limitato il risarcimento dei danni, erroneamente e senza adeguata motivazione, nei limiti del triennio dalla cessazione del rapporto, periodo determinato equitativamente in considerazione del tempo “presumibile fino al ripristino della precedente condizione reddituale”.

3. Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria ex art. 378 c.p.c. C.M. ha riferito che, in esito alla sentenza n. 16343 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale proposto da Poste italiane s.p.a. ed inefficace il ricorso incidentale, è passata in giudicato la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata in data 18 luglio 2008, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da C.M. con Poste Italiane S.p.A. relativamente al periodo 28 giugno 2000 – 27 settembre 2000 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2000, e condannato altresì la società al pagamento, a favore del predetto lavoratore, delle retribuzioni maturate a far tempo dalla data di costituzione in mora, nei limiti del triennio decorrente dalla data di cessazione del rapporto.

3.1. Rileva il Collegio che la riferita e documentata formazione del giudicato sia ostativa all’esame delle questioni poste nel presente giudizio.

Deve in primo luogo ritenersi la deducibilità, nei termini sopra indicati, del giudicato esterno, nonchè della sua rilevabilità, anche d’ufficio, in questa sede, che non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c. considerato che la prova dell’intervenuto giudicato, che attesta la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi, attiene ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, ed è quindi riconducibile alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass, 24 gennaio 2007, n. 1564, Cass. 21 maggio 2014 n. 11219).

3.2. Deve poi constatarsi che la pronuncia coperta dal giudicato ha riguardato un contratto a termine intercorso tra le medesime parti in un periodo anteriore rispetto a quello oggi in esame, ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28 giugno 2000 e regolato gli aspetti risarcitori. Viene quindi in esame il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Cass. n. 15493 del 23/07/2015, n. 11360 del 11/05/2010).

3.3. Nel caso, in assenza di deduzione di circostanze che valgano a considerare venuto meno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato già costituito tra le parti, o sorti danni ulteriori rispetto a quelli già ristorati, l’autorità del giudicato impedisce di rimettere in discussione la situazione sostanziale che per suo effetto si è venuta a creare. Questa Corte ha infatti chiarito che nel caso di reiterazione di contratti a termine, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, a meno che non risultino circostanze ulteriori che dimostrino l’esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo rapporto a termine, o che possa presumersi che l’intervallo di tempo trascorso, senza prestazione lavorativa, abbia spezzato il nesso tra i periodi lavorativi, che pertanto sono da considerare separati, ancorchè ciascuno disciplinato dalle norme sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. n. 903 del 17/01/2014, n. 15211 del 21/07/2015, n. 17765 del 08/09/2015).

Poichè nessuna di tali circostanze è stata dedotta nel presente giudizio, gli effetti dell’intervenuto giudicato impediscono di riesaminare le questioni attinenti al successivo contratto a tempo determinato che in questa sede sono oggetto di discussione.

4. Si impone pertanto la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo la soluzione già adottata da Cass. 21 maggio 2014 n. 11219 in analoga fattispecie di giudicato preclusivo sopravvenuto alla sentenza d’appello.

5. Il comportamento processuale delle parti, che non hanno rilevato nel corso dell’intero processo la pendenza dì altro giudizio la cui soluzione era idonea a definire anche la vertenza in atto, determina l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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