Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13456 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.B. (C.F. (OMISSIS)), R.M.G.

(C.F. (OMISSIS)), R.F. (C.F.

(OMISSIS)) anche nella qualità di tutore di R.M.

A., R.E.G. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il

sig. GARDIN LUIGI, rappresentate e difese dagli avvocati BASSO

SALVATORE, AGOSTINACCHIO ANNALISA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona

del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato CIROTTI VITTORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COMEI ANTEO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI BARI;

– intimato –

sul ricorso 25745-2005 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI, 37, presso l’avvocato CIOCIOLA

ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZA ROSSANA, BALDI

ALESSANDRA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona

del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato CIROTTI VITTORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COMEI ANTEO, giusta procura in

calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

R.E.G., R.F., R.B.,

R.M.G., R.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 179/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato S. BASSO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A.A. COMEI che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

R. CIOCIOLA, per delega, che ha chiesto l’accoglimento dei propri

motivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27/6/1991, M.R. conveniva in giudizio il Comune di Bari e l’Istituto Autonomo Case Popolari (di seguito, Iacp), chiedendo nei confronti dei convenuti in solido il risarcimento dei danni per la perdita di proprietà del terreno di mq. 794, sito in contrada (OMISSIS), a catasto al fg. 19, partita 1593, particella 689, occupato il 14/12/1982 per la realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare; in alternativa, l’attrice chiedeva la determinazione dell’esatta indennità di espropriazione ed occupazione legittima.

Il Comune di Bari produceva in sede di costituzione il decreto di espropriazione emesso il 15/11/1990, eccependo l’inammissibilità della formulazione alternativa della domanda; aderiva a tale difesa lo Iacp; i due convenuti eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, facendo valere ciascuno la legittimazione dell’altro e nel merito, eccepivano l’infondatezza della domanda.

Deceduta l’attrice, il processo proseguiva con gli eredi R. B., M.G., M.A., F. ed E.G..

Veniva espletata C.T.U. per la determinazione del valore del suolo e delle indennità oggetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 7/3/02, riteneva tardivo il decreto di esproprio, rilevando che l’immissione in possesso risaliva al 10/11/1982, accoglieva pertanto la domanda risarcitoria nei confronti del solo Comune, ritenendo l’opera pubblica realizzata durante il periodo di occupazione legittima, ragion per cui non poteva essere mosso alcun addebito allo Iacp. Proponeva appello il Comune; aderiva sostanzialmente all’impugnazione lo Iacp, ribadendo tuttavia la propria carenza di legittimazione; si costituivano i (Ndr: testo originale non comprensibile) R., contestando la fondatezza dell’impugnazione. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 1/3/05, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria dei fratelli R., ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima, e, rigettata la domanda di determinazione di dette indennità proposte nei confronti dello Iacp, ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Bari ai germani R. in solido in Euro 14.354,39 e l’indennità di occupazione legittima nella misura degli interessi legali su detta somma, per il periodo dal 14/12/82 al 15/11/1990, calcolati anno per anno, e pertanto ordinato al Comune di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme come determinate ovvero, ove somme di sorta fossero state già depositate per tali titoli, le eventuali differenze a conguaglio, oltre interessi legali dalla domanda, quanto all’indennità di espropriazione, e su ogni annualità, quanto all’indennità di occupazione legittima, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. La Corte del merito è pervenuta alla riforma integrale della sentenza di prime cure, rilevando che il decreto di espropriazione era stato nel caso tempestivamente e legittimamente emesso il 15/11/1990, dovendosi far capo alla data del 14/12/1982 per calcolare il periodo di occupazione legittima di cinque anni, L. n. 865 del 1971, ex art. 20 prorogato ad otto anni con le L. n. 42 del 1985 e L. n. 47 del 1988, risultando dai verbali di immissione in possesso prodotti dal Comune che il fondo era stato occupato in tale data, mentre nel precedente verbale del 10/11/1982, si era dato atto che non si poteva procedere all’occupazione del suolo di cui è causa e di altri, essendone necessaria l’esatta delimitazione e misurazione, per cui le operazioni erano state differite al 14 dicembre successivo, data in cui era stata materialmente effettuata l’occupazione, a conclusione delle operazioni di misurazione e delimitazione.

Alla stregua di detto rilievo, la Corte del merito, ritenuta la propria competenza in unico grado, e pertanto l’incompetenza del Tribunale, a decidere sulla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, ha deciso nel merito, e, ritenuto lo Iacp carente di legittimazione, per avere provveduto alla realizzazione dell’opera pubblica in virtù di delega L. n. 865 del 1971, ex art. 60 del Comune, che aveva emesso il decreto di esproprio, ha fatto riferimento ai dati forniti dal C.T.U. e dai C.T.P. secondo il metodo di stima sintetico comparativo, pervenendo alla media di L. 69827 a mc., arrotondata a L. 70.000; ha moltiplicato detta somma per l’estensione del suolo, pervenendo al valore di mercato di L. 55.580.000 per il suolo espropriato, ha poi calcolato l’indennità di espropriazione secondo la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis senza decurtazione del 40%, risultando maggiore della somma offerta dal Comune, ed ha determinato l’indennità di occupazione legittima nella misura degli interessi legali sulla somma indicata, dal 14/12/1982 al 15/11/1990. Ricorrono per cassazione i R. con due motivi. Resistono con controricorso lo Iacp ed il Comune, quest’ultimo propone ricorso incidentale con unico motivo; si difende lo Iacp con controricorso avverso il ricorso incidentale.

Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 2, dell’art. 2043 c.c. e dei principi generali in materia di occupazione acquisitiva, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i R., l’unico verbale di “immissione in possesso di misurazione e dello stato di consistenza” riguardante la proprietà M. è del 10/11/82, non solo per la denominazione, ma per contenere la formula quasi “sacramentale”, con la quale gli incaricati della P.A., dopo la ricognizione dei luoghi e la individuazione della zona da occupare, hanno affermato che da quel momento il possesso dell’area si intendeva trasferito all’occupante, mentre sono state rinviate ad altra data solo le operazioni di misurazione e delimitazione di alcuni singoli lotti all’interno dell’area, tra i quali quello di proprietà M..

Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto emesso il decreto di esproprio oltre il termine di anni otto di occupazione legittima (cinque anni L. n. 865 del 1981, ex art. 20 prolungato ex lege ad otto anni con le L. n. 42 del 1985 e L. n. 47 del 1988).

La sentenza della Corte barese è altresì viziata da insufficiente motivazione, per non spiegare, se non in modo apparente, perchè l’immissione in possesso sarebbe avvenuta con il successivo verbale del 14/12/1982, mentre in tale data è solo avvenuta l’esatta misurazione di alcuni lotti, tra i quali quello della M..

1.2.- Con il secondo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. e dei principi generali in materia di decorrenza degli interessi sulla indennità di espropriazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito ancorato la decorrenza degli interessi alla data della domanda della M. del 27/6/1991 e non alla data di adozione del decreto di espropriazione definitiva (15/11/1990), trattandosi di debito di valuta di natura compensativa, tanto più che nel caso non era stato comunicato il decreto,pur adottato prima del giudizio.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Bari denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il Comune, la Corte del merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di garanzia avanzata verso lo Iacp, che per il medesimo motivo dedotto in giudizio, è tenuto L. n. 865 del 1971, ex art. 35 a corrispondere al Comune concedente il diritto di superficie, l’intero costo di acquisizione delle aree, costo da ritenersi quale somma degli oneri sborsati dal Comune per l’acquisizione del suolo, quale controprestazione per il godimento della proprietà superficiaria da parte dello lacp. E’ la legge che crea detto rapporto sostanziale, poi attuate con le convenzioni previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 35; la garanzia è propria e la Corte del merito avrebbe dovuto esaminarla in difetto di questione di competenza, come tale esclusa dall’art. 32 c.p.c., a mente del quale il limite alla modifica della competenza per ragioni di connessione è dovuto solo dall’eccesso di competenza per valore e non per materia.

3.1.- I ricorsi principale ed incidentale vanno preliminarmente riuniti.

3.2.- In relazione al primo motivo del ricorso principale, pur viziato sotto il profilo dell’autosufficienza, per non avere riportato integralmente il contenuto dei due verbali, del 10/11/1982 e del 14/12/1982, in modo da consentire a questa Corte di valutare la vicenda processuale oggetto di esame senza ricorrere agli atti del giudizio di merito, va resa applicazione dello jus superveniens, rappresentato dalla sentenza della Corte cost., n. 348 del 24/10/2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, per cui, venuto meno “il criterio riduttivo di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo ad essere applicato, riespandendo la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; 7258/2008; 26275/2007): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU.”(così Cass. 14939/2010, tra le ultime). Nè infine è applicabile lo jus superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”, in ogni caso ratione temporis, dato che la norma di diritto intertemporale di cui al comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina, con riferimento solo “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11498/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene” (così Cass. 14939 del 2010).

2.2.- Il secondo motivo del ricorso principale, con cui i ricorrenti si dolgono del riconoscimento degli interessi sull’indennità di espropriazione a far data dalla domanda anzichè dalla data del decreto di esproprio, è fondato.

Parte attrice ha chiesto gli interessi dalla data del decreto di esproprio e la qualificazione come moratori non può spiegare rilievo, in quanto la qualificazione spetta al Giudice, nè nel resto la Corte del merito ha dato qualificazione degli stessi, limitandosi a statuire sulla decorrenza, dalla data della domanda, e non dalla adozione del decreto, secondo la pacifica giurisprudenza sul punto (vedi Cass. 11158/98, che in massima così si è espressa: “Le obbligazioni di pagare le indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima”, e vedi in senso conforme le successive pronunce 1215/2000 e 12802/2001).

2.3.- Il ricorso incidentale avanzato dal Comune di Bari va respinto.

Nella sentenza n. 10680 del 2000, questa Corte si è così espressa, in massima: “In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L. n. 865 del 1971, beneficiario dell’espropriazione è il Comune, in favore del quale l’espropriazione è pronunciata, sicchè è il Comune stesso ad essere obbligato al pagamento dell’indennità di espropriazione e di occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l’occupazione delle aree sia attuata dagli istituti e dalle cooperative, a norma degli artt. 35 e 60 della predetta legge. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima proposta dall’espropriato, la legittimazione passiva spetta al Comune, mentre è inammissibile la domanda di questo nei confronti degli enti predetti, atteso che tale pretesa – diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su un titolo diverso dall’espropriazione (ossia sulla convenzione tra il Comune e l’ente concessionario) – esula dalla speciale competenza della Corte d’appello, in unico grado, contemplata dall’art. 19 della citata legge, nè integra una domanda di garanzia in senso proprio, proponibile al giudice competente per la causa principale”.

3.1.- Alla stregua dei motivi del ricorso principale accolti nei sensi di cui in motivazione, va pertanto cassata la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e poichè per la stima del bene non occorrono ulteriori accertamenti, risultando l’estensione dell’area ed il valore venale, va determinata in Euro 28.704,67 l’indennità di espropriazione del suolo, oltre interessi legali dalla data del provvedimento ablativo. Va infine condannato il soccombente Comune al pagamento a favore dei ricorrenti R. delle spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo; ritenuta la particolarità della situazione di specie, si reputa di compensare le spese nei confronti dello IACP.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Bari al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Euro 28.704,67 a titolo di indennità di espropriazione, con gli interessi dalla data del decreto di espropriazione; rigetta il ricorso incidentale del Comune; condanna il Comune di Bari a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del giudizio di merito, che liquida in Euro 697,02 per diritti, Euro per onorari 2.463,46 ed Euro 60,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge nonchè le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3200,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese nei confronti dello IACP. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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