Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13456 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29599-2019 proposto da:

ANAS SPA, in persona del Presidente legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3851/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Anas S.p.A. ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ne ha rigettato l’impugnazione così confermando la sentenza del locale tribunale che l’aveva condannata al pagamento in favore dell’ingegner D.G. della somma di Euro 8.037,79, a titolo di compensi maturati per il collaudo di un’opera pubblica.

La Corte, confermando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che al momento di conclusione del collaudo, ritenuto risolutivo ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento del compenso, il professionista non fosse più dipendente della stazione appaltante e che pertanto egli dovesse venire remunerato secondo le tariffe libero-professionali di cui alla L. n. 43 del 1949.

Distinguendo poi tra “emissione del certificato di collaudo” e sua “approvazione” i giudici di merito hanno ritenuto che solo a far data da quest’ultima restasse integrata la fattispecie del collaudo, con conseguente diritto del collaudatore al compenso a quel momento.

2. Con unico articolato motivo la difesa erariale per Anas S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 91 e ss., del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 210 e dell’art. 2230 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Anas S.p.A. aveva negato il compenso in quanto, al conferimento della delega al collaudo, il 22 maggio 1991, essa sì rilevante ai fini della compensabilità dell’attività svolta – di contro a quanto ritenuto nel giudizio di merito -, l’ingegner D. era ancora in servizio e risultava applicabile allo stesso la disciplina che, anteriore al 6 marzo 1994, data di entrata in vigore della L. n. 109 del 1994 di previsione di un incentivo economico per gli incarichi di collaudo, stabiliva, solamente, la liquidazione di diarie e spese viaggio.

Trovava infatti applicazione all’epoca il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo, previsto dal D.P.R. n. 748 del 1972, art. 50, che vietava all’Amministrazione di corrispondere indennità, proventi o compensi ultra stipendiali, per prestazioni comunque rese dal dipendente.

3. Il motivo è fondato.

4. Va dato corretto inquadramento normativo alla fattispecie in esame che, relativa al diritto al compenso del collaudatore dipendente di un ente pubblico, ha ad oggetto l’individuazione, all’interno della complessa fattispecie del collaudo, del momento rilevante al fine di individuare del primo la disciplina applicabile.

Del procedimento di collaudo quanto viene in rilievo agli indicati fini è il momento in cui vi è stato il conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali discipline speciali all’epoca in vigore, senza che, diversamente, possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento.

Resta così estraneo alla scrutinata ipotesi, il ben diverso sistema richiamato dai giudici di primo e secondo grado secondo il quale rileverebbero, invece, nella individuazione della fonte di disciplina dell’an e del quantum del compenso al collaudatore, i tempi di definizione del procedimento amministrativo di collaudo.

La giurisprudenza citata dalla Corte di appello di Roma non coglie con puntualità e pertinenza i termini della lite là dove apprezza come fatto generativo del compenso al collaudatore, e quindi momento di individuazione della fonte di disciplina, il perfezionamento della fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche citando a sostegno la sentenza di questa Corte n. 12884 del 2010.

Il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all’accettazione dell’opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all’appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest’ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, attenendosi agli indicati principi provvederà ad accertare, in forza della normativa in vigore all’epoca del conferimento dell’incarico di collaudo la qualità di dipendente, o meno, dell’ingegner D.G. e quindi la disciplina a questi applicabile in materia di eventuale compensabilità del collaudo svolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in altra composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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