Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13456 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9968-2019 proposto da:

P.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO,

10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6266/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGONALE del LAZIO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di due unità immobiliari site in (OMISSIS) nella microzona 19 della città di (OMISSIS) della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo il provvedimento non adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che la procedura di classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e la zona (OMISSIS) è notoriamente fra le più prestigiose di (OMISSIS);

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la CTR espressa circa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per non essersi la CTR pronunciata sul capo di sentenza della CTP che ha affermato che il contribuente ha prodotto una perizia con la quale sono state evidenziate le specifiche caratteristiche dell’immobile, diverse dagli immobili presi a confronto, con conseguente statuizione implicita di rigetto passata in giudicato perchè non impugnata dall’Ufficio;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe adeguata perchè non ha svolto alcun concreto e specifico riferimento agli effettivi interventi urbanistici e alle attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza in quanto la motivazione sarebbe sostanzialmente inesistente perchè manifestamente e irrimediabilmente contraddittoria;

con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR, senza alcuna domanda formulata in tal senso dalle parti, ha ritenuto di rideterminare la classe dei due immobili oggetto di accertamento catastale esorbitando dai suoi poteri decisori.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la CTR, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate nel merito, ha implicitamente ma chiaramente esaminato e respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello: infatti nel sostenere la legittimità del provvedimento e l’adeguatezza e la completezza della sua motivazione la CTR non può non avere preso in considerazione la relazione tecnica di parte, a cui peraltro fa espresso riferimento laddove ritiene che il consistente classamento avvenuto con il provvedimento avrebbe dovuto essere più adeguatamente motivato anche in ragione della suddetta relazione tecnica.

Si ritiene inoltre che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso, che è l’unico che non pone questioni procedimentali.

Ebbene, costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. nn. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

(Ndr: testo originale non comprensibile) 25960/2018; 23792/2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335, (della L. n. 311 del 2004, art. 1), non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La CTR non si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, in particolare laddove ha ritenuto che fosse sufficiente il semplice inserimento degli immobili all’interno di una microzona i cui valori immobiliari hanno avuto il significativo incremento di valore previsto dal cit., art. 1, comma 335, e conseguentemente che non fosse necessario che l’atto impugnato avrebbe dovuto contenere una motivazione che tenesse conto delle concrete e specifiche caratteristiche degli immobili oggetto di accertamento.

Pertanto, rigettato il primo motivo di impugnazione, in accoglimento del secondo motivo e assorbiti il terzo ed il quarto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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