Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13455 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEL FAVERO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona

dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella qualità di successore ex lege

dell’ANAS, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

C.G., C.S.;

– intimati –

sul ricorso 28543-2005 proposto da:

C.S. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUGGIA

21, presso l’avvocato LIBERATORE ROBERTO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAIAR ENZO, IERIMONTE VINCENZO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

DEL FAVERO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso

l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 398/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. STELLA RICHTER che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

SIMONA RENDINA, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 ottobre 2001 il Tribunale di Trento condannava la Del Favero s.p.a. al pagamento, in favore degli attori C. G. e C.S. della somma di L. 46.330.996, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di alcuni terreni di proprietà del loro dante causa C.G., per la realizzazione della strada Trento – Cadine.

In parziale accoglimento del successivo gravame dei sigg. C., la Corte d’appello di Trento, con sentenza 3 dicembre 2004, maggiorava il risarcimento in Euro 313.940,31 oltre interessi legali, rivalutazione e la rifusione delle spese di giudizio.

Motivava:

che doveva essere esclusa la legittimazione passiva della Provincia autonoma di Trento, già negata con precedente sentenza non definitiva, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione dei signori C.;

che nel caso in esame si era in presenza di un esproprio parziale, riguardante una porzione di metri quadri 1676 della maggiore area di metri quadri 8275: come tale, soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40; che pertanto il danno andava liquidato nella differenza tra il giusto prezzo che aveva l’immobile prima dell’occupazione e quello adeguato alla porzione residua, dopo l’esproprio, da liquidare nella misura percentuale del 20%;

che erano invece da escludere ulteriori danni da inquinamento, anche acustico, dipendente dalla strada a doppia corsia realizzata nei pressi della casa di civile abitazione, perchè compensati dal maggior valore dovuto all’urbanizzazione.

Avverso la sentenza, notificata il 20 agosto 2005, la Del Favero s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi e notificato il 22 e 23 settembre 2005.

Deduceva:

1) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis perchè la corte d’appello aveva erroneamente ritenuto sussistente un esproprio parziale in una fattispecie di accessione invertita, caratterizzata dall’assenza di un legittimo decreto di esproprio;

2) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e della L. n. 2359 del 1865, art. 40 per avere considerato edificata la superficie interessata dall’esproprio, sol perchè pertinenziale ad un edificio;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata applicazione del criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis con ricorso ad un criterio discrezionale di scelta basato sulla maggiore o minore convenienza per le parti, precluso al giudice;

4) la violazione degli artt. 112 e 184 cod. proc. Civ. nel disattendere l’eccezione di novità delle richieste risarcitorie aggiuntive in corso di causa;

5) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, nonchè la carenza di motivazione nell’assimilare l’occupazione espropriativa a quella usurpativa;

6) la carenza di motivazione nell’applicare all’intero immobile un deprezzamento del 20%, senza fornire alcuna indicazione del criterio di valutazione.

Resistevano con controricorso sia la Provincia autonoma di Trento, sia i sigg. C..

Questi ultimi proponevano altresì ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, con cui deducevano:

1) la carenza di motivazione nel mancato risarcimento integrale dei danni riportati;

2) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, per aver ritenuto duplicativo l’indennizzo richiesto per i terreni ablati, benchè non potesse considerarsi assorbito nel calcolo differenziale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 applicato dalla corte territoriale;

3) la violazione della medesima norma, per aver escluso il riconoscimento di ulteriori voci di pregiudizio patrimoniale, da perdita delle piante e da modifica degli originari accessi della casa e delle pertinenze, con conseguente loro deprezzamento di valore;

4) la violazione di legge e la carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di risarcimento del danno biologico.

Al predetto ricorso incidentale resisteva con controricorso la Del Favero s.p.a.

Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. la Del Favero s.p.a.

e i sigg. C. depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. All’udienza del 20 aprile 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 22867 R.G. 2005 e del ricorso incidentale n. 28543 R.G. 2005, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Ancora in via preliminare di rito, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso tardivamente notificato dalla Provincia di Trento, il 18 novembre 2005, rispetto al termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., decorrente dalla notifica del ricorso principale (22 settembre 2005).

Con il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, la Del Favero s.p.a. deduce la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e della L. n. 2359 del 1865, art. 40. Le censure sono infondate.

A prescindere dal rilievo che l’invocato D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) – convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ed integrato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è stato dichiarato incostituzionale (Corte costituzionale, 24 Ottobre 2007, n. 349), si osserva come il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva debba ristorare qualsiasi pregiudizio subito dal proprietario: incluso, quindi, il minor valore della proprietà residua, L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 espressivo di un principio generale (Cass., sez. 1, 14 gennaio 2008, n. 591). Diversamente opinando, si renderebbe irrazionalmente deteriore la posizione del proprietario in ipotesi di espropriazione illegittima rispetto alla fattispecie espropriativa ordinaria connotata da un corretto iter procedurale.

Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e della L. n. 2359 del 1865, art. 40.

Il motivo è infondato.

La natura pertinenziale di parte dell’area espropriata non riveste alcuna rilevanza nella liquidazione del risarcimento, esattamente operata dalla corte territoriale in misura pari alla differenza tra il valore prima dell’espropriazione e quello successivo della porzione residua.

Una volta sussunta la fattispecie concreta nella previsione dell’esproprio parziale, viene meno la necessità di una determinazione specifica del valore di singole componenti dell’immobile, essendo sufficiente il raffronto tra i due valori complessivi pari al giusto prezzo di mercato ante e post ablazione.

Il quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 112 e 184 cod. proc. Civ., è inammissibile, difettando di specificità.

La proposizione tratta dalla sentenza di primo grado testualmente riportata nel ricorso (“…le parti non hanno in alcun modo censurato la correttezza del calcolo contenuto nella relazione integrativa depositata il 22 maggio 2000…”) non appare significativa di una cristallizzazione del petitum risarcitorio; limitandosi a dare atto di contestazioni alla relazione integrativa di consulenza tecnica d’ufficio, non significativa, di per sè sola, di un contenimento della domanda in punto quantum debeatur.

Con il quinto motivo si denunzia la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis nonchè la carenza di motivazione nell’assimilare l’occupazione espropriativa a quella usurpativa.

Il motivo è infondato, giacchè a seguito della sentenza della Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 349 anche nel caso di occupazione acquisitiva è dovuto il risarcimento integrale, pari al valore venale del bene ablato.

E’ infine inammissibile l’ultimo motivo, con cui si contesta l’insufficiente motivazione del deprezzamento del 20% dell’immobile a seguito dell’espropriazione parziale, risolventesi in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. La Corte d’appello di Trento ha infatti corredato di congrua ed ampia motivazione, immune da vizi logici, la valutazione anzidetta; dando conto delle ragioni per le quali si è discostata dalla minore percentuale di deprezzamento stimata dal consulente tecnico d’ufficio, le cui conclusioni sul punto non erano, evidentemente, vincolanti.

Passando ora all’esame del ricorso incidentale dei signori C., si osserva come con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, si deduca l’erroneità dell’esclusione di ulteriori voci di danno, L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, comma 7 bis, motivata in sentenza sotto il profilo dell’onnicomprensività del criterio differenziale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40.

Le censure sono infondate.

Con il predetto parametro liquidativo si pongono a raffronto due valori complessivi, del fondo intero e della porzione residuata all’espropriazione parziale. Resta, quindi, assorbito il valore autonomo dell’area ablata, che null’altro è, in termini numerari, se non l’anzidetta differenza. Per il resto, appare pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte l’esclusione dell’ulteriore indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 previsto solo in favore di terzi proprietari di fondi non direttamente interessati dall’espropriazione che abbiano subito un pregiudizio dall’esecuzione, pur legittima, dell’opera pubblica (c.d.

espropriazione larvata: Cass. 25 novembre 2005, n. 25017; Cass., sez. 15 giugno 2001, n. 7590; Cass., sez. 1, 29 novembre 2000, n. 15305).

Nè la Corte d’appello di Trento ha escluso, in linea di principio, la risarcibilità di ulteriori voci di danno, da inquinamento acustico o in generale, da compressione o riduzione delle possibilità di godimento della residua porzione inespropriata. Al contrario, ne ha apprezzata l’incidenza (che deve essere, comunque, apprezzabile per continuità e di intensità: oltre i limiti della normale tollerabilità, secondo il criterio di cui all’art. 844 cod. civ.), con motivata valutazione – sulla scorta delle due consulenze tecniche espletate, vagliate criticamente – insuscettibile di riesame nel merito in questa sede.

Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti incidentali censurano la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e la carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di risarcimento per ulteriori voci di danno (perdita delle piante, modifica degli originari accessi della casa e delle pertinenze, danno biologico).

Le predette doglianze sono inammissibili, risolvendosi in un difforme apprezzamento di circostanze già prese in considerazione dalla corte territoriale; e dunque , ancora una volta, in un sindacato di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Al riguardo, si osserva come appaia corretta anche la compensano lucri cum damno, valutata in considerazione del maggior valore beneficiato dal fondo residuo per effetto dell’urbanizzazione in prossimità di un’arteria stradale, conseguente all’opera pubblica:

miglioramento, avente caratteri di specificità e di immediatezza (Cass., sez. 1, 3 marzo 2010 n. 5171).

Entrambi i ricorsi quindi devono essere rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

– Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;

– Dichiara inammissibile il controricorso della Provincia Autonoma di Trento;

– Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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