Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13455 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28715-2019 proposto da:

CARDINALETTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VERNACCHIO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 376/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Cardinaletti a r.l. ricorre con unico articolato motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Monte San Pietrangeli ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Fermo, ha rigettato la domanda per arricchimento ingiustificato dalla prima proposta per intervenuta prescrizione del diritto.

I giudici di appello pronunciando sulla prescrizione l’hanno fatta decorrere dal mancato pagamento del dovuto, coincidente con la concreta diminuzione patrimoniale patita dal creditore per effetto dell’inadempimento delle fatture del 15 novembre 1999 emesse dalla società per lavorazioni stradali eseguite in favore dell’indicata Amministrazione comunale e non pagate.

La nota del 21 marzo 2012, a firma del Sindaco e del Segretario comunale, contenente l’impegno a pagare la somma richiesta, non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini interruttivi o impeditivi della prescrizione perchè, ex art. 2937 c.c., non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

2. Con il proposto motivo il ricorrente denuncia nell’impugnata sentenza la violazione delle norme sulla prescnzione.

L’azione di arricchimento ingiustificato ha natura residuale e non può esercitarsi prima che passi in cosa giudicata la sentenza sull’azione contrattuale, nella specie esercitata dalla ricorrente per ottenere il corrispettivo dei lavori eseguiti per il Comune in via monitoria e poi definita nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza di rigetto della pretesa del Tribunale di Fermo n. 181 del 2011.

La prescrizione dell’azione di arricchimento sarebbe decorsa dall’accertamento definitivo dell’infruttuosità dell’azione contrattuale, esperita in via principale, e tanto nel carattere sussidiario di quella innominata ex art. 2041 c.c..

La prescrizione sarebbe stata in ogni caso interrotta dalle diffide inviate dalla società al Comune e, comunque, dall’atto di riconoscimento firmato da Sindaco e Segretario comunale in data 21 marzo 2012 con cui il Comune comunicava il proprio impegno a pagare la somma richiesta.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, difetto di autosufficienza e genericità.

La decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. non nasce dal giudicato di rigetto dell’azione tipica, ma dal verificarsi dei fatti costitutivi dell’azione sussidiaria di arricchimento che si prescrive, pertanto, in dieci anni dal momento in cui l’arricchimento si è verificato per pacifica giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 11061 del 09/11/1993; Cass. n. 6292 del 16/03/2007; Cass. n. 6570 del 29/03/2005Cass. n. 11330 del 15/05/2009 in motivazione p. 20).

Il carattere residuale dell’azione ex artt. 2041 c.c., nella diversità della causa petendi e del petitum dell’azione tipica contrattuale di adempimento, non vale a subordinare la proponibilità della prima all’esperimento infruttuoso della seconda e solo là dove la parte abbia scelto di azionare il rimedio tipico le preclude di promuovere distinta azione di arricchimento ingiustificato fino alla definizione, per accertamento passato in giudicato, del primo giudizio.

Esperita un’azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull’azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 10966 del 30/04/2008; Cass. n. 1707 del 27/01/2010).

Nel resto, gli atti di diffida ai fini interruttivi della prescrizioni introducono una questione anche in fatto di cui la ricorrente non deduce la tempestiva allegazione nella fase di merito e quanto alla pure dedotta capacità della nota del 21 marzo 2012 a firma del Sindaco e del Segretario comunale ad interrompere la prescrizione, in quanto di riconoscimento dell’altrui pretesa, essa non si confronta con la motivazione impugnata che sul punto ha, non attaccata, statuito.

Il ricorso è, in via conclusiva, infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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