Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13454 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13454 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 26604-2008 proposto da:
HAMPDEN

INSURANCE N.V.

(già

SAMPO

INDUSTRIAL

INSURANCE N.V., già AGF – ALLGEMEINE FEUER UND
UNFALLVERSICHERUNG), società di diritto olandese
iscritta presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio olandese con n. 24187217, in
persona dei suoi amministratori e legali
rappresentati JOSEPHUS CORNELIS BOGAERTS e GERRIT
MELLE VAN DIJK, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato
ZINCONE ANDREA (STUDIO LEGALE PIERGROSSI BIANCHINI

1

Data pubblicazione: 29/05/2013

EVERSHEDS), che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati SACERDOTI GIORGIO, BUIZZA RICCARDO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

D’ITALIA S.P.A. giusto atto di fusione per
incorporazione) 00409920584, in persona del legale
rappresentante pro tempore avv. MAURIZIO FUGITTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANZIN LUDOVICA giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

EREDITA’ GIACENTE di GRANDE ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2007 della CORTE D’APPELLO
dell’AQUILA, depositata il 04/10/2007, R.G.N.
971/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ANDREA ZINCONE;
udito l’Avvocato LUDOVICA FRANZIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

2

INA ASSITALIA S.P.A. (già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Hampden Insurance N.V. («già Sampo Industrial Insurance N.V.,
già AGF – Allgemeine Feier und Unfallversicherung») propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Pescara, ha respinto la domanda di surroga ex art. 1916 cod.
civ., proposta da AGF nei confronti di Assitalia, e ha disposto la

Resiste con controricorso l’INA – Assitalia, mentre l’eredità giacente
di Antonio Grande, vettore, non si è costituita.
La ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare la SARA eccepisce l’inammissibilità del ricorso
per difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla Hampden
iosuidnce N.V.
1.1.- L’eccezione è fondata nei termini che seguono.
È pacifico che chi abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia
resistito) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o
particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di
giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam

per essere

subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa.
Nella fattispecie, essendo pacifico che al giudizio di appello ha
partecipato la AGF, la Hampden Insurance, che assume essere
successore a titolo universale della AGF, avrebbe dovuto allegare il titiolo
da cui derivava la propria legittimazione.
Nulla di tutto ciò risulta nell’epigrafe del ricorso per cassazione.
Né può assumersi, come fa la ricorrente nella memoria ex art. 378
cod. proc. civ., che il doc. A, menzionato nell’epigrafe del ricorso, sarebbe
il contratto di vendita notarile del ramo d’azienda tedesco della francese
AGF a Sampo Industrial Insurance N.V. e che nella procura speciale (doc.
B) si dà atto altresì che Sampo avrebbe successivamente cambiato il suo
nome in Hampden Insurance N.V. I docc. A e B sono infatti menzionati a
proposito della procura speciale e nulla lascia intendere che essi siano
invece rilevanti riguardo al diverso problema della legittimazione della
ricorrente.
2.-

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con la condanna

3b15

compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

della ricorrente alle spese, liquidate in C 6.200, di cui C 6.000 per
compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in C 6.200, di cui C 6.000 per compenso, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

civile, il 19 aprile 2013.

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