Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13454 del 01/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13454 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23357-2008 proposto da:
RIZZO GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OVIDIO

20,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

LANDOLFI, rappresentato e difeso dall’avvocato
TOMMASO MAGLIONE giusta delega a margine;
– ricorrente 2015
136

contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 01/07/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 126/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 27/06/2007;

udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MAGLIONE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N. 23357/08

Considerato in fatto
1. Giacomo Rizzo ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito con
tempestivo controricorso ma ha depositato atto cd. di costituzione in vista di eventuale
partecipazione all’udienza di discussione) per la cassazione della sentenza n. 26 depositata il
23/05/2007 con la quale -in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento
relativi all’anno di imposta 1998 per Iva, Irpef, Irap e Addizionale Regionale emessi sulla base
dell’applicazione dei parametri riferibili all’attività di attore svolta dal contribuente- la CTR
Campania accoglieva parzialmente l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado
che ne aveva rigettato il ricorso.
In particolare i giudici d’appello disponevano che il maggior reddito del contribuente venisse
ricalcolato non più considerando solo il reddito professionale dichiarato di £ 4.860.000 ma quello di
£ 60.054.000 riveniente dalla somma dei redditi da lavoro autonomo indicati nel quadro RE ed
inoltre, per quanto che in questa sede ancora rileva, sostenevano che l’asserita erroneità della
indicazione di un’autovettura ad uso personale tra i beni strumentali costituiva solo un’affermazione
del contribuente che non trovava riscontro nella volontà da questi espressa nella dichiarazione.
2. Col primo dei tre motivi di ricorso, deducendo vizio di motivazione, il contribuente chiede a
questa Corte di dire “se nella motivazione della sentenza impugnata sia stato compiutamente trattato
il principale argomento difensivo, ovvero quello della ritrattabilità di alcune indicazioni
erroneamente poste dal contribuente in dichiarazione e quello della necessità che i parametri
utilizzati per l’accertamento presuntivo automatico ai sensi dell’art. 3 commi 181 e seguenti della
legge n. 549 del 1995 siano costituiti solo ed esclusivamente dai beni effettivamente utilizzati
nell’attività e ad essa afferenti, ovvero se siano stati ignorati questi ed altri motivi di opposizione,
determinando l’illegittimità della sentenza stessa”.
La censura presenta diversi profili di inammissibilità, innanzitutto perché i dedotti vizi della
motivazione riguardano sostanzialmente la motivazione in diritto, laddove il motivo di ricorso di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può che riguardare i vizi della motivazione in fatto ed inoltre perché
l’interrogativo posto alla fine della esposizione del motivo di ricorso in esame sembra strutturato
sulla falsariga del quesito di diritto di cui alla prima parte dell’art. 366 bis c.p.c. e manca delle
caratteristiche richieste dalla seconda parte del citato articolo 366 bis c.p.c. (norma applicabile nella
specie ratione temporis), a norma del quale, in ipotesi di denunzia di vizio di motivazione, è
richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una
esposizione chiara e sintetica del “fatto” (inteso in senso storico e naturalistico, non come
“questione” o “punto”) controverso, che dia contezza anche della decisività del medesimo fatto
siccome richiesta dall’art. 360 n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 181 e ss. 1. n.
549 del 1995, del DPCM 29.1.1996 nonché degli artt. 2729 c.c. e 39 comma 1 d.p.r. 600/73, il
ricorrente chiede a questa Corte di dire “se la determinazione dei compensi in base ai parametri di
cui al DPCM 29.1.1996 deve essere fondata solo sugli effettivi beni strumentali e sulle spese
effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività professionale senza tenere conto di beni e spese
di natura privata e personale e/o su beni e spese relative alla produzione di altre categorie
reddituali”.
La censura è inammissibile per inidoneità del quesito ad assolvere alla funzione di far comprendere
alla Corte di legittimità, dalla lettura del quesito medesimo, inteso come sintesi logico-giuridica
della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale,
secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie il quesito
assolutamente generico e privo di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi”
della sentenza impugnata. E’ inoltre da sottolineare che il quesito, per come formulato, non sarebbe
giammai idoneo a consentire a questa Corte di dare ad esso una risposta suscettibile di definire sul

IN FATTO E IN DIRITTO

punto la controversia, posto che in esso si dà per pacifica una circostanza cA141-8010kliggtifflA
considerazione come bene personale dell’autovettura indicata in dichiarazione quale bene
strumentale.
Col terzo motivo infine, deducendo l’illegittimità della sentenza per aver considerato non
rettificabile la dichiarazione dei redditi regolarmente presentata dal contribuente, il ricorrente,
rilevato di avere erroneamente indicato in dichiarazione un valore di beni strumentali di £ 32.587
interamente costituito da un’autovettura di uso strettamente personale, pertanto non strumentale
all’attività svolta e non comportante componenti negative di reddito, chiede a questa Corte di dire
“se l’erronea indicazione di un valore nella voce beni strumentali del prospetto di determinazione
presuntiva per il 1998 contenuto nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno sia rettificabile dal
contribuente che successivamente se ne avvede, in quanto mera dichiarazione di scienza e non di
volontà, in particolare allorquando sia dimostrato, come nella fattispecie, che il soggetto non
dispone di alcun bene strumentale per l’esercizio della propria attività”.
La censura è fondata, posto che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ferma nel
sostenere che le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o
dispositivi né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e,
quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede
processuale, con la conseguenza che la dichiarazione affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto,
commesso dal dichiarante nella sua redazione è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile,
quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi
diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico (cfr. tra
numerose altre cass. numeri 18673 e 29738 del 2008), fatta eccezione per l’ipotesi (nella specie non
ricorrente) in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una
precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione
attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, in relazione alla quale la
dichiarazione assume per questa parte il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in
caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile
dall’amministrazione (cfr. cass. n. 1427 del 2013)
Dall’argomentare che precede discende la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di
ricorso e l’accoglimento del terzo, in relazione al quale va disposto rinvio -anche con riguardo alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità- al medesimo giudice in diversa
composizione
PQM
Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Campania in diversa
composizione.

Roma 14-01-2015
‘Estensore

Il Pr sidente

ESENTE DA REGISTM.AZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/ 1986
N. 131 TAB ALL. B. – N. 5

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