Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13453 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25004/2007 proposto da:

G.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28 – SCALA A/4, presso l’avvocato

MANZO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOCCHI GIOVANNI GIULIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. ROSSINI 26, presso l’avvocato VASSELLI Laura, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALIA MARCO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente,l’Avvocato BOCCHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente, gli Avvocati VASSELLI e SCALIA che

hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.r. 757/2005 il Tribunale di Mantova ha pronunciato la separazione personale tra G.V., parte attrice, ed il coniuge C.L., disponendo il rigetto delle reciproche domande d’addebito, l’affidamento dei figli minori alla madre, con regolamentazione del diritto dell’altro genitore di vederli e tenerli presso di sè, l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario e l’obbligo dell’altro di versare un contributo di mantenimento per i soli figli in Euro 1.400,00 mensili.

La decisione, impugnata innanzi alla Corte d’appello di Brescia dalla G. che si è doluta dell’assetto delle modalità di visita dei figli da parte del padre, del rigetto della domanda di un contributo per il suo mantenimento e dell’inadeguatezza dell’assegno stabilito a favore della prole, ha ricevuto conferma. Con sentenza n. 353 depositata il 16 maggio 2007 e notificata il 2 luglio 2007, la Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in prima istanza, ha ritenuto le condizioni dettate dal primo giudice, e sperimentate per lungo tempo, adeguate a garantire il diritto dei minori ad una condizione di vita serena e ad una relazione equilibrata con entrambi i genitori, risultato peraltro non smentito da concreti segnali addotti in giudizio dalla madre.

Quest’ultima pronuncia è stata infine impugnata innanzi a questa Corte da G.V. con ricorso articolato in tre motivi.

L’intimato ha spiegato difesa con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente col primo motivo deduce violazione degli artt. 149 e 155 c.c., e correlato vizio di contraddittoria motivazione e chiede con conclusivo quesito di diritto quale sia il criterio in base al quale, attribuite determinate facoltà di visita al genitore non affidatario, debbano altresì essere attribuiti all’affidatario di minore, analoghe facoltà di godere della compagnia del figlio, tenuto conto degli obblighi educativi che per legge vengono a gravare sulla figura del genitore affidatario.

Affidando la censura all’affermata esigenza di salvaguardia degli interessi della prole consacrata nelle norme in rubrica, censura l’assetto del diritto di visita del padre regolamentato nelle sedi di merito, che avrebbe determinato sperequazione a suo sfavore, comprimendo e notevolmente riducendo le facoltà ad essa concesse di trascorrere con i figli momenti di evasione nella medesima misura concessa all’altro genitore, ed una marcata scissione dei reciproci doveri, sì che il munus gravante a suo carico è impari rispetto ai commoda attribuiti al coniuge. In palese contraddizione rispetto alla dichiarata adesione alle risultanze della c.t.u., il giudice d’appello si è discostato dal criterio di turnazione alternato ivi suggerito.

Il resistente deduce l’inammissibilità della censura che all’evidenza, sollecita scrutinio attinente al merito della scelta operata dal giudice del gravame. Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto non assolve alla funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie, ma chiede rivisitazione, asseritamente più adeguata, del criterio di regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, in sostituzione di quello applicato dal giudice di merito, ed è perciò assolutamente inidoneo a dare impulso alla funzione nomofilattica riservata a questa Corte, tipicamente attribuita alla sua formulazione, che ne giustifica la ratio sì da circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato. La deduzione del vizio di contraddittoria ed errata motivazione su punto essenziale della controversia non è invece accompagnata, ancora una volta in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria (Cass. S.U. 20603/2007).

2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e degli artt. 122, 155 e 116 c.p.c. che si anniderebbe nell’affermazione della proporzione tra i redditi percepiti dai coniugi litiganti, idonea a garantirne analogo tenore di vita, erroneamente fondata sulle risultanze della denuncia dei redditi per plusvalenze delle società, di cui essa ricorrente detiene quote di partecipazione, priva di valore probatorio perchè imposta dalla norma citata a prescindere dall’effettiva percezione di reddito, nonchè sull’asserita assunzione della carica di amministratore delle indicate società, indimostrata ed anzi smentita dalla documentazione in atti. Si conclude con quesito di diritto che chiede se la semplice denuncia di reddito sociale di società di persone ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, possa ritenersi reddito effettivamente percepito dal socio di società di persone anche in caso di mancata distribuzione di utili da parte della società. Il resistente deduce infondatezza del mezzo rilevando l’inapplicabilità della norma tributaria richiamata.

Il motivo merita la sorte del precedente.

Il rigetto della domanda della G. tesa ad ottenere il contributo di mantenimento si giustifica, secondo quanto accertato dalla Corte del merito, in ragione della proporzione tra le rispettive capacità reddituali effettive dei coniugi, riscontrate alla luce delle r dichiarazioni rese, dalla stessa istante circa il suo ininterrotto successo professionale ed economico, espressione di una capacità che, coniugata alle sue partecipazioni societarie ed al suo patrimonio, escludersela necessità di un riequilibrio a suo favore, nonostante la flessione dei redditi registrata nelle ultime dichiarazioni, frutto di scelte contingenti delle società partecipate.

Questo decisione si fonda sull’ineccepibile doverosa ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche del coniugi, condotta, secondo quanto emerge dalla sua puntuale motivazione, alla luce degli elementi fattuali correttamente assunti a parametro di verifica delle condizioni economiche dei coniugi, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2. Il risultato di questa indagine critica inerisce ad apprezzamento di merito, contro cui è in effetti indirizzata la censura esposta nel mezzo in esame. Il richiamo alla norma tributaria indicata in rubrica non è pertinente a questa ratio deciderteli, e così anche il quesito di diritto. Il dato controverso, rientrante nel coacervo di tutte le evenienze acquisite e valutate in senso comparativo ponderando le reciproche condizioni economiche dei coniugi, non ha assunto nè esclusiva nè risolutiva valenza probatoria. Non è dunque decisivo.

In ordine al vizio di motivazione il motivo difetta della sintesi conclusiva.

Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA