Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13453 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27508-2019 proposto da:

G.R.A., G.U., G.M.E.,

G.F.T., G.R., G.U., tutti eredi

del sig. Ge.Um., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato G.U.;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA – ENTE NAZIONE PER LE STRADE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3438/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata P11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I signori G.U., G.M.E., G.R., G.R.A., G.F.T., eredi di G.U., ricorrono con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli, pronunciando nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento in cassazione intervenuto con sentenza n. 344 del 2013, ha determinato in Euro 1.064.756,26 l’indennità di esproprio, al netto di quanto già versato, ed in Euro 230.103,47 l’indennità di occupazione legittima ai primi spettante, con condanna dell’A.N.A.S. S.p.A. al versamento delle somme nei modi di legge.

La Corte territoriale chiamata ad accertare, nella determinazione del valore venale dei beni, le possibilità edificatorie dei terreni ablati al momento dell’adozione del decreto di esproprio del 29 giugno 1984, secondo le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, ha ritenuto di fare applicazione della stima operatane dal consulente tecnico di ufficio, ingegner Quarto, nominato dal Tribunale di Napoli nel giudizio di primo grado, preferendola a quella cui era pervenuto il diverso consulente tecnico di ufficio, ingegner Peduto, nominato dalla Corte di merito in sede di giudizio di rinvio.

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello di Napoli, pronunciando nel giudizio di rinvio, aveva determinato il valore di mercato dei terreni ablati all’epoca di adozione del decreto di esproprio sulla base di una consulenza tecnica che, nel far uso del metodo sintetico-comparativo, aveva utilizzato, al fine del necessario raffronto, due atti di compravendita che, relativi a terreni non aventi la stessa possibilità di edificazione e non soggetti alla stessa disciplina urbanistica, si limitavano a ricadere nella medesima località, quella di Centurano di Caserta, e, ancora, un atto di cessione volontaria che non consentiva di comprendere se il fondo che ne era oggetto ricadesse, o meno, nella medesima zona ed avesse la stessa destinazione urbanistica.

Per siffatto accertamento quindi era stato violato la citata L. n. 2359, art. 39 perchè i dati comparativi utilizzati in applicazione del criterio di stima non avrebbero consentito di determinare il valore venale del suolo ablato.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione del provvedimento impugnato perchè perplessa ed incomprensibile.

La Corte di appello aveva disatteso le conclusioni del nominato consulente tecnico, ingegner Peduto, là dove questi aveva fondato la sua decisione su una sentenza della medesima Corte territoriale, la n. 4476 del 2008, adottata in applicazione del criterio di calcolo basato sulla “rendita di anticipazione”, rapportato all’indice di edificabilità e al calcolo della cubatura ricavabile e tanto rispetto ad un terreno sito in località analoga a quella destinata a venire in valutazione della fattispecie in esame.

La Corte di merito con l’impugnata sentenza aveva infatti ritenuto non prodotta la consulenza tecnica di ufficio espletata nel diverso giudizio e, quindi, non ricostruibile il percorso logico ivi osservato dai giudici che quel mezzo avevano disposto e che in adesione a quella relazione tecnica avevano deciso la controversia.

Tanto era stato ritenuto nonostante la sentenza del 2008 fosse stata versata in atti e -come da stralci riprodotti in ricorso – avesse indicato il percorso logico osservato per ritenere la stima del terreno.

4. Il primo motivo è infondato.

I giudici di appello non avrebbero considerato che i due atti di compravendita utilizzati nella consulenza Quarto, disposta in primo grado, erano relativi a beni di cui non era indicata l’appartenenza a “zona omogenea”, avente le stesse possibilità di edificazione, secondo lo strumento urbanistico in vigore e che, del pari, l’atto di cessione volontaria -pure preso in valutazione nell’indicato elaborato peritale e relativo a terreno edificabile posto nella medesima località – non consentiva di individuare i medesimi parametri.

La censura non ha pregio.

La Corte di appello con l’impugnata sentenza ha dato corretta applicazione al criterio del valore legale effettivo attraverso l’applicazione del metodo di stima sintetico comparativo, con individuazione di atti di compravendita e cessione volontaria che muovono da beni aventi medesima ubicazione e superfici edificabili e che sono intervenuti in un anno, il 1982, vicino a quello di adozione del decreto di esproprio del 1984, rispettando l’andamento del mercato alla data di riferimento, il tutto per una corretta rappresentatività del dato preso in esame.

Come da questa Corte affermato, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, dovendosi fare riferimento ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 esclusivamente al prezzo di mercato del bene espropriato, sia per i suoli edificabili che per quelli inedificabili, il metodo sintetico-comparativo è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del “giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita”, poichè si basa sull’effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica (Cass. n. 11196 del 09/05/2018; vd. Cass. n. 34743 del 31/12/2019).

L’ulteriore profilo per il quale la Corte di merito erroneamente non avrebbe tenuto conto della sentenza, allegata, della Corte di appello di Napoli n. 4476 del 2008, pronunciata in un distinto giudizio, sconfina nel merito perchè si risolve in una contestazione sul raccordo operato nell’impugnata sentenza tra istruttoria, in cui figura anche l’indicata distinta sentenza, ed suoi esiti.

La lamentata mancata applicazione poi del criterio di calcolo basato sulla “rendita di anticipazione”, utilizzato nella distinta sentenza del 2008, è generico nella sua deduzione non indicando i ricorrenti le ragioni della sua preferibilità ai fini di una corretta applicazione del criterio del valore venale dei fondi ablati, a tal fine neppure indicando i valori che dall’applicazione del primo verrebbero sviluppati.

5. Il secondo motivo con cui si deduce vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto.

La Corte di appello ha infatti preso in considerazione la consulenza tecnica dell’ingegner Quarto e quella disposta in fase di rinvio, a firma dell’ingegner Peduto, per poi indicare le ragioni che l’hanno determinata a preferire la prima alla seconda senza che, rispetto a tale costrutto, il motivo riesca a segnalare contraddittorietà e perplessità tali da rendere insussistente la motivazione o, anche, omesse valutazioni di fatti storici decisivi ai fini del giudizio.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, infatti, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

Di quanto si vorrebbe omesso – così per la c.t.u. Pedoto – manca in ogni caso la deduzione del carattere decisivo, inteso come capacità di determinare un diverso esito della lite, evidenza neppure sviluppata in ricorso attraverso la deduzione di un differente e più favorevole delle indennità.

6. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato.

I ricorrenti vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza come in dispositivo indicato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere ad A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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