Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13453 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8153-2019 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SALANDRA,

18, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO VARANINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO ORLANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), UFFICIO PROVINCIALE DI

(OMISSIS) TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5482/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLA PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito in via (OMISSIS), nella microzona (OMISSIS) della città di (OMISSIS), della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo il provvedimento non adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo preliminarmente tempestivo l’appello inoltrato al servizio postale il 13 gennaio 2017 e quindi in termine rispetto alla notifica della sentenza avvenuta il 18 novembre 2016 e affermando che l’Agenzia, una volta accertato lo scostamento fra valore medio di mercato e quello medio catastale avvia l’attività di riclassamento; inoltre, nella specie, l’immobile in questione possiede tutte le caratteristiche proprie dell’abitazione di lusso così come sostenuto dal provvedimento;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, art. 51, comma 1, e art. 53, comma 2, nonchè degli artt. 112,324 e 325 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 27, e art. 2697 c.c., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per essere stato quest’ultimo proposto in data 18 gennaio 2017, ossia oltre il termine breve ultimo per la notifica, che era il 17 gennaio 2017;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, art. 51, comma 1, e art. 53, comma 2, nonchè degli artt. 112,324 e 325 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 27, e art. 2697 c.c., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia giudicando diversamente una circostanza di fatto costitutiva dell’eccezione di tardività proposta dalla parte contribuente, in quanto l’appello è stato consegnato dal Comune alla società concessionaria del servizio postale in data 18 gennaio 2017;

con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per la genericità e quindi insufficienza della motivazione del provvedimento, per l’assenza dell’indicazione dei presupposti in concreto posti alla base del riclassamento.

Preliminarmente, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il terzo dei motivi di impugnazione.

Si ritiene che il terzo motivo di impugnazione sia fondato.

Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. nn. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

(Ndr: testo originale non comprensibile) 25960/2018; 23792/2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335, (della L. n. 311 del 2004, art. 1), non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La CTR non si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, in particolare laddove ha ritenuto che fosse sufficiente il semplice inserimento degli immobili all’interno di una microzona i cui valori immobiliari hanno avuto il significativo incremento di valore previsto dal cit. art. 1, comma 335, e conseguentemente che non fosse necessario che l’atto impugnato avrebbe dovuto contenere una motivazione che tenesse conto delle concrete e specifiche caratteristiche degli immobili oggetto di accertamento.

Ritenuto pertanto che, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, assorbiti il primo ed il secondo, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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