Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13451 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 30/06/2016), n.13451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8834-2011 proposto da:

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,

FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono, giusta

procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,

FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono, giusta

procura speciale notarile in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9871/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2010 R.G.N. 2073/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale Avvocato

GIAMMARIA FRANCESCO;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 aprile 2010, la Corte d’Appello di Roma chiamata a pronunziarsi sui contrapposti appelli proposti avverso la decisione resa in prime cure dal Tribunale di Roma, confermando integralmente la decisione medesima, accoglieva la domanda proposta da F. A. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., avente ad oggetto il diritto al ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, del 4% della retribuzione accantonata e accreditata dal suddetto Istituto di credito sul conto previdenziale facente capo anche al F., quale iscritto al Fondo pensioni del personale della BNL, nella misura da accertarsi in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia entro il limite temporale segnato dall’entrata in vigore del CCNL del 1987.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto della riconosciuta natura retributiva del contributo versato al Fondo pensioni da parte dell’Istituto, la computabilità dello stesso agli effetti della liquidazione dell’indennità di anzianità e del TFR peraltro limitata alla data di entrata in vigore del CCNL del 1987, recante una previsione che, letta alla luce del disposto dell’art. 2120 c.c. come novellato dalla L. n. 297 del 1982, implica l’esclusione dalla base di computo del TFR delle somme destinate ad interventi di carattere previdenziale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A: affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, F.A. il quale a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resiste con controricorso BNL S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta l’incongruità dell’iter logico-

giuridico in base al quale la Corte territoriale è pervenuta al convincimento circa la natura retributiva del contributo versato dall’Istituto di credito al Fondo Pensioni per il personale dipendente dallo stesso Istituto, per aver la Corte stessa sostenuto quel convincimento con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che in tal senso si era espressa relativamente alle contribuzioni versate dai soggetti datori a quei Fondi di previdenza integrativa privi di autonoma soggettività, nel contempo riconoscendo come il Fondo pensione istituito per il proprio personale dalla BNL fosse, al contrario, fornito di una propria soggettività.

Il secondo motivo è inteso ad evidenziare come l’errore precedentemente denunciato a carico della pronunzia della Corte territoriale, per aver ritenuto, in difformità dall’orientamento accolto da questa Corte, la natura retributiva del contributo versato dalla BNL al Fondo pensione istituito dalla stessa per il proprio personale e dotato di autonoma soggettività, induca un ulteriore vizio specificato nella violazione e falsa applicazione dell’originario disposto degli artt. 2120 e 2121 c.c. nonchè dell’art. 2120 c.c., come novellato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1.

Analogamente, nel terzo motivo l’errore originariamente censurato è predicato come determinante l’ulteriore vizio di violazione di legge denunciato relativamente alla L. n. 153 del 1969, art. 12, del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis convertito nella L. n. 166 del 1991 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 193 e 194.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 414 c.p.c., n. 5, in una con il vizio di motivazione, la Banca ricorrente, da un lato, censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione della natura retributiva del contributo de quo, del regime statutario del Fondo pensione, evidenziando come una simile conclusione si ponga in contrasto con le regole legali di ermeneutica contrattuale – con particolare riferimento al travisamento della comune intenzione dei contraenti quale emerge dall’opzione delle parti istitutive in favore di una struttura del Fondo “a prestazione definita” implicante l’indisponibilità da parte dell’iscritto della contribuzione del soggetto datare/nonchè alla carenza di una lettura sistematica dello Statuto del Fondo, tale da includere la disciplina relativa al trattamento spettante in caso di mancata maturazione del diritto alle prestazione o, al contrario, di erogazione delle stesse ed ancora alla stretta adesione al dato letterale, percepito come esaustivo dell’indagine sulla comune intenzione delle parti, nell’interpretazione dell’art. 8 dello Statuto del Fondo; dall’altro, denuncia l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ammettere la produzione, in sede di gravame, dell’accordo sindacale del 2.8.2002, da ritenersi, viceversa, inammissibile quale mezzo istruttorio tardivamente proposto, altresì rilevando a carico della Corte territoriale, con riguardo all’interpretazione di detto documento, ancora una volta, la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Con il quinto motivo la Banca ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e del CCNL per gli impiegati delle aziende di credito, in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità della lettura operata dalla Corte territoriale circa la disciplina dettata dal citato CCNL in tema di determinazione della base di computo del TFR che, a detta della Banca, non consente di includere in essa i contributi versati dai datori di lavoro alle forme di previdenza complementare.

Dal canto suo il ricorrente incidentale, con atto di cui si dispone la riunione al ricorso principale, per essere entrambi volti all’impugnazione della medesima sentenza, con l’unico motivo, censura l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in relazione alla disciplina in tema di determinazione della base di computo del TFR di cui al CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 27.10.1987 e successivi rinnovi, deducendo che la deroga dalla Corte medesima ravvisata alla regola dell’onnicomprensività posta dall’art. 2120 c.c. era nella predetta regolamentazione collettiva prevista solo con riguardo all’eventuale istituzione di forme di tutela previdenziale aggiuntive rispetto a quelle in essere.

1 motivi di censura formulati con il ricorso principale meritano accoglimento in considerazione dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la recentissima pronunzia n. 5157/2015 che, relativamente ad una fattispecie del tutto analoga, ha risolto un contrasto interpretativo insorto in seno alla sezione lavoro di questa Corte, orientamento, ripreso da numerose decisioni successive (cfr. Cass. n. 8040/2015, Cass. n. 9810/2015 e Cass. 16468/2015) ed al quale questo Collegio ritiene di dover dare continuità, inteso a riconoscere natura previdenziale alla contribuzione posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento di fondi di previdenza integrativa anteriormente all’emanazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 istitutivo delle forme di previdenza complementare, e tale da implicare l’infondatezza della domanda qui proposta avente ad oggetto l’inclusione delle somme relative nella base di computo dell’indennità di anzianità, prima e del trattamento di fine rapporto poi, che viceversa presuppone la natura retributiva del contributo predetto.

Tale ultimo arresto interpretativo di questa Corte si fonda non tanto, come era nel precedente cui si richiama la Banca ricorrente principale (cfr. Cass. SS.UU. 1.2.1997, n. 974), sul possesso o meno da parte del fondo speciale erogatore del trattamento integrativo di un’autonoma soggettività giuridica, qui espressamente ritenuta irrilevante, quanto sulla non ravvisabilità in relazione alla contribuzione in questione del carattere della corrispettività, assunto in un’accezione più rigorosa rispetto a quella accolta dalla pronunzia sopra richiamata che aveva allora indotto questa Corte a distinguere fra erogazioni corrispettive in senso stretto e quelle con funzioni previdenziale o assistenziale intesa a valorizzare il dato fattuale della mancata corresponsione al lavoratore di tali somme e dell’indisponibilità delle stesse da parte del medesimo e a consolidarne il rilievo nel quadro di una interpretazione sistematica nella quale spiccano i riferimenti all’esclusione di quelle somme dall’imponibile fiscale e contributivo, cui fa riscontro il loro assoggettamento a contributo di solidarietà, ai sensi della disposizione retroattiva di cui al D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis convertito nella L. n. 166 del 1991.

I rilievi svolti dall’intimato in sede di controricorso non valgono a scalfire le argomentazioni da questa Corte addotte a sostegno della conclusione accolta. Così è a dirsi per quel che riguarda la riconosciuta computabilità ai fini del TFR della contribuzione a carico del lavoratore, giustificabile in considerazione della circostanza che in questo caso si tratterebbe di somme trattenute sulla retribuzione effettivamente corrisposta ed altresì per quanto si assume derivare in termini di diretta disponibilità delle somme da parte del lavoratore dal riferimento al regime a capitalizzazione individuale di gestione del fondo, comprovato dalla riconosciuta spettanza al lavoratore, ai sensi dell’accordo sindacale 2.8.2002, della contribuzione in precedenza affluita oltre che sul conto individuale (costituito con i versamenti a carico del lavoratore) anche sul conto generale (risultante viceversa dal montante dei versamenti effettuati dal datore), risultando decisiva in senso contrario alla pretesa disponibilità l’argomento di cui alla motivazione della recente pronunzia a sezioni unite, cui qui non si rinviene replica alcuna, per il quale in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa – il che può verificarsi quando non siano realizzati tutti i presupposti per la maturazione del diritto – il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore, argomento cui può aggiungersi in senso confermativo l’assenza di qualsiasi riferimento ad una possibilità di riscatto degli stessi.

Il ricorso principale va dunque accolto restando assorbito l’unico motivo su cui si articola il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata con pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c. di rigetto della domanda originaria e compensazione delle spese dell’intero processo a motivo dell’intervenuta decisione delle Sezioni Unite, sopra citata, dopo la proposizione del ricorso.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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