Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13451 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 29/05/2017, (ud. 15/11/2016, dep.29/05/2017),  n. 13451

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15221/2015 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., in proprio e nella

qualità di componente della cordata con le società Italiana

Costruzioni s.p.a. e Marino Costruzioni s.r.l., ITALIANA COSTRUZIONI

S.P.A., in proprio e nella qualità di componente della cordata con

la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. e la Marino

Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3,

presso lo studio degli avvocati ANDREA GUARINO e CECILIA MARTELLI,

che le rappresentano e difendono, per deleghe a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ D.A.A. COSTRUZIONI S.R.L., IMPRESA

S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, S.A.F. S.R.L. IN

AMMNISTRAZIONE STRAORDINARIA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

MARINO COSTRUZIONI S.R.L., CIMOLAI S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

15089/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Elenia CERCHI per delega dell’avvocato Andrea

Guarino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la

giurisdizione dell’A.G.O..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in attuazione del programma di cessione del complesso industriale di Impresa S.p.a., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 luglio 2013, all’esito della presentazione delle offerte vincolanti e della successiva formulazione di offerte migliorative, con provvedimento in data 14 agosto 2014 il Ministero autorizzava la cessione del ramo c.d. Infrav alla S.r.l. D.A.A. Costruzioni, alla quale il Commissario Straordinario comunicava che, previo esperimento delle consultazioni sindacali poi conclusesi positivamente – si riservava di comunicare la data e l’ora fissate per la stipula dell’atto di cessione presso il notaio prescelto dalla procedura;

successivamente, a seguito della presentazione da parte dell’impresa Pizzarotti, nel settembre del 2014, di un offerta per il lotto (OMISSIS), comprensiva, oltre al suddetto ramo Infrav, anche del ramo Infrasud, ritenuta significativamente migliorativa, il Ministero competente autorizzava il Commissario Straordinario a sospendere le relative procedure di cessione al fine di sollecitare offerte migliorative rispetto a quella pervenuta in settembre;

la società D., con ricorso proposto in data 1 dicembre 2014 al TAR del Lazio, impugnava il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale il Commissario straordinario era stato autorizzato a sospendere la procedura di cessione, chiedendone l’annullamento sotto vari profili, oltre al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero per equivalente;

essendo intervenuta l’autorizzazione alla cessione dei rami Infrav e Infrasud alla cordata Condotte-Italiana Costruzioni Marino, con motivi aggiunti la ricorrente società D. estendeva l’impugnazione all’atto terminale della procedura;

la società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., in proprio e quale componente della cordata suddetta, intervenuta nel giudizio come controinteressata all’esito della presentazione dei motivi aggiunti, con ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., ha proposto istanza per regolamento di competenza;

si sostiene, sulla base del principio fondato sulla prevalenza del petitum sostanziale e della formulazione del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 65, che la società D. ha chiesto il riconoscimento della propria qualità di cessionaria e, conseguentemente, il risarcimento in forma specifica, vale a dire la stipulazione del contratto, così agendo per la tutela di un diritto soggettivo;

sotto altro profilo si deduce che la contestazione del potere di sospensione implica la titolarità di un ormai acquisito diritto alla cessione, fungendo la comunicazione del commissario straordinario in data 19 agosto 2014 da accettazione della proposta, tanto che la stessa società ricorrente avrebbe affermato la natura meramente formale del contratto da stipularsi con atto pubblico;

con distinto motivo si delinea la figura del commissario come organo ausiliario dell’impresa, con la conseguenza che alla natura negoziale della propria attività non corrispondono posizioni giuridiche affievolite di tipo pretensivo;

si chiede, pertanto, che venga affermato che la giurisdizione in relazione alla suddetta controversia appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non può tenersi conto, in quanto non sorretta da adeguata documentazione, la deduzione contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente, secondo cui, a seguito di rinuncia al ricorso, ritenuta irrituale, il TAR del Lazio avrebbe dichiarato il ricorso improcedibile, dovendosi per altro rilevare che non è stata neppure allegata la circostanza relativa alla definitività di detta pronuncia; deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario;

queste Sezioni Unite hanno già sostenuto che l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi costituisce una procedura liquidatoria che riguarda imprese private e che si attua secondo i principi, ed in parte, le regole delle procedure concorsuali, laddove l’intervento e la gestione da parte della pubblica amministrazione è giustificato esclusivamente dal fatto che, in ragione delle dimensioni della impresa sottoposta alla procedura in esame, la sua liquidazione possa produrre effetti rilevanti nell’ambito del settore produttivo nazionale così come riguardo ai livelli occupazionali;

detti interessi non assumono diretta rilevanza sul piano pubblicistico, nel senso che la liquidazione riguarda beni che appartengono alla impresa privata e non già alla pubblica amministrazione;

i contratti che portano alla cessione di detti beni sono a tutti gli effetti dei negozi di diritto privato stipulati dai commissari per conto della impresa, ancorchè a seguito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all’atto liquidatorio;

detti contratti, non suscettibili di essere equiparati e tanto meno assimilati ai contratti ad evidenza pubblica, sono pertanto assoggettati alla disciplina privatistica (Cass, Sez. U, 24 novembre 2015, n. 23849);

già in precedenza questa Corte (Cass., Sez. U, 27 maggio 2009, n. 12247) aveva effettuato una compiuta disamina dell’attività liquidatoria demandata al Commissario Straordinario, ponendo in evidenza, alla luce degli interessi ad essa sottesi, il carattere imperativo delle norme – con particolare riferimento al citato D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 62 e 63 – che disciplinano detto procedimento di liquidazione;

all’attività di natura contrattuale posta in essere dal Commissario Straordinario fa riscontro, nel caso di specie, il diritto soggettivo azionato dalla società D.;

deve infatti rilevarsi – sulla base del principio relativo alla necessità di individuare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. Sez. U, 21 maggio 2014, n. 11229; id., 11 ottobre 2011, n. 20292) – che nella specie risulta azionata una pretesa fondata su un diritto soggettivo;

la società D., invero, sostenendo che la procedura di cessione si era ormai conclusa (pag. 16 del ricorso), e che era intervenuta “una manifestazione definitivamente impegnativa da parte del Commissario in merito alla cessione a D. del Ramo Infrav”, ha indubbiamente fatto valere la posizione – considerata come definitivamente acquisita – di cessionaria del ramo di azienda, posizione derivante dalla compiuta realizzazione dell’attività contrattuale, così azionando la tutela di un diritto soggettivo;

sussiste dunque, anche alla luce del chiaro dettato normativo, secondo cui “contro gli atti ed i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati” (del citato D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 65), la giurisdizione del giudice ordinario, al quale va rimessa la statuizione in ordine alle spese del presente regolamento.

PQM

 

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa, anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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