Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13451 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12701/2008 proposto da:

O.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato

BONAIUTI Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONAIUTI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

31/03/2007, n. 2469/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, O.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 31-3-2008, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale, per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7282,00; procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti: maggio 1991 settembre 2001 -; durata ragionevole: 3 anni).

Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali.

Il Giudice a quo le ha compensate integralmente, in modo non corretto, sulla base di un mero richiamo alla mancata opposizione dell’Amministrazione. Esse dovranno essere poste a carico dell’Amministrazione e riliquidate in conformità alle tariffe professionali, tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna alle spese, a carico dell’amministrazione, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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