Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13451 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24733-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL

GOVERNO, FUNZIONARIO DELEGATO DEL CIPE, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO CONSAFRAG, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI CESARO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELA SARNATARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2759/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Commissario straordinario, Funzionario delegato del CIPE ex L. 14 maggio 1981, n. 219, ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado del locale tribunale, decidendo sull’impugnazione proposta dal Consorzio Consafrag, per quanto ancora in giudizio rileva, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in favore del Consorzio e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’indicata veste, al pagamento in favore del medesimo Consorzio della somma più contenuta di Euro 46.481,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

L’importo è stato determinato nell’indicata misura, a titolo di rimborso di quanto erogato dal Consorzio – quale concessionario delegato alle procedure di esproprio e di occupazione relative ai fondi interessati dalla realizzazione dell'(OMISSIS), tra i quali quelli in proprietà della ditta B.M. – giusta convenzione aggiuntiva stipulata con il Commissario straordinario di Governo nell’ambito dell’esecuzione del programma di edilizia residenziale previsto dalla L. n. 219 del 1981 di “Conversione in legge, con modificazioni, titolo VIII, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”.

La Corte di appello, ritenuta l’applicabilità all’ipotesi di specie del D.L. 23 maggio 1995, n. 244, art. 22, comma 2, conv. in L. 8 agosto 1995, n. 341, ha apprezzato non perfezionato il trasferimento dal Commissario straordinario all’Anas della proprietà delle opere di urbanizzazione in precedenza realizzate nonchè degli oneri ed obblighi connessi e tanto in mancanza di consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili dall’Amministrazione cedente all’ente cessionario, Comune, enti o Amministrazioni indicati negli allegati al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994.

2. Con il dedotto motivo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, commi 1 e 4, art. 81 e art. 82, comma 1, del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito in L. n. 341 del 1995, della L. n. 144 del 1999, art. 42, del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Presidenza del Consiglio denuncia l’errata sussunzione dell’ipotesi di specie nella previsione di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2 e legge di conversione, e fa valere, invece, la riconducibilità dell’intera attività commissariale nell’ambito del più ampio schema dell’avocazione delle funzioni amministrative regionali e locali da parte del Governo, per il cui perfezionamento, della L. n. 219 del 1981, ex art. 80, commi 1 e 4, art. 81 e art. 82, comma 1, è requisito indefettibile la situazione di emergenza edilizia e urbanistica creatasi in Campania in esito agli eventi sismici del 23 novembre 1981.

Cessata detta situazione si realizza automaticamente la reintegrazione degli organi ed enti locali nelle funzioni e nei connessi oneri ed obblighi, restando ininfluente ogni attività amministrativa di complemento, con conseguente traslazione dal Commissario di governo agli originari titolari pubblici anche della legittimazione passiva nelle relative controversie. Poichè era intervenuto il trasferimento dell’opera pubblica all’A.N.A.S., anche la vicenda relativa al fondo della ditta B., e quindi le obbligazioni consortili, dovevano ritenersi trasferite senza che avesse rilievo la circostanza che esse fossero sorte in un periodo antecedente la realizzazione dell’opera giusta convenzione dell’anno 1986 e per anticipazione da parte della concessionaria alla ditta espropriata.

3. Il motivo è manifestamente infondato essendo la sentenza della Corte di appello di Napoli conforme a diritto secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione.

Come già rilevato da questa Corte (così Cass. 17/05/2017 n. 12381 che a p. 4, in motivazione, richiama Cass. n. 18328/2002), il D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, conv. con L. n. 341 del 1995 – prevedendo che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali”, realizzate nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero “in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto” – ha instaurato una correlazione tra il trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto che ha condizionato, però, ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse.

Sull’indicata premessa di principio, correttamente la Corte partenopea ha ritenuto che l’omessa produzione da parte del Commissario di Governo di prove idonee a dimostrare una preventiva attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione e redazione dello stato di formale di consistenza delle opere urbaniste danneggiate dal sisma irpino del 1980, e ricostruite con loro formale consegna, escluda il perfezionamento dell’invocata fattispecie, che solo se adempiuta nei suoi contenuti complessi determina la traslazione degli oneri ed obblighi di urbanizzazione del D.L. n. 244 del 1995, ex art. 22, comma 2 e legge di conversione.

Nè il richiamo contenuto nel titolo del motivo alla L. n. 144 del 1999, art. 42 ed al D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 8, peraltro solo generico, vale a diversamente opinare.

Resta fermo infatti, e comunque, il rilievo che proprio le indicate norme, di conforto dei principi già affermati, valgono, come già indicato nel menzionato precedente del 2017 di questa Corte, ad escludere una lettura restrittiva delle funzioni demandate al Commissario governativo nel subentro negli oneri derivanti dal contenzioso posti a carico dello Stato per tutte le controversie relative al trasferimento delle opere in senso lato, comprese, quindi, quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.

La circostanza evidenziata nel controricorso che nella fattispecie in esame si tratti di oneri precedenti il 1996, per un trasferimento solo successivamente operato all’ente di destinazione ed in gran parte pagati dall’autorità governativa, valorizza una sostanziale ammissione da parte dell’Amministrazione dell’operatività del meccanismo individuato dalle disposizioni indicate.

Deve quindi darsi continuità al principio per il quale, in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro dei soggetti destinatari, nella specie l’A.N.A.S., nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, conv. in L. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicchè, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 42, comma 3.

L’evidenza contenuta in ricorso sull’applicabilità, invece, alla fattispecie scrutinata della normativa sull’avocazione delle funzioni amministrative regionali e locali da parte del Governo – per il cui perfezionamento, della L. n. 219 del 1981, ex art. 80, commi 1 e 4, art. 81 e art. 82, comma 1, si assume come requisito indefettibile la situazione di emergenza edilizia e urbanistica creatasi in Campania in esito agli eventi sismici del 23 novembre 1981 – è poi inammissibile per sua novità non risultando trattata dal giudice di merito nè qui dedotta nel senso di una sua tempestiva allegazione nel giudizio di merito (Cass. n. 32804 del 13/12/2019).

Il ricorso è in via conclusiva infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Procedimento esente dal contributo unificato perchè l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario, Funzionario delegato del CIPE ex L. 14 maggio 1981, n. 219, a rifondere al Consorzio Consafrag le spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Procedimento esente dal contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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