Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13450 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12700/2008 proposto da:
M.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di tutore
di M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI
LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI Domenico, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BONAIUTI PAOLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
17/03/2007; n. 2078/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, M.A., quale tutore di M.C., impugnava, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29-1-2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale, per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di rappresentanza del tutore, non munito della prescritta autorizzazione del G.T. ex art. 374 c.c., n. 2, ha ritenuto di non poter utilizzare la facoltà di rimettere in termini il tutore ex art. 182 c.p.c., comma 2, in quanto non legittimato il Collegio, spettando tale facoltà soltanto all’istruttore in primo grado, ed ha affermato comunque che tale rimessione non doveva essere concessa, stante “il tempo breve per la pronuncia del giudizio di equa riparazione”.
Il ricorso va accolto.
E’ da ritenere che la facoltà di cui al predetto art. 182 c.p.c., spetti comunque al Giudice di primo grado, e dunque pure, nella specie, alla Corte di merito, in composizione collegiale.
Non rileva il “tempo breve” per la pronuncia, posto che, tra l’altro, come chiarisce l’odierno ricorrente, nelle more della procedura era trascorso il termine decadenziale L. n. 89 del 2001, ex art. 4.
Va cassato il decreto impugnato, con rinvio per il giudizio di merito alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011