Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13450 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7349-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PREMUDA 6,

presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MA.PI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5442/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi M.G. e Ma.Pi. senza addebito, ponendo a carico del marito l’assegno di Euro 200,00 mensili per il contributo al mantenimento della moglie.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi, illustrati da memoria, il signor M..

La signora Ma. è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 156 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento pur avendo accertato che ciascuno dei coniugi aveva sostanzialmente contributo a vivere e a mantenersi con le proprie risorse sicchè non vi era, a monte, alcun tenore di vita coniugale o alcuno standard familiare al quale parametrare l’assegno di mantenimento.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 710 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente comparato i redditi delle parti anche in virtù della lettera di licenziamento prodotta dalla moglie all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare le preclusioni proprie del rito ordinario e che, pertanto, il licenziamento avrebbe dovuto trovare ingresso in sede di revisione delle statuizioni economiche della sentenza di separazione, ai sensi dell’art. 710 c.p.c..

5. I motivi sono inammissibili.

5.1. Quanto al primo, vale il rilievo che nella fattispecie in esame le modalità di svolgimento della vita coniugale, che si sono protratte per quattordici anni, pur connotate dal mantenimento della residenza in luoghi diversi, sono state correttamente apprezzate dai giudici di appello che hanno evidenziato come, ciò nonostante, si era costituito tra le parti il vincolo matrimoniale a tutti gli effetti, con conseguente permanenza del dovere di assistenza familiare in sede di pronunciata separazione.

Questa Corte ha infatti da tempo affermato che tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 c.c. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi, potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio (Cass. n. 19349 del 22/09/2011).

Vero è poi che l’ammontare dell’assegno di separazione, ritenuto di modesta entità, non risulta parametrato nell’impugnata sentenza ad uno standard di vita specifico, ma calibrato, piuttosto, sul soddisfacimento di bisogni primari sicchè il motivo, che dalla contraria premessa muove, non dialoga sul punto con l’impugnata sentenza ed è come tale non specifico.

Entrambe i profili pertanto sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi e sono di natura meritale.

5.2. In ordine al secondo motivo, vero è poi che la produzione della lettera di licenziamento della signora Ma. – depositata peraltro alla prima udienza utile al suo verificarsi – non poteva ritenersi processualmente preclusa nei termini dedotti.

I procedimenti in tema di assegno nella materia della famiglia sono retti infatti dal principio del rebus sic stantibus e tanto comporta che il giudice adito in sede di revisione ex art. 710 c.p.c. (o ancora della L. n. 898 del 1970, ex art. 9) deve limitare il proprio accertamento a verificare se dopo la formazione del titolo (nel caso di specie la sentenza di separazione) siano intervenute circostanze nuove tali da alterare l’assetto tenuto in considerazione in quella sede là dove, per contro, egli non può più valutare, invece, i fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o quelli che, comunque, avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (Cass. n. 283 del 2020).

L’integrazione nella fattispecie delle ipotesi da ultimo indicate, ricomprese come tali nell’accertamento che presiede alla formazione del titolo, lascia come inefficacemente posta la censura.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulla spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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