Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13450 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2040/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

D.P.J., (C.F.), P.D.P.G., (C.F.),

quali eredi di D.P.O.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 4029/18, depositata il 12 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti, in qualità di eredi di D.P.O., hanno impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di due unità immobiliari site nel centro storico di (OMISSIS), variandosi la classe da 1 a 4 e la conseguente rendita.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR del Lazio, con sentenza in data 12 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha accolto la domanda di parte contribuente sul presupposto della mancanza del contraddittorio nella fase endoprocedimentale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’avviso di accertamento e i gradi di giudizio hanno consentito una adeguata difesa del contribuente.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 9, e all’art. 24 Cost., oltre che in relazione all’art. 132 c.p.c., deducendo come la revisione delle rendite catastali in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non richiede alcun preventivo sopralluogo, nè è condizionata al rispetto di un preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Deduce, inoltre, contraddittorietà della sentenza.

2 – I due motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha motivato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio sulla base della mancata impugnazione della statuizione della sentenza di prime cure, che ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancata promozione del contraddittorio nella fase endoprocedimentale, questione che, benchè implicitamente dedotta con il secondo motivo di ricorso, è coperta dal giudicato interno già verificatosi in primo grado, come rilevato dalla sentenza impugnata (“la menzionata seconda ratio decidendi non è stata specificamente censurata dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello con la conseguenza che l’omessa impugnazione ha consolidato il difetto di contraddittorio e l’omessa impugnazione del rilevato vizio procedimentale rende inammissibile l’appello per difetto d’interesse”), con statuizione non oggetto di specifica impugnazione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; nulla per le spese in assenza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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