Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1345 del 26/01/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1345 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26166-2009 proposto da:
CAMPAGNA

GIOVANNI

(c.f.

CMPGNN43P07H418X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

DUSE 35,

presso l’avvocato MARIO PACCOIA, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 26/01/2015

e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2014
2038

INTINI DOMENICO, INTINI GIAMBATTISTA, INTINI VITO;
– intimati –

Nonché da:

1

INTINI DOMENICO (c.f. NTNDNC55D04G251F), INTINI
GIAMBATTISTA (c.f. NTNGBT50E26G251J), INTINI VITO
(c.f. NTNVTI51R17G251C), elettivamente domiciliati
in ROMA, Via SPALATO 11, presso l’avvocato GIOVANNI
PETRONI, rappresentati e difesi dall’avvocato

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrentl e ricorrenti incidentali contro

CAMPAGNA

GIOVANNI

(c.f.

CMPGNN43P07H418X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. DOSE 35,
presso l’avvocato MARIO PACCOIA, che lo rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrante al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2766/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere

VESEVO CATALANO, giusta procura in calce al

Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. PANTALANI,
con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale,

2

assorbito il ricorso incidentale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Accogliendo la domanda proposta da Domenico Intini,
Giambattista Intini e Vito Intini nei confronti di Giovanni

Campagna, il Tribunale di Milano, con sentenza del
30.11.2005, ha pronunciato la risoluzione del contratto
preliminare titolato “accordo di collaborazione per
l’unione delle sinergie imprenditoriali tramite la
costituzione di società nel campo della moda” stipulato tra
le parti il 6 ottobre 2003 per l’inadempimento del
convenuto (mancata costituzione

di

società e messa a

disposizione di marchi, tessuti, magazzini e macchinari), e
ha condannato quest’ultimo a restituire agli attori la
.. somma di euro 387.342,68, oltre interessi dalla domanda,
rigettando la domanda riconvenzionale di risoluzione per
inadempimento formulata dal convenuto, il quale lamentava
il mancato pagamento della seconda rata della somma “a
garanzia” posto dal contratto a carico degli attori con
scadenza 15.11.2003, poi prorogata al 10.12.2003.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata
(depositata

il

17.10.2008), in parziale accoglimento

dell’appello proposto dal Campagna, in riforma della
decisione del tribunale, ha dichiarato risolto il contratto
.

ai sensi dell’art. 1453, coma 2, c.c.

3

1.1.- Contro la sentenza di appello Giovanni Campagna ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Resistono con controricorso gli Intini, i quali hanno
altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il ricorrente ha
depositato memoria.
2.- Con l’unico motivo del ricorso principale il Campagna
denuncia vizio di motivazione lamentando che la corte di
merito, pur avendo accolto il motivo di appello con il
quale l’attuale ricorrente si doleva della dichiarazione di
risoluzione del contratto per inadempimento a lui
imputabile, sottolineando che il medesimo non solo non era
inadempiente (nessun termine era previsto in contratto per
la costituzione delle società) ma si era seriamente offerto
di adempiere nel mentre gli Intini avevano manifestato a
partire dall’il dicembre 2003 un “radicale disinteresse”
per l’attuazione dell’accordo, contraddittoriamente abbia
pronunciato la risoluzione del contratto per impossibilità
di esecuzione, in mancanza di specifico addebito
rispettivamente imputabile alle parti (v. 35-36 ric.).
Nelle conclusioni il ricorrente chiede la condanna degli
intimati al pagamento anche della somma relativa alla
seconda rata (in totale euro 774.685,34).
La sintesi del motivo (da intendere ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis) è la seguente:

<>.
3.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali
denunciano la violazione dell’art. 92 c.p.c. lamentando la
compensazione delle spese ma non formulano alcun quesito di
diritto.

6

4.-

Entrambi

i

ricorsi

possono

essere

esaminati

congiuntamente perché censurano – sostanzialmente – la
ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito e la
valutazione delle prove documentali da essi operata, anche

se il ricorso incidentale denuncia violazione di norme di
diritto (recte: falsa applicazione) ma nel presupposto di
una diversa lettura del materiale probatorio.
Invero, con motivazione congrua e logica, ha osservato la
corte di merito che la somma “a garanzia” dovuta dagli
Intini era qualificata in contratto “in conto prezzo” in
caso di ingresso di questi ultimi nelle compagini sociali
costituite dal Campagna e sarebbe stato “trattenuto ed
acquisito nel caso in cui gli Intini”, dopo la firma
dell’accordo, non avessero dato esecuzione allo stesso.
Sennonché, la scadenza del 15.11.2003 era stata prorogata
al 10.12.2003 mentre la diffida ad adempiere del 29.12.2003
era inefficace per la brevità del termine assegnato (sette
giorni anziché quindici). D’altra parte, per l’obbligo di
costituire le società ad opera del Campagna non era stato
previsto alcun termine, come, invece, per il versamento
della somma “a garanzia”, essendosi le parti ripromesse di
agire di comune accordo. Successivamente le parti hanno
instaurato ulteriori trattative e, in mancanza di haocordol
sulle modalità esecutive dell’accordo, non era
configurabile un inadempimento “di non scarsa importanza”
7

da parte del Campagna. Inoltre, fin dalle lettere del 22 e
29 dicembre gli Intini avevano manifestato radicale
disinteresse all’attuazione dell’accordo.
Risultava, dunque, applicabile il principio per il quale il

giudice che, in presenza di reciproche domande di
risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti
dell’altra, accerti l’inesistenza di singoli specifici
addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa
di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità
dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex
art. 1453, comma secondo, cod. civ., di entrambi i
contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti
risolutori di cui all’art. 1458 dello stesso codice (Sez.
3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005).
5.- Ciò posto, appare evidente che sia il ricorso
principale che quello incidentale (il cui secondo motivo è
inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.)
contengono censure inammissibili perché volte a contrastare
la valutazione in fatto operata dalla corte di merito,
specie là dove (pag. 18 della sentenza) dà atto
dell’instaurazione di trattative ulteriori a seguito della
decisione delle parti, assunta “di comune intesa tra loro”,
“di non dare immediato inizio alla fase propriamente
esecutiva dell’accordo a causa dell’avvio di ulteriori
negoziazioni”. Ciò sulla base dell’interpretazione della
8

corrispondenza intercorsa tra le parti di cui i ricorrenti,
principale e incidentale, presuppongono che sia consentita
in questa sede di legittimità una nuova e diversa lettura.
Entrambi i ricorsi, dunque, devono essere dichiarati

l’integrale compensazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il
ricorso incidentale e interamente compensate le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2014

inammissibili e la reciproca soccombenza giustifica

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