Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1345 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16446/2019 proposto da:

A.D.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto

90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore Prefetto Provincia Reggio Emilia, elettivamente domiciliati

in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS), Prefetto Provincia Reggio Emilia, Questura Reggio Emilia;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA, depositata

il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente è destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Emilia in data 15/2/2019 avverso il quale ha proposto opposizione. Il giudice di pace di Reggio Emilia ha respinto il ricorso rilevando che il ricorrente non si è presentato in udienza senza giusto motivo e che la prefettura di Reggio Emilia “ha provveduto al deposito di documentazione dalla quale risulta la legittimità dell’operato della questura”.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato affidandosi ad un motivo. Si è costituita l’Avvocatura con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e erronea applicazione di norme di legge in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13 bis e dell’art. 127 c.p.p..

Il ricorrente deduce che, trattandosi di un procedimento in Camera di consiglio, vi è solo la facoltà e non anche l’obbligo di partecipare all’udienza e che in particolare nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione la mancata comparizione dell’opponente non comporta sanzioni di tipo processuale dovendo il giudice verificare comunque la regolarità del provvedimento e non respingere il ricorso in base alla mancata comparizione del ricorrente. Di contro l’Avvocatura rileva che detto controllo è stato eseguito dal giudice di pace il quale ha verificato dalla documentazione depositata la piena legittimità dell’operato della Questura.

Il motivo è fondato.

A prescindere dalli inconferente richiamo all’art. 127 dc.p.p., che però non esime il giudice dal qualificare in diritto la fattispecie invocata, è corretta l’affermazione che lo specifico procedimento camerale previsto per l’opposizione al decreto di espulsione non impone la presenza in udienza della parte ricorrente e che ciò non solleva il giudice di pace dal dovere di rendere una decisione di merito.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte che “Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta” (Cass. n. 20894/2010; Cass. 27392/2006; Cass. n. 6061/2019).

Nel caso in esame, il giudice di pace non ha reso alcuna decisione di merito, limitandosi ad una stereotipata affermazione sulla piena legittimità dell’azione della Questura, senza esaminare le ragioni dell’opposizione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di pace di Reggio Emilia, per un nuovo esame di merito, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Reggio Emilia per un nuovo esame di merito, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA