Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1345 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22824/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via G. P. Da

Palestrina 63 presso lo studio dell’avvocato Contaldi Gianluca che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Consoli Daniela;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, adita da S.A., cittadino (OMISSIS), per ottenere la riforma dell’ordinanza, resa in data 2 maggio 2017 dal Tribunale della stessa città, di diniego della protezione internazionale, già rifiutatagli dalla Commissione territoriale, respingeva il gravame all’uopo proposto.

2. Argomentava la Corte di merito, a sostegno della decisione assunta, che le censure attinenti alla valutazione distorta delle dichiarazioni rese dal richiedente al giudice, che poteva averne travisato il significato espressivo, avendo, nel corso dell’assunto interrogatorio libero, direttamente interloquito con il richiedente stesso in lingua inglese, senza valersi di un interprete in lingua mandingo, erano generiche, non essendosi fatto carico l’appellante di indicare specificamente i passaggi delle dichiarazioni rese delle quali sarebbe stato travisato il senso e quale sarebbe stato il vulnus patito in relazione al diniego della invocata protezione sussidiaria. Quanto, poi, alle deduzioni denuncianti l’omessa considerazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del sostanziale isolamento cui il richiedente sarebbe stato destinato in caso di ritorno in Gambia, a cagione del nuovo matrimonio contratto dalla moglie in (OMISSIS), la Corte di appello stimava le stesse inconferenti.

3. Il ricorso per cassazione nell’interesse del S. è articolato su quattro motivi, che denunciano:

I. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo dell’inadeguata valutazione del fatto che le contraddizioni o carenze nella narrazione offerta dal richiedente erano da ascriversi alle difficoltà di comprensione delle domande postegli, nel corso dell’interrogatorio libero, direttamente dal giudice in lingua inglese; con ciò essendosi, peraltro, violate le garanzie convenzionali in ordine al diritto all’assistenza linguistica in sede giurisdizionale;

II. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, posto che le modalità di conduzione dell’interrogatorio libero al cospetto del Tribunale avevano sostanzialmente alterato la genuina acquisizione del narrato del richiedente, di modo che erano stati frustrati anche i criteri procedimentali che ne governano la valutazione; valutazione che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere particolarmente penetrante atteso il pericolo allegato dal richiedente di incorrere nei rigori del sistema giudiziario (OMISSIS) contrassegnato da mancanza di garanzie e da inumanità dei trattamenti nei confronti di chi fosse stato accusato, come il S., di delitti comuni (un furto);

III. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della condizione di beneficiario della protezione sussidiaria, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, posto che pur ritenuto non credibile il richiedente, la Corte di merito avrebbe dovuto in ogni caso provvedere a compiere accertamenti officiosi circa le violenze poste in essere nei confronti dei civili dalle forze di polizia gambiane;

IV. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, artt. 3 e 14 C.E.D.U., art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di merito, in aggiunta all’inottemperanza all’obbligo di accertare la situazione interna al Paese di origine del richiedente, reso una motivazione apparente sull’intrapreso percorso di integrazione sociale del richiedente la protezione umanitaria.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che replica acriticamente le deduzioni formulate con i motivi di gravame senza chiarire, in riferimento alle possibili carenze e agli eventuali fraintendimenti nella traduzione dall’inglese delle risposte del richiedente alle domande formulategli dal giudice, in che cosa la sua narrazione fosse stata alterata o menomata.

2. Il secondo motivo è del tutto generico, non essendo dato comprendere quali sarebbero state le concrete ricadute della difettosa acquisizione delle dichiarazioni del richiedente sulla valutazione di credibilità operata dal Tribunale e non specificamente censurata neppure con i motivi di appello.

3. Il terzo motivo, nel richiamarsi al rischio di un danno grave temuto dal richiedente di subire trattamenti inumani in Gambia per effetto dei comportamenti arbitrari della polizia locale, in conseguenza del furto del quale era stato ingiustamente accusato da un collega di lavoro, non tiene conto della reale valutazione compiuta dalla Corte di appello sulla base dei riscontri informativi relativi al Gambia secondo i quali con lo svolgimento nel paese di elezioni politiche libere nel 2017, cui è seguito l’esilio dell’ex Presidente, il dittatore J., è ormai avviato un serio percorso di democratizzazione di tutte le istituzioni pubbliche e di ampia apertura alle garanzie di libertà dei cittadini (fra le molte pronunce di legittimità ricognitive di tale situazione cui fanno costantemente riferimento i giudici di merito si veda, di recente, Cass. civ. Sez. 1, n. 13079 del 15 maggio 2019). Le deduzioni sul punto sviluppate dal ricorrente avrebbero dovuto specificamente indicare pertanto quali fatti accertati nel processo, fossero in grado di smentire il quadro della situazione del Gambia recepito dalla Corte di appello sulla base di informazioni aggiornate e costantemente confermate dalle acquisizioni effettuate dai giudici di merito.

4. Generico è, infine, il motivo che denuncia l’omesso esame dell’integrazione socio – lavorativa del richiedente la protezione umanitaria, non essendosi fatto riferimento in ricorso al momento processuale e alle modalità in cui la documentazione attestante la detta integrazione – nei termini in cui è stata stesa nel ricorso – sarebbe stata esibita al giudice e alle altre parti. Nondimeno nulla è stato allegato dall’impugnante, neppure con l’atto di appello, in ordine a specifiche situazioni di vulnerabilità, da mettere in relazione con le violazioni dei diritti umani denunciate come praticate nel Paese di origine, tali da dover essere tutelate mediante la misura di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. Consegue condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA