Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1345 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 02/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10584 – 2009 proposto da:

GEMINI SERVIZI TECNOLOGICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario giudiziale/Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17,

presso l’avvocato ROBERTO SANTUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANZO SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualita’ di

Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della GEMINI SERVIZI

TECNOLOGICI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. BASILIO

61, presso l’avvocato FERRONI MARIA VITTORIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BOSTICCO PAOLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VINCENZO IOFFREDI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20/11/2008, la S.p.A. Gemini Servizi Tecnologici in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo come da decreto di omologazione n. 11989 del 2008 del Tribunale di Milano, ha spiegato reclamo contro detto decreto, “limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha disposto la nomina del liquidatore giudiziale ed ha stabilito le modalita’ di liquidazione”, deducendo la “violazione della L. Fall., art. 182,”, per essersi omesso di considerare che “nella proposta di concordato era stata chiaramente espressa la previsione che il piano liquidatorio fosse predisposto e gestito dall’amministratore giudiziario liquidatore in deroga all’art. 182 senza cioe’ nomina dei liquidatore giudiziario e senza imposizione di regole alle quali lo stesso dovesse uniformarsi”, e per essere stata dunque adottata, cosi’ operando, una statuizione non soltanto illegittima e contraria alla norma ma anche incidente sulle spese per l’esecuzione del piano liquidatorio.

Il Commissario giudiziale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

Il PM non interveniva.

La Corte d’appello di Milano, con decreto depositato il 20.3.09 respingeva il reclamo.

Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione la Gemini servizi tecnologici spa in persona del commissario giudiziale liquidatore sulla base di un solo motivo cui resiste con controricorso il commissario giudiziale del concordato preventivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la Gemini Servizi tecnologici spa deduce la violazione della L. Fall., art. 182, per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che aveva disposto la nomina di un liquidatore giudiziale e stabilito le modalita’ della liquidazione senza avere considerato che nella proposta di concordato si era specificato che il piano di liquidazione sarebbe stato predisposto ed attuato dall’amministratore giudiziario- liquidatore.

Il ricorso e’ ammissibile poiche’ i due quesiti posti appaiono conformi ai criteri stabiliti in proposito da questa Corte.

Il ricorso e’ altresi’ fondato nei limiti di seguito specificati.

Come riportato nella parte narrativa del ricorso, con la proposta di concordato e’ stato proposto ai creditori “il soddisfacimento delle loro ragioni di credito tramite l’esecuzione di un piano liquidatorio… da esso amministratore giudiziario liquidatore gestito- in deroga quindi al disposto della L. Fall., art. 182”.

Il Tribunale nel provvedimento di omologazione, in osservanza della proposta concordataria, ha nominato liquidatore l’amministratore giudiziario Dott. L.C. ed ha indicato alcune modalita’ da seguire nella esecuzione del concordato.

La societa’ ricorrente si duole, in primo luogo,che il Tribunale abbia proceduto alla nomina del liquidatore nella persona del Dr. L. C. sostenendo che non disponeva di tale potere in quanto, essendo stato ai sensi della L. Fall., art. 182, disposto diversamente nella proposta di concordato, occorreva attenersi a quanto ivi disposto.

La societa’ ricorrente e’ priva di interesse a proporre tale censura.

Il Tribunale e la Corte d’appello si sono infatti conformati a quanto disposto nella proposta di concordato nominando liquidatore la persona (Dr. L.C.) indicata nella proposta stessa, onde dall’eventuale accoglimento della censura nessun vantaggio deriverebbe comunque alla societa’ ricorrente, non avendo a tal fine alcuna rilevanza ottenere risposta alla questione astratta se, in caso di indicazione di un liquidatore da parte del debitore che propone il concordato, questi debba automaticamente ritenersi istituito nella carica o se occorra, invece, un provvedimento del tribunale che in sede di omologazione provveda alla sua nomina.

La censura e’ pertanto inammissibile.

Quanto alle modalita’ di liquidazione, la Corte d’appello ha osservato che la mera indicazione di non specificati poteri gestori attribuiti al liquidatore non puo’ avere l’effetto di paralizzare l’esercizio delle facolta’ attribuite dalla legge ( L. Fall., art. 182) al tribunale.

Essa, in altri termini,ha interpretato il contenuto della proposta di concordato rilevando che il fatto di attribuire la gestione generica del piano al liquidatore non costituiva, sotto il profilo delle modalita’ di esecuzione, una disposizione in deroga a quanto disposto dalla L. Fall., art. 182.

Tale motivazione non e’ condivisibile.

Occorre premettere che nel caso di specie risulta applicabile la L. Fall., art. 182, nel testo risultato immutato a seguito della riforma operata dal D.Lgs n. 5 del 2006, ed anteriore alla novellatone operata dal D.Lgs n. 169 del 2007, che, come e’ noto, oltre ad una leggera modifica della L. Fall., art. 182, comma 1, ha aggiunto quattro ulteriori commi.

Il D.Lgs n. 169 del 2007, art. 22, prescrive (infatti (che le disposizioni in essa contenute trovano applicazione solo per le procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore avvenuta il 1 gennaio 2008, e nella fattispecie in esame la procedura concordataria risulta aperta nel novembre 2007.

Cio’ premesso e rilevato, dunque, che la L. Fall., art. 182, applicabile ratione temporis, e’ il medesimo di quello di cui all’originario R.D. del 1942, il problema che si pone rimane sostanzialmente quello, gia’ oggetto di discussione da parte della dottrina e della giurisprudenza antecedentemente alla ricordata riforma, dei limiti del potere di integrazione da parte del Tribunale delle disposizioni contenute nella proposta di concordato.

Questa Corte aveva gia’ avuto occasione di pronunciarsi su detta questione in una fattispecie in cui ne’ la proposta di concordato ne’ la sentenza di omologazione contenevano alcuna indicazione circa le modalita’ di esecuzione del concordato, stabilendo che in siffatta fattispecie “il liquidatore non fosse condizionato da alcuna limitazione, nell’esercizio delle funzioni cui risultava preposto – al di la’ della sorveglianza del commissario giudiziale e della direzione del giudice delegato – e conseguentemente libero risultava nella scelta delle forme ritenute piu’ utili per conseguire il miglior realizzo nell’interesse della massa concorsuale, conservando la piena capacita’ negoziale, senza alcuna necessita’ di’ preventive autorizzazioni”. (Cass. 10693/00).

In tal senso, anche le modalita’ di vendita dei beni potevano collocarsi nell’area della piu’ ampia discrezionalita’, al di fuori di rigorose procedimentalizzazioni che la legge fallimentare, invece, contempla per le liquidazioni immobiliari nel fallimento, allorche’ considera come forme possibili la vendita con incanto e quella senza incanto e privilegia la prima come ordinaria forma di vendita, assegnando a quella senza incanto un ruolo subordinato (Cass. 19693/00).

Se dunque, lo stesso liquidatore, in assenza di indicazioni da parte della proposta di concordato e della sentenza di omologazione, puo’ liberamente determinarsi nell’individuare le modalita’ piu’ idonee per l’esecuzione del concordato, ben puo’ ritenersi che la stessa proposta di concordato possa attribuire direttamente al liquidatore tale ampio potere discrezionale sulle modalita’ esecutive.

E’ quanto avvenuto nel caso di specie ove nella proposta di concordato e’ fatta espressa menzione che l’esecuzione dello stesso doveva avvenire in deroga al disposto della L. Fall., art. 182.

A seguito dunque dell’esercizio della facolta’ di deroga in questione deve ritenersi che il tribunale non potesse stabilire ulteriori modalita’ esecutive e, in particolare, quelle relative agli atti di straordinaria amministrazione con la preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato e con la nomina da parte di quest’ultimo di coadiutori, professioni e difensori e con il potere di liquidazione dei compensi.

L’orientamento qui espresso trova ulteriormente conferma nella piu’ marcata natura privatistica che la riforma operata dal D.Lgs n. 5 del 2006, ha voluto imprimere alla procedura concordataria prevedendo alla L. Fall., art. 180, che, in caso di voto favorevole dell’assemblea dei creditori alla proposta di concordato ed in assenza di opposizioni, il tribunale omologhi la proposta stessa senza alcun sindacato sul merito.

Il che sta a significare che l’accordo raggiunto tra il proponente ed i creditori riveste carattere prevalente rispetto ad ulteriori valutazioni e che, quindi, se i creditori hanno accettato che la fase di esecuzione possa svolgersi senza dei criteri prefissati e secondo le modalita’ ritenute piu’ opportune dal liquidatore, nessun intervento integrativo e’ consentito al tribunale.

Nel caso di specie,dunque, deve ritenersi che il tribunale non potesse stabilire ulteriori modalita’ esecutive ad integrazione di quanto previsto nella proposta concordataria.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini dianzi precisati con conseguente cassazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha determinato giudizialmente le modalita’ della liquidazione.

La novita’ della questione, conseguente anche alle intervenute modifiche legislative, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato giudizialmente le modalita’ di liquidazione; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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