Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1345 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23768-2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DI FOGGIA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE GIUGLIANO IN CAMPAGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 150/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA DI MARANO, depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSIPPINA

LUCIANA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene qui impugnata sia la sentenza di primo grado indicata in epigrafe che l’ordinanza di inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile, rispetto ad entrambi i provvedimenti.

A) Quanto all’ordinanza della Corte d’appello, va premesso che l’art. 348 ter c.p.c., prevede che, quando è pronunciata l’inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l’impugnazione si propone contro il provvedimento di primo grado. Questa Corte ha già affermato che l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacchè il medesimo art. 348 ter, comma 3, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (così Cass. ord. n. 19944/14; cfr. anche Cass. ord. n. 7273/14 e ord. n. 8940/14 e numerose altre). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 1914/2016, con la quale si è affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, ma resta non impugnabile per profili attinenti alla pronuncia di merito. Nella specie, il provvedimento è stato emesso per infondatezza nel merito del gravame ed il motivo di impugnazione concerne appunto il merito della decisione. Conseguentemente, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto avverso la sentenza di primo grado.

B) Anche quest’ultima, pronunciata dal Tribunale di Napoli – ex sezione distaccata di Marano, è stata impugnata dall’odierna ricorrente.

L’impugnazione è però inammissibile perchè, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (così Cass. ord. n. 10722/14). Ed invero, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c., quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre gli elementi che evidenziano la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello (così Cass. ord. n. 8942/14; cfr. anche Cass. ord. n. 2784/15). Nella specie, la ricorrente ha riportato il contenuto dell’ordinanza della Corte d’Appello, ma non ha indicato, nemmeno per sintesi, i motivi di gravame”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria di parte ricorrente non offre argomenti per disattendere la proposta del relatore.

In particolare, in merito all’osservazione contenuta nella memoria secondo cui i motivi di appello sarebbero stati riportati “da pagina 5 al fondo della pagina 14 del ricorso” e sarebbero stati “riproposti integralmente nel ricorso e sottoposti al vaglio della Suprema Corte”, si osserva quanto segue.

Alle pagine indicate dal ricorrente risultano indicati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi del ricorso per cassazione. In effetti, essendo stata seguita una tecnica redazionale peculiare, si tratta dei medesimi motivi già prospettati al giudice dell’appello, soltanto preceduti dal riferimento all’art. 360 c.p.c. (ovviamente mancante nel grado di merito). Il ricorrente sembra presuppone che motivi di appello e motivi di ricorso per cassazione possano essere fungibili, in modo che, una volta che non siano stati esaminati dal giudice di appello -che abbia ritenuto di definire il giudizio dinanzi a sè ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., – possano essere, tali e quali, riproposti alla Corte Suprema. L’assunto è destituito di fondamento.

Se le indicazioni di cui alle pagine 5 e seg. del ricorso si volessero intendere come meramente riproduttive dei motivi di appello, il ricorso risulterebbe privo dei motivi di cassazione. Se, invece, le stesse indicazioni si intendono come motivi di ricorso per cassazione, ne risulta, per un verso, la mancanza dei motivi di gravame (riscontrata già nella relazione di cui sopra); per altro verso, l’inadeguatezza delle stesse doglianze – prevalentemente rivolte a censurare il merito della decisione di primo grado – a fungere da motivi di ricorso per cassazione ammissibili ai sensi del già richiamato l’art. 366 c.p.c., n. 4.

In conclusione, il ricorso è comunque inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimato non si è difeso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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