Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13449 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 28/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28128/2005 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS) – P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso

l’avvocato DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CORVINO ALDO, giusta procura speciale per Notaio MARIO

LIGUORI di ROMA – Rep. n. 143213 del 10.11.2005;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO OMBRELLIFICIO PASCAL S.R.L.;

– intimato –

sul ricorso 475/2006 proposto da:

FALLIMENTO DELLA OMBRELLIFICIO PASCAL S.R.L., in persona del Curatore

Dott. D.F. pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE CAROLINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI NANNI CARLO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CORVINO ALDO, giusta procura

speciale per Notaio MARIO LIGUORI di ROMA – Rep. n. 143213 del

10.11.2005;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1630/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/03/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CORVINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per previa unione dei

ricorsi, accoglimento del ricorso principale limitatamente al secondo

motivo e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10.4.2000, in parziale accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento dell’Ombrellificio Pascal s.r.l. (dichiarato il 5.7.95) nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (in seguito, per brevità, BNL), ritenuto che la scientia decoctionis della banca fosse provata a partire dal 2.8.94, data in cui era stato chiesto alla correntista il rientro dalle posizioni debitorie, dichiarò l’inefficacia dei versamenti solutori, per complessive L. 148.722.415, affluiti successivamente a tale data sui conti correnti intrattenuti dalla società poi fallita presso l’istituto di credito convenuto e condannò quest’ultimo a restituire al Fallimento la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

Il gravame proposto dal Fallimento dell’Ombrellificio Pascal contro la decisione fu accolto parzialmente dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza del 26.5.05, dichiarò l’inefficacia di tutte le ulteriori rimesse, per complessivi Euro 48.101,34, accreditate sul conto corrente ordinario nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

La Corte territoriale affermò: che la decisione di revocare gli affidamenti, spettante al direttore della filiale di Napoli della BNL e non oggetto di delega al responsabile dell’agenzia di Frattamaggiore presso cui l’Ombrellificio Pascal intratteneva i conti, comunicata il 2.8.94, trovava il suo necessario fondamento in accertamenti e decisioni anteriori; che, inoltre, l’anomalo andamento del conto corrente, sul quale, nel solo mese di gennaio 94, si rilevava un incremento dell’indebitamento di circa mezzo miliardo delle vecchie lire e che nel maggio successivo presentava uno scoperto di oltre 900 milioni, nonostante gli accrediti per circa 1 miliardo e mezzo rinvenienti da operazioni di giroconto, la consapevolezza in capo alla BNL dell’avvenuta emissione nei confronti della propria correntista di decreti ingiuntivi richiesti dal Banco di Roma, la ridotta dimensione del centro nel quale l’Ombrellificio e l’agenzia operavano, costituivano circostanze obiettive, indicative della concreta conoscibilità da parte della banca della situazione di insolvenza della società poi fallita, anche prima del 5.7.94; che pertanto tutte le rimesse affluite sul conto corrente ordinario nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, pacificamente intervenute allorchè il conto era scoperto, andavano revocate; che la revocabilità non era esclusa dal fatto che alcune di tali rimesse derivavano da operazioni di giroconto dai c.d. conti anticipi, in quanto era evidente “dalla documentazione prodotta” che i vari rapporti negoziali tendevano a realizzare il fine pratico unitario dell’estinzione dei debiti risultanti dal predetto conto corrente;

che ugualmente irrilevante era la circostanza che i conti anticipi risultassero “a debito” all’atto dei giroconti, posto che ciò che rilevava era che le somme oggetto di anticipazione fossero state utilizzate per ridurre od estinguere lo scoperto; che in tali sensi l’appello andava accolto, mentre andava respinta la domanda di revoca delle operazioni annotate a credito sui conti anticipi, prive di funzione solutoria, e indicative dell’avvenuta anticipazione, confluita sul conto corrente ordinario.

La BNL ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Il Fallimento dell’Ombrellificio Pascal s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, cui la BNL ha a sua volta resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale.

1) Con il primo motivo di ricorso la BNL, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e art. 2697 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, contesta la logicità e la coerenza del ragionamento probatorio in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la sua scientia decoctionis sin dal 5.7.94.

Rileva, in particolare: 1) che non è neppure ipotizzabile che la decisione di revocare i fidi possa essere assunta dopo una valutazione durata un mese e che, comunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto precisare quali tempi erano effettivamente occorsi per operare gli accertamenti “anteriori al 2.8.94” ed in cosa gli stessi fossero consistiti, così chiarendo perchè li aveva fatti risalire ad un mese prima della comunicazione della revoca, anzichè ad una qualsiasi delle date intermedie; 2) che, analogamente, il fatto che il direttore dell’agenzia di Frattamaggiore fosse venuto a conoscenza dell’ottenimento da parte del Banco di Roma di decreti ingiuntivi contro la società, emergeva da una lettera del 4.8.94, successiva alla revoca dei fidi, sicchè non era dato comprendere perchè dal documento in questione – che non indicava nè quando i decreti erano stati emessi nè quando il direttore avesse appreso della loro esistenza potesse tirarsi prova presuntiva della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione sin dal 5.7.94; 3) che il conto corrente ordinario era stato normalmente operativo sino al 2.8.94 ed aveva sempre avuto un incremento negativo, pur nell’oscillazione delle rimesse attive e passive, con la conseguenza che la circostanza non poteva essere di per sè indicativa dell’insolvenza della correntista; 4) che, in assenza di segnali esteriori e percepibili del dissesto, era priva di rilevanza anche la circostanza che l’Ombrellificio Pascal operasse in un piccolo centro, dove aveva sede l’agenzia presso la quale intratteneva il rapporto di conto corrente;

5) che, infine, non erano stati considerati i sintomi di inscientia decoctionis desumibili dal conto corrente, costituiti dall’annotazione di addebiti per l’avvenuto pagamento degli assegni per decine di milioni emessi dall’Ombrellificio Pascal nel corso del luglio del 94.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha tratto il proprio convincimento da un’unitaria valutazione delle circostanze di fatto acquisite in via documentale agli atti del giudizio, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le contrarie argomentazioni difensive (Cass. n. 5235/01), ed ha ritenuto sussistente la prova della scientia decoctionis della BNL per l’intero anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’Ombrellificio Pascal in base ad un percorso logico complessivo, prevalentemente fondato sull’anomalo andamento del conto corrente, in cui non sono riscontrabili contraddittorietà o deficienze aventi rilevanza causale decisiva sulle conclusioni raggiunte. Ebbene, attraverso la censura, la banca ricorrente, pur lamentando la violazione di norme di diritto e pur prospettando vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, mira in realtà a contrapporre a tale valutazione la propria personale interpretazione delle medesime circostanze, che, anzichè considerare globalmente, esamina singolarmente, cercando di enucleare da ciascuna di esse quegli elementi che avrebbero potuto condurre ad un loro diverso apprezzamento.

Trova dunque applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che siano attinenti alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte (Cass. nn. 17901/010, 10657/010, 7992/07, 12467/03).

Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non può infatti spingersi fino alla rielaborazione del giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, solo perchè ritenuta la migliore possibile (Cass. n. 21153/010), non essendo in discussione la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se l’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione abbia avuto adeguata incidenza causale sulla stessa (Cass. nn. 12468/03, 7635/03, 5235/01).

2) Con il secondo motivo di ricorso, la BNL, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1248, 1271 e 1853 c.c. e L. Fall., art. 67, nonchè vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, deduce, in subordine, che la Corte di merito ha errato nel ritenere revocabili le rimesse derivanti da giroconti disposti dai c.d. “conti anticipi” al conto corrente ordinario.

Rileva che, allorchè i giroconti vennero effettuati, i conti anticipi presentavano un saldo passivo, al pari di quello ordinario, con la conseguenza che le operazioni non erano indicative di un effettivo rientro per essa banca e non avevano leso la par condicio;

osserva, peraltro, che anche se i conti anticipi fossero stati in attivo, le operazioni di giroconto sarebbero state irrevocabili ai sensi dell’art. 1853 c.c., stante il diritto della banca di operare la compensazione; assume, infine, che la revocabilità delle rimesse conseguenti a giroconto è stata ammessa dalla giurisprudenza solo nell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di c.d.

“congelamento del conto scoperto” e di contestuale creazione da parte della banca di un altro conto, fungente da schermo, sul quale far confluire in via esclusiva gli accrediti da riversare poi sull’altro conto, in modo da evitare rimesse dirette, senz’altro revocabili.

Il motivo è, nella sua prima parte, infondato.

2.1) Come già osservato dalla Corte di merito, la questione attinente al saldo dei c.d. conti anticipi è priva di rilievo ai fini della revocabilità dei pagamenti solutori eseguiti dal correntista poi fallito in favore di un istituto di credito.

I conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Su di essi, in sostanza, l’istituto annota in “dare” al correntista l’importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in “avere” una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all’incasso usualmente conferitogli): attraverso l’annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli.

Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie.

Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi e, nel momento in cui vengono definitivamente accreditate al correntista, rappresentano anch’esse rimesse revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre od eliminare lo scoperto.

Invero, poichè in presenza di un affidamento per anticipi al s.b.f., il soggetto finanziato conferisce alla banca finanziatrice l’incarico di riscuotere i suoi crediti e di destinarne il ricavo all’estinzione dei suoi debiti, l’effetto (eventualmente) solutorio si realizza attraverso l’accredito delle somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalla carta commerciale presentati per l’incasso, che la banca in un primo momento anticipa e successivamente (una volta che le abbia effettivamente incassate) pone nella definitiva disponibilità del correntista. Contestualmente all’incasso, si realizza poi, la compensazione fra il credito del cliente derivante dalla riscossione ed il credito della banca derivante dall’anticipazione, secondo uno schema perfettamente lecito e sottratto alla revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 56, che trova evidenza contabile sul c.d. conto anticipi.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha rilevato che le somme oggetto di anticipazione, essendo state poste nella disponibilità dell’Ombrellificio Pascal attraverso il loro giroconto sul c/c ordinario, allorchè questo presentava uno scoperto, avevano avuto finalità solutoria. La BNL ha contrastato l’affermazione del giudice d’appello limitandosi a rilevare che i versamenti girocontati, provenendo da un conto passivo, lasciavano inalterato il debito complessivo dell’Ombrellificio Pascal nei suoi confronti. La ricorrente non ha però contestato l’assunto del giudice del merito, secondo cui le somme derivanti dalle anticipazioni erano state poste nell’effettiva disponibilità della società poi fallita, nè ha dedotto che tali somme erano state successivamente stornale dal conto corrente ordinario: essa ha dunque implicitamente riconosciuto che all’anticipazione era seguita l’effettiva riscossione dei crediti anticipati, che, essendo stata annotata, in base al meccanismo appena illustrato, in “avere” della correntista sul c.d. conto anticipi, ha necessariamente ridotto il saldo passivo di tale conto del corrispondente ammontare.

La circostanza trova, d’altro canto, conferma nell’ulteriore argomento difensivo della Banca, secondo cui “sarebbero stati revocabili i soli accrediti effettuati sui conti speciali che sono serviti a ridurre lo scoperto di detti conti”, che costituisce ammissione dell’avvenuto suo rientro dalle anticipazioni di cui si discute.

2.2) Per il resto, il motivo va dichiarato inammissibile, siccome volto ad illustrare argomenti privi di attinenza con la decisione e, comunque, relativi a questioni (il congelamento dei conti, la compensabilita dei loro saldi ai sensi dell’art. 1853 c.c.) che non risultano essere mai state dedotte nei precedenti gradi di merito. 3) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Fallimento dell’Ombrellificio Pascal, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 67, contesta l’assunto della Corte territoriale secondo cui le appostazioni “a credito” annotate sui conti diversi da quello ordinario di corrispondenza sono indicative di mere anticipazioni, prive di funzione solutoria e quindi non revocabili.

Deduce a riguardo che il giudice del merito è pervenuto a tale conclusione senza alcun supporto probatorio, non avendo la BNL, onerata della prova sul punto, mai documentato una simile qualificazione dei rapporti, e che, in difetto di tale prova, “anche le rimesse effettuate su un conto attivo devono essere considerate revocabili quando realizzino l’effetto di ridurre, nell’ambito dell’unico rapporto economico con la banca, l’esposizione del debitore poi fallito”.

Il motivo (prima ancora che infondato per le ragioni già illustrate sub. 2.1) è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura all’accertamento della Corte territoriale – sul quale si fonda l’effettiva ratio decidendi della statuizione di rigetto, sul punto, dell’appello incidentale proposto dal Fallimento – secondo cui gli importi annotati “a credito” sul conto anticipi erano in precedenza affluiti sul conto corrente ordinario (con l’implicita, ma ovvia conseguenza, che non poteva richiedersi per la seconda volta la revoca di rimesse oggetto di operazioni di giroconto già revocate).

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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