Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13449 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35877-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALA PESTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO DONNARUMMA;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato UGO BIAGIANTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 50234/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.S. ricorre ex art. 111 Cost., con unico motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da B.L. ed in riforma del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 708 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Latina, che aveva attribuito alla signora M. un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili, revocava il titolo emesso.

2. Sull’ammissibilità del proposto mezzo, la ricorrente espone che nella sede giudiziaria il cui è stato celebrato il processo, la distanza temporale intercorrente tra i provvedimenti presidenziali, adottati in via interinale, e la sentenza è tale da risultare violativa del principio di ragionevole durata del processo e tale da dotare quegli stessi provvedimenti, extra legem, di una stabilità di fatto e su siffatta premessa sollecita una modifica dell’indirizzo di legittimità contrario all’azionabilità del ricorso straordinario.

Nel merito del motivo addotto, poi, la ricorrente fa valere l’omesso esame decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per non avere valutato le prove fornite sulla natura saltuaria dell’attività lavorativa svolta.

Resiste con controricorso B.L. che ha provveduto a depositare memoria.

3. Il ricorso è inammissibile perchè contrario a consolidato indirizzo di questa Corte che il proposto mezzo non riesce a diversamente orientare ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..

I provvedimenti presidenziali adottati ai sensi dell’art. 708 c.p.c. hanno natura provvisoria ed interinale e, privi del carattere della decisorietà, non sono ricorribili in cassazione (Cass. n. 15186 del 03/07/2014; Cass. n. 9688 del 27/04/2006; Cass. n. 7299 del 2002; vd. Sez. U n. 13912 del 5/06/2017).

Si è detto da questa Corte che nei provvedimenti presidenziali adottati in materia di famiglia ai sensi dell’art. 708 c.p.c., l’effettività della tutela dei diritti fondamentali della persona resta garantita dalla possibilità di modificare l’assetto delle condizioni, dato in via temporanea ed urgente, a richiesta di parte ed all’interno dello stesso giudizio in cui i primi si inseriscono, il tutto per un sistema rimediale tipizzato, connotato dal preminente rilievo della conoscenza diretta dei fatti e della vicinanza, rispetto agli stessi, del giudice.

Siffatti provvedimenti, soddisfatta negli indicati termini ogni esigenza di tutela, non sono come tali impugnabili per cassazione con il rimedio atipico del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., comma 7.

Nè la questione è destinata a mutare con riferimento al provvedimento emesso in sede di reclamo dalla Corte di appello, di cui pure questa Corte si è trovata a confermare il carattere interinale e provvisorio per essere lo stesso sempre modificabile e revocabile dal giudice istruttore ex art. 709 c.p.c., comma 4 e comunque destinato a venire trasfuso nella sentenza che definisce la causa e che risulta, a sua volta, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Cass. n. 19587 del 2011; Cass. n. 17711 del 2018).

Quelle esposte sono ragioni di principio che danno conto della tenuta di un sistema impugnatorio che in nessun modo risulta attinto, quanto a portata e contenuti, dagli argomenti addotti dalla ricorrente che, nel denunciare il diniego di giustizia che alle posizioni dalla stessa vantate verrebbe dalla tardiva risposta dell’ufficio giudiziario di merito, richiama una situazione relegata ad evidenza meramente fattuale e come tale non rilevante in sede di legittimità.

4. Ogni altro e successivo profilo assorbito, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 100,0 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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