Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13449 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1838/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FIERA SAN GIUSEPPE ARTIGIANATO, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 2436/18, depositata il 28 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a seguito di procedura DOCFA, il classamento di immobile in Comune di (OMISSIS) (consistente in diritto di superficie), per il quale veniva proposta una diversa categoria catastale (da Categoria E/4 a Categoria D/8), con conseguente diversa rendita catastale.

La CTP di Lecco ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 28 maggio 2018, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che, a termini del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, non possono essere ricompresi immobili ad uso commerciale, rilevando che l’attività fieristica, svolta in maniera non stabile e saltuario, e all’interno di strutture amovibili, non costituisce attività commerciale, rilevando come alcune porzioni immobiliari (ingresso, servizi igienici) non hanno autonomia funzionale e reddituale. La CTR ha, inoltre, rilevato che la contribuente svolge funzioni pubbliche o di interesse collettivo, tra le quali rientra l’attività fieristica, la quale non può costituire attività commerciale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, l’intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e ss., convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistere svolgimento di attività commerciale o industriale in un immobile che presenti autonomia funzionale o reddituale, stante lo svolgimento di attività fieristica in maniera non stabile all’interno di strutture amovibili, nonchè alla luce del fatto che l’attività fieristica non costituirebbe attività commerciale. Deduce il ricorrente come anche le strutture amovibili siano considerati immobili urbani a termini del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, rilevando come ogni fabbricato costituisce cespite funzionalmente indipendente. Deduce, inoltre, come l’autonomia reddituale sia ricavabile dal disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 5, ove si afferma che l’attività fieristica costituisce attività commerciale.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’attività fieristica avvia un interesse pubblicistico e, pertanto, non fosse attività commerciale, laddove il cit. art. 4, comma 5, prevede espressamente che tale attività viene considerata di natura commerciale.

2 – I due motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, avendo questa Corte già affermato il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui, l’immobile fieristico, in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonchè spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili (Sez. V, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 8773).

2.1 – Parimenti, non incide sulla classificazione catastale la circostanza che gli immobili (stand fieristici) siano amovibili, ove costituiscano componente strutturale ed essenziale del bene (Cass., Sez. V, 17 novembre 2004, n. 21730), tali da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (Cass., Sez. V, Sez. 5, Sentenza n. 13319 del 07/06/2006; Cass., Sez. V, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. V, 9 novembre 2011, n. 23317;; Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2015, n. 3500).

3 – La sentenza impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto di natura commerciale l’attività fieristica, non si è attenuta a tali principi, per cui va cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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