Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13448 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20043-2020 proposto da:

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FIRENZE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

E contro

E.M.O.;

– intimato –

avverso l’ordinanza N. R.G. 16804/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositata il 25/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso depositato il 15.7.2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, premesso che: il Tribunale di Firenze, con decreto emesso il 25.6.2020, aveva riconosciuto a E.M.O. la protezione sussidiaria, su parere contrario del Pubblico Ministero il quale aveva evidenziato i gravi precedenti penali da cui era gravato il ricorrente, nonchè i carichi pendenti, producendo documentazione, e di aver eccepito la tardività del ricorso in quanto presentato oltre il termine di legge; in particolare, l’istante era in stato di custodia cautelare in carcere ed imputato per gravi fattispecie di reato (tentato omicidio; atti persecutori; minacce, lesioni e danneggiamento), con richiesta di giudizio immediato; il Tribunale aveva omesso l’esame dei documenti presentati dal Pubblico Ministero circa i reati ascritti al ricorrente; alla luce della suddetta documentazione, ricorrevano i presupposti per il rigetto dell’istanza di protezione internazionale presentata dall’ E.M. trattandosi di soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, tenuto altresì conto della lacunosità e contraddittorietà del racconto reso dallo stesso istante innanzi alla Commissione territoriale; chiedeva di annullare il decreto di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con decreto emesso il 5.8.2020, il Tribunale di Firenze, decidendo sull’istanza di sospensione dell’efficacia del suddetto decreto presentata dalla Procura della Repubblica il 21.7.2020, ha rilevato che: il ricorso per cassazione proposto dalla stessa Procura era tempestivo; data l’analogia tra l’art. 373 c.p.c. ed il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35bis, comma 13, sulla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, considerato che tale ultima norma richiama i “fondati motivi” implicando così una delibazione anche sul fumus in ordine ai motivi del ricorso per cassazione proposto dal PM; premesso ciò, ricorrevano i fondati motivi circa i precedenti penali e i carichi pendenti, al fine di accogliere l’istanza di sospensiva, tenuto conto della svista in cui era incorso il Tribunale nel decidere il ricorso del cittadino straniero, non avendo esaminato le conclusioni e i documenti prodotti dal PM.

Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Non risulta costituito lo straniero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il ricorso è inammissibile.

Il Pubblico Ministero ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale che ha riconosciuto la protezione sussidiaria a E.M.O., lamentando l’omesso esame dei documenti prodotti dallo stesso inerenti ai precedenti penali e ai carichi pendenti gravanti sullo straniero, quali elementi ostativi al suddetto riconoscimento di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 12 e 16. Il collegio ritiene che il Pubblico Ministero sia privo della legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale.

Invero, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 6, il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’art. 738 c.p.c., comma 2, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Da tale norma si evince che il Pubblico Ministero non è parte del giudizio in materia di protezione internazionale, ma può intervenire redigendo le proprie conclusioni, ex art. 738 c.p.c. Ciò trova conferma nella norma di cui al suddetto art. 35bis, comma 13, secondo il cui disposto il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

Nel procedimento in esame, il Pubblico Ministero non assume, dunque, la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto, ma senza alcun potere, nè di iniziativa, nè di impugnativa.

Invero, a norma dell’art. 69 c.p.c., il Pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

A norma dell’art. 70 c.p.c., il Pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Secondo il disposto dell’art. 72 c.p.c., comma 1, negli altri casi di intervento previsti dall’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il Pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Lo stesso art. 72, commi 3 e 4, contemplano alcuni casi in cui il Pubblico Ministero dispone del potere di impugnazione. Ne consegue che le ipotesi nelle quali il Pubblico Ministero dispone del potere d’azione, d’impugnazione e d’intervento sono espressamente tipizzati.

Da quanto esposto si desume, pertanto, che il D.Lgs. n. 25 del 2008 attribuisce inequivocabilmente al Pubblico Ministero il solo potere d’intervento nei giudizi in materia di protezione internazionale, e non anche il potere d’azione o d’impugnazione.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato controricorso e rilevata la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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