Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13448 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6998-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

ELISABETTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso La

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVESTRI PATRIZIA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/03/2009 r.g.n. 1331/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

adito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Pescara, giudice del lavoro, A.G. conveniva in giudizio l’INPS per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme a lei trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarietà del 2% ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 siccome avente diritto, per il periodo successivo al 11.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dallo stesso Istituto; sosteneva la ricorrente che tale contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio, e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

2. Il Tribunale respingeva il ricorso, aderendo alla contraria interpretazione prospettata dall’Istituto, ma la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 14 marzo 2008, accogliendo il gravame proposto dalla lavoratrice, dichiarava che questa non era tenuta al versamento del predetto contributo di solidarietà fino alla data di cessazione dal servizio e condannava l’Inps alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute sulle retribuzioni, oltre agli interessi legali. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservava, in particolare, che sia il termine “maturate”, come pure il termine “erogate”, utilizzati nella L. n. 144 del 1999, art. 69, comma 5, erano entrambi riferiti alle prestazioni pensionistiche integrative e, pertanto, il contributo di solidarietà previsto nello stesso comma 5 non poteva gravare sulle retribuzioni della lavoratrice, maturando il diritto di quest’ultima alla prestazione integrativa del Fondo (sempre che in possesso degli altri prescritti requisiti) solo con la cessazione dal servizio. In altri termini, secondo la Corte, doveva escludersi, alla stregua della interpretazione letterale e logica della norma, che la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, avesse introdotto un meccanismo tale da colpire una pensione solo virtuale, siccome non ancora entrata a far parte del patrimonio del dipendente.

3. Avverso l’anzidetta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, per i dipendenti ancora in servizio, il diritto alle prestazioni del Fondo non fosse un diritto acquisito, nè un diritto perfezionato e non ancora esigibile, ma soltanto un’aspettativa, con ciò finendo per considerare equivalenti le espressioni “erogate” e “maturate” utilizzate disgiuntivamente dal legislatore viceversa, interpretando il comma 5 non isolatamente, ma nel contesto del complesso delle previsioni contenute nel medesimo articolo, deve ritenersi che, per attribuirvi il giusto significato, va tenuto conto anche della previsione del comma 3, laddove riconosce il diritto alla pensione integrativa calcolata sulla base delle normative regolamentari e “delle anzianità contributive maturate” alla data del 1.10.1999 che a tale data vennero cristallizzate;

dunque il contributo in parola deve gravare sia sui trattamenti pensionistici integrativi (alla data suddetta) già erogati agli ex dipendenti, sia su quelli maturati dai dipendenti iscritti al Fondo e ancora in attività di servizio alla data dell’1.10.1999; e ciò in quanto questi ultimi hanno tutti indistintamente maturato l’importo della prestazione integrativa determinata sulla base dell’anzianità contributiva che potevano fare valere a tale data nell’ambito del Fondo stesso, configurandosi quindi la ripetuta prestazione, per costoro, quale diritto acquisito ex lege e non come semplice aspettativa o pensione virtuale.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. La questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 11732 del 2009, e altre pronunzie successive conformi (cfr. Cass. n. 12785 del 2009; 12905 del 2009), ed a tale indirizzo il Collegio intende dare continuità con le seguenti precisazioni.

2.2. La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dal 1.10.1999, “è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”.

2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare che la legge come le decisioni sopra menzionate hanno precisato – prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarietà di che trattasi deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio, come invece attuato dall’Istituto seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata.

2.4. Ancora deve rilevarsi che le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non già, come vorrebbe l’Istituto ricorrente, al “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3. Lo stesso significato delle ricordate aggettivazioni, nel loro testuale riferimento alle “prestazioni integrative”, è chiaro, indicando il termine “erogate” le prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” le prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilità, e dunque la cessazione dal servizio nonchè il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (come risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza: v. Cass. n. 23094 del 2008 – richiamata dall’INPS nella memoria illustrativa – ove la rilevanza del momento di “esigibilità” della pensione integrativa, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in punto di riconoscibilità del diritto a pretendere l’adempimento dell’ente previdenziale debitore, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione” dell’anzianità contributiva si che, se il trattamento non è “esigibile”, non lo è neanche il contributo di solidarietà, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione).

2.5. Ne consegue che “la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”.

3. Il ricorso va quindi rigettato. L’esito alterno delle fasi di merito, nonchè il formarsi recente dell’orientamento di legittimità sulla questione esaminata, inducono alla compensazione delle spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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