Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13448 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1837/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

B.F.L., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. GIANCARLA BRANDA, elettivamente domiciliato in Roma, V.le

G. Mazzini, 9/11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3845/7/18, depositata il 7 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), variandosi la classe da 4 a 5 e la conseguente rendita.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 7 giugno 2018, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti per la revisione parziale del classamento per microzone.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sufficientemente motivato l’atto di accertamento dell’Ufficio in relazione al mutato contesto urbano. Deduce parte ricorrente come la CTR, nel ritenere sussistente il difetto di motivazione, avrebbe violato all’assetto normativo complessivo, deducendo che l’avviso di accertamento contenesse tutti gli elementi a difesa del contribuente.

2 – Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo il ricorrente che la motivazione assunta dal giudice di appello sia meramente apparente e inidonea a illustrare le ragioni della riforma della decisione di primo grado.

2.1 – L’esame del secondo motivo appare preliminare all’esame del primo. Va rigettata, in proposito, l’eccezione di inammissibilità del motivo, non essendo la censura del ricorrente incentrata su una singola affermazione della sentenza, ma sulla parte motiva della stessa.

2.2 – Il secondo motivo, modificandosi la proposta, anche alla luce delle deduzioni formulate dal controricorrente in memoria, è infondato.

Emerge, sia pure molto succintamente, l’illustrazione dell’iter logico delle ragioni a sostegno della decisione. Il giudice di appello ha, difatti, affermato: “la decisione ha ritenuto sufficientemente motivato l’atto di accertamento dell’Ufficio, che in realtà, àncora la revisione al mutato contesto urbano dell’immobile e a ragioni, meramente presupposte ma non specificate, di rivalutazione dell’immobile, senza peraltro far riferimento al classamento di unità immobiliari similari. Non convincenti risultano le controdeduzioni dell’Ufficio, che si limitano a ribadire le deduzioni in prime cure, senza puntuali notazioni ai motivi di impugnazione. La scarna motivazione della sentenza e il mancato apporto di elementi di conoscenza e di valutazione a fronte delle prospettazioni per il contribuente costituiscono ragioni idonee all’accoglimento dell’appello proposto”.

2.3 – E’ principio condiviso quello secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977), ovvero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921), ovvero ancora laddove il giudice si limiti a confermare la sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), ovvero – ancora – laddove la sentenza si limiti a dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti e atti ad essa allegati, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402).

2.4 – Nella specie la Corte di merito ha fondato, come rileva il controricorrente in memoria, la propria motivazione sull’argomento che “l’atto di accertamento dell’Ufficio (….) in realtà, àncora la revisione al mutato contesto urbano dell’immobile e a ragioni, meramente presupposte ma non specificate, di rivalutazione dell’immobile, senza peraltro far riferimento al classamento di unità immobiliari similari”. La Corte ha, difatti, ritenuto che il riclassamento per microzone deve essere adeguatamente motivato, ritenendo che le motivazioni della revisione non siano state agganciate a circostanze specifiche, nè alla comparazione con immobili “similari”.

3.1 – Il primo motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339,” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665) dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè è sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

3.2 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. Il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va, pertanto, adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, qualità ambientale della zona in cui si trova l’immobile, caratteristiche edilizie dello stabile e della unità immobiliare) che in concreto hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni del riclassamento (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).

3.3 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, (classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile. Ciò comporta che il procedimento di classamento presuppone una prima fase dell’accertamento dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e una seconda fase di deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle microzone anomale: Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).

3.4 – Appare, pertanto, evidente che l’atto di riclassamento immobiliare non possa essere motivato con il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè con riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche, in quanto la classe dell’immobile va sempre individuata in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione (cd. fattore posizionale), nonchè in relazione alle caratteristiche dell’immobile (cd. fattore edilizio, in cui rilevano ad es. esposizione, grado di rifinitura, stato di conservazione, anno di costruzione: Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810).

3.5 – Nè si può sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

3.6 – Parimenti, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25450 e Cass., Sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6065), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. V, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. V, 12 luglio 2006, n. 15842).

3.7 – Alla luce di tali elementi, la sentenza impugnata non si è sottratta a tali principi, ritenendo che la revisione parziale del classamento per mutamento del contesto urbano della microzona è stata fondata su circostanze “meramente presupposte ma non specificate” e senza riferimento al classamento di unità similari, il che è incompatibile con l’obbligo di motivazione che deve assistere classamenti di carattere “diffuso” e “massivo”.

4 – IL ricorso va, pertanto, rigettato. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione delle spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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