Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13447 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19986/2020

sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 6015/2020 del

21/7/2020 nel procedimento vertente tra:

T.M.I.T., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

e

MINISTERO DELL’INTERNO/UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, Dott. RITA SANLORENZO che visti gli

artt. 42 e ss. c.p.c., chiede che in accoglimento del proposto

regolamento, la Corte voglia affermare la competenza del Tribunale

di Lecce, Sezione Specializzata per l’immigrazione.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso in riassunzione del 21.1.2020 innanzi al Tribunale di Roma, T.M.I.T., premesso che al momento del ricorso introduttivo era stato accolto presso un centro di accoglienza sito in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento emesso dal Dipartimento Libertà civili ed immigrazione, Unità di Dublino, che aveva disposto il suo trasferimento in Austria. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla base di alcune sentenze di questa Corte, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma, in virtù del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 2 bis.

Con decreto emesso il 27.1.2020 il Tribunale di Roma ha declinato la propria incompetenza territoriale, ritenendo invece competente il Tribunale del luogo in cui è ubicato il suddetto centro di accoglienza, osservando che: in conformità dell’ultimo orientamento di questa Corte (n. 31127/19), “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14”.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha sollevato il regolamento d’ufficio di competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, e dell’art. 45 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria, deducendo che l’interpretazione preferibile del D.L. n. 13, art. 3bis, (secondo cui contro le decisioni dell’Autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione, applicandosi gli art. 737 ss., ove non diversamente disposto dai commi seguenti) sia nel senso di ritenere competente il Tribunale di Roma, in virtù degli artt. 9 e 25 c.p.c., poichè l’Autorità emittente il provvedimento impugnato è un’unità periferica del Ministero dell’Interno di cui costituisce un’articolazione.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce.

Il collegio ritiene che sia da affermare la competenza del Tribunale di Lecce.

Con l’ordinanza n. 31127 del 2019, questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle precedenti ordinanze n. 18755, 18756, 18757 del 2019, per le ragioni che seguono.

L’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale, la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della Sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato.

Il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018.

Non rileva al riguardo la tipologia del centro di accoglienza dal momento che il criterio di radicamento della competenza si fonda sulla prossimità del luogo che accoglie il cittadino straniero rispetto all’autorità giudiziaria cui è rivolto il ricorso.

Al fine di far scattare l’applicazione del citato criterio è condizione sufficiente che il centro di accoglienza o la struttura che ospita il cittadino straniero sia a tale attività destinata ex lege senza che possa rilevare la qualificazione “ordinaria” o “straordinaria” della struttura stessa. Il criterio generale di definizione della competenza giurisdizionale, fondato sul collegamento con il luogo in cui è ubicata la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento impugnato, si applica quando il cittadino straniero abbia un domicilio privato, non assimilabile ad alcuno dei centri di accoglienza previsti dalla legge.

In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella Sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (v. anche Cass., n. 5097/21).

Deve pertanto essere affermata la competenza territoriale della Sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Lecce, cui si rimette la causa nei termini di legge.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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