Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13447 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio n. 21, presso

lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.I., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato SODANO RAFFAELE per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5946/2005 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 12/11/2005 RGN. 10545/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.04.2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Napoli veniva rigettata la domanda proposta da D.I. di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di lavoro con cui ella era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., stipulato ex art. 8 del ccnl 26.11.94, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” per il periodo 20.6-30.9.00.

Proposto appello dalla ricorrente, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 4.10-12.11.05 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno corrispondendo la retribuzione a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo.

Rilevava la Corte di merito che il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui l’intimata rispondeva con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con l’unico articolato motivo Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. n. 230 del 1962, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art 23 e dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza si fonderebbe sull’erronea convinzione che detto art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali, non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro. Altrettanto erronea sarebbe, inoltre, l’affermazione che l’accordo 25.9.97 conterrebbe una limitazione temporale, dato che, essendo esso integrativo della disciplina del contratto collettivo del 1994, non potrebbe che valere per l’intera durata di quest’ultimo.

Premesso in fatto che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc”, a detto motivo può rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.U. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 20.6-30.9.00, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de qua.

In conclusione il ricorso è infondato e la pronunzia impugnata, deve essere confermata.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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