Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13447 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1404/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente principale –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico

Pauletti e dall’Avv. Rosamaria Nicastro, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Crescenzio, 14;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 317/01/18, depositata il 22 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificata la rendita catastale dell’immobile sito in (OMISSIS), destinato a impianto di produzione eolica, deducendo difetto di motivazione e contestando nel merito la rideterminazione della rendita catastale.

La CTP di Isernia ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR del Molise, con sentenza in data 22 maggio 2018, ha parzialmente ritenuto inammissibile l’appello della contribuente per difetto di specificità quanto alle censure di merito, accogliendolo quanto alla questione preliminare del difetto di motivazione.

Ha rilevato il giudice di appello che, benchè l’accertamento abbia preso origine dalla procedura di classamento con dichiarazione DOCFA proposta dal contribuente, l’atto impugnato ha determinato la rendita in relazione a comparazioni con un immobile simile e facendo riferimento a prontuari di settore non riportati nell’avviso, nonchè sulla base del valore del basamento in cemento armato, non riportato nella tabella allegata all’avviso impugnato, ricorrendo, pertanto, ad elementi esterni non conoscibili dal contribuente e non, pertanto, a mere valutazioni tecniche relative al valore economico del bene.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso parte contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la ricostruzione della rendita non è avvenuta attraverso una valutazione tecnica sul valore economico. Deduce parte ricorrente come la rettifica della rendita catastale è avvenuta in relazione all’immobile denominato impianto o torre aerogeneratore” (torre eolica), rispetto al quale è stato rideterminato il valore, già stimato in Euro 400,00/kw, per effetto della inclusione del prezzo del basamento in cemento armato, nonchè per una maggiore aderenza ai valori di mercato. Deduce, pertanto, che la rettifica della rendita catastale non è avvenuta in forza di elementi di fatto estranei alla dichiarazione DOCFA, bensì di una rideterminazione del valore del bene accatastato.

2 – Con l’unico motivo ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, nella parte in cui la CTR ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, con il quale la controricorrente ha censurato la sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto non provata nel merito la ripresa dell’Ufficio. Rileva il ricorrente incidentale che il motivo di appello può essere identico quanto alla formulazione rispetto al ricorso di prime cure, deducendo come siano state indicate nel ricorso in appello, riprodotto – benchè parzialmente – per specificità, le censure alla sentenza di prime cure.

3 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità della controricorrente, posto che l’omessa impugnazione della parte della sentenza che ha ritenuto non motivato l’avviso di accertamento per non avere indicato gli estremi dell’immobile simile e dei prontuari sulla base dei quali è stata operata la rettifica catastale, non trattandosi di autonoma ratio decidendi, posto che la deduzione della allegazione, da parte dell’Ufficio, degli elementi di fatto che hanno concorso alla rideterminazione della rendita è volta a rafforzare la parte decisoria inerente il difetto di motivazione per avere l’avviso di accertamento fondato la propria valutazione su elementi in fatto sconosciuti al contribuente.

4 – Il ricorso è, tuttavia, infondato, posto che, come la stessa ricorrente evidenzia, la rideterminazione della rendita catastale è avvenuta mediante la inclusione del valore di un bene immobile (il basamento in cemento armato che sostiene la torre eolica) estraneo alla dichiarazione DOCFA, nonchè in quanto la sentenza dà atto (con valutazione non oggetto di censura) che il valore è stato ricavato sulla base di comparazione con un immobile simile non specificato e con prontuari di settore.

4.1 – Nel qual caso va riaffermato il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, nel cui caso la motivazione rileva non ai fini della legittimità, ma della attendibilità del giudizio, la cui mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 17971). Diversamente, ove si individuino altri elementi che legittimano la variazione (Cass., Sez. V, 20 novembre 2019, n. 30166), ovvero nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2018, n. 31809).

4.2 – Nella specie la riclassificazione è stata operata sulla base di elementi di fatto (comparazione con un immobile simile, con prontu(i di settore, ricomprensione del prezzo del basamento in cemento armato della torre), non indicati nella dichiarazione DOCFA, costituendo tali elementi circostanze di fatto, esterne all’avviso, in relazione alle quali occorreva una adeguata e perspicua motivazione.

4.3 – Nè è stata censurata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tali circostanze costituiscono “elementi fattuali” esterni all’avviso impugnato.

5 – La sentenza impugnata non si è pertanto, sottratta a tali principi.

Il ricorso principale va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale (attinente al merito della pretesa), e regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delricorrente incidentale, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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