Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13446 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9566-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in via dei PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCCORSO MEDORI s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 824/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CALAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata l’1.3.18, il Ministero della Difesa chiese la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 3.8.17, in quanto fondata su erronea supposizione di un fatto (insorgenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dopo l’8.8.02) che sarebbe incontrovertibilmente stato escluso dalle risultanze di causa e non controverso tra le parti, ex art. 395 c.p.c., n. 4. Si costituì la società convenuta eccependo l’improcedibilità della domanda in quanto la notifica della citazione era stata richiesta e dunque perfezionata l’1.3.18 in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, pubblicata il 3.8.18.

Con sentenza emessa l’11.1.19, il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda, osservando che alla luce dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, (sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini al 31 agosto) era da ritenere che, pubblicata la sentenza nel periodo feriale, il termine semestrale per l’impugnazione decorreva dall’1.9.2017 ed era perento al 28.2.2018.

Il Ministero ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituita la Soccorso Medori s.r.l..

Diritto

RITENUTO

Che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il Tribunale erroneamente calcolato il termine semestrale per la proposta revocazione, considerando che: la sentenza impugnata era stata depositata il 3.8.17; il suddetto termine, a mese, da computare secondo il criterio cd. ex nominatione dierum e non ex numero, era iniziato a decorrere dall’1.9.17, scaduto dunque l’1.3.18 e non il 28.2.18 come affermato dal Tribunale.

Il motivo è fondato. Al riguardo, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l’individuazione del termine di sei mesi per l’impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1 settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1 marzo dell’anno successivo (Cass., n. 14147 e 17640/2020).

Nel caso concreto, la notifica dell’atto di revocazione della sentenza del Tribunale di Roma, da parte del Ministero, è stata perfezionata l’1.3.2018, nel rispetto del termine semestrale decorrente pacificamente dall’1.9.2017 che dunque, in conformità del suddetto orientamento, è scaduto nel corrispondente giorno del semestre in questione e non alla data del 28.2.2018 come ritenuto nella sentenza impugnata. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata,con rinvio al Tribunale di Roma, anche per le spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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