Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13446 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28762-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Mazzini 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

assieme all’avvocato GRANOZZI GAETANO per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito

n. 23, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA,

rappresentata e difesa dagli avvocati FANARA CRISTINA, CANNIZZARO

GIUSI e SACCO MARIA ANTONIETTA per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2005 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 25/10/2005, RG. 568/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato FIORILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Siracusa, G.M. assieme ad altri oggi non in causa, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. stipulato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processo di riorganizzazione, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.01.

Rigettata la domanda, la G. e gli altri ricorrenti proponevano appello; Poste Italiane s.p.a. con appello incidentale ribadiva le sue difese. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 29.9-25.10.05, accoglieva l’impugnazione dichiarando la nullità del termine per tutti gli appellanti.

Per quanto riguarda la posizione della G., che qui rileva, il giudice osservava che – nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le OO.SS. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01 per tare fronte ad “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”. Tale previsione negoziale non poteva essere intesa come una sorta di autorizzazione generale ed incondizionata alla stipula dei contratti a tempo determinato, essendo necessaria la sussistenza dei presupposti legittimanti la fattispecie sotto il profilo sostanziale. Non essendo dette ragioni esplicitate in concreto ed essendo asserite solo per il tramite di formule tautologiche ed essendo mancata la prova dell’effettivo collegamento tra l’assunzione e le correlative esigenze aziendali, il termine doveva ritenersi affetto da nullità.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di merito condannava il datore a corrispondere le retribuzioni arretrate dalla data di notifica del ricorso introduttivo previa deduzione di quanto percepito dall’attrice nello svolgimento di altre attività lavorative.

Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla posizione di G., la quale si è difesa con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati Poste Italiane deduce i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, in quanto il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto ((OMISSIS)) e la proposizione del ricorso (27.1.04) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che la prolungata inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

2) violazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 e dell’art. 1362 c.c., nonchè nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, essendosi il giudice di merito sottratto all’interpretazione del contratto in questione, riconducendo in termini inconferenti la fattispecie alla previsione dell’accordo 25.9.97, così determinando una sostanziale modifica della causa pretendi;

3) violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, dell’art. 1362 e segg. c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 nonchè carenza di motivazione, avendo il giudice ritenuto che detto art. 23 non consente all’autonomia collettiva di costruire fattispecie di assunzione a tempo determinato correlate esclusivamente ad una situazione soggettiva dell’azienda;

4) omessa motivazione e violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 c.c., nonchè violazione delle normativa in materia di messa in mora e corrispettività delle prestazioni, sottolineandosi che l’attrice avrebbe diritto a titolo risarcitorio alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento.

Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutandone del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito sostiene che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e l’avvio della controversia non può essere considerato indice della volontà di porre fine al rapporto, al pari dell’accettazione dell’indennità di fine rapporto e del reperimento di altra occupazione, non ravvisandosi al riguardo quella univocità di comportamento che impone detta giurisprudenza.

Circa l’inesistenza del consenso dei dipendenti alla definitiva risoluzione del contratto dichiarato nullo esiste, dunque, una valutazione di merito che appare congruamente articolata e che esclude da un lato la ccnsurabilità in sede di legittimità della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre e più specifiche circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Sono, invece, fondati i motivi due e tre, da esaminare in unico contesto per la complementarietà della loro trattazione.

Il contratto a termine in considerazione è stipulato ai sensi dell’art. 25, comma 2, del ccnl 11.1.01 che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigente di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi.

Anche con riferimento all’applicazione di tale norma collettiva – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi considerando le specificità del settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica, invece, l’interpretazione secondo cui il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

Questa impostazione sta a significare che la valutazione di legittimità delle fattispecie contrattuali ora in considerazione richiede non la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni di cui i dipendenti ora in causa furono officiati furono adottate nel caso concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che, nell’ambito ora in considerazione, ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18 gennaio 2001 (considerata dalla sentenza impugnata in un ambito non pertinente, quale quello del contratto 1994 e dell’accordo integrativo 25.9.97, qui non rilevanti). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … . Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinalo, stipulali nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. In forza del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle espressioni usate risulti univoco – conclude detta giurisprudenza – è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti, di modo che deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25 (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni e rilevato che, comunque, nel caso di specie il giudice di merito, proprio con il riferimento fatto – seppure impropriamente – all’accordo 18.1.01, da per scontato che nel concreto l’ufficio cui fu destinato la lavoratrice ricorrente fosse interessato al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame, il Collegio ritiene che già dall’esame della pronunzia della Corte territoriale risultino esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva, il che esclude che per ritenerne attuato il disposto fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Tirando, dunque, le conclusioni di tale iter argomentativo, può affermarsi che il secondo e terzo motivo sono fondati e che, assorbito il quarto, il ricorso deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte deve pronunziarsi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, procedendo, per le ragioni sopra indicate, al rigetto della domanda di G.M..

Quanto alle spese, il Collegio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che in passato hanno caratterizzato la materia, ritiene opportuno procedere alla compensazione per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, provvedendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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