Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13445 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANITELE 326, presso l’avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCOGNAMIGLIO GIULIANA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMEMTO TEC S.R.L. (C.F. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore avv. C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILANGIERI 4, presso l’avvocato VETERE ANNA

MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.D.B.I.M., B.P., M.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2148/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato VINCENZO PORCELLI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANNA MARIA VETERE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Curatore del Fallimento della T.E.C. s.r.l., dichiarata fallita nel (OMISSIS) dopo essere stata ammessa alla amministrazione controllata il 23 dicembre 1996, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., presso il quale la società fallita era titolare di un conto corrente, per sentir revocare L. Fall., ex art. 67, comma 2 – quali atti di natura solutoria – due operazioni, rispettivamente eseguite in data 11 gennaio 1996 e 26 marzo 1996 (quindi nell’anno anteriore alla ammissione alla procedura di amministrazione controllata), consistenti, l’una, nel versamento, per mezzo di giroconto da altro conto corrente, di L. 400.000.000 per coprire uno sconfinamento di L. 144.777.445, l’altra in un bonifico di L. 221.928.636 da parte di terzi che andava a coprire uno sconfinamento di L. 133.788.777.

Entrambe eseguite in un periodo in cui, per una serie di elementi indicati, era ragionevole ritenere che la banca avesse conoscenza dello stato di decozione della società correntista. Il Monte dei Paschi contestò la domanda e provvide comunque a chiamare in causa, per sentirsi tenere indenne di quanto fosse condannata a pagare al fallimento, B.P., C.A. e I.M. B.D.B., i quali avevano rilasciato fideiussione fino all’importo di L. 600 milioni per i debiti verso la banca.

2. Nella contumacia di questi ultimi, il Tribunale, con sentenza depositata il 3.7.2003, accoglieva la domanda attrice condannando la banca convenuta a restituire al Fallimento la somma di Euro 143.867,45 (pari a L. 278.566.222) oltre accessori. Condannava altresì i chiamati in causa a rimborsare detta somma al Monte dei Paschi.

3. Il Monte dei Paschi proponeva appello, cui resisteva il Fallimento, mentre restavano contumaci i fideiussori. Con sentenza depositata il 16 maggio 2005 e notificata il successivo 8 giugno, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, rilevando con riferimento ai tre motivi di appello: a) che, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario di questa Corte, nel caso di successione del fallimento alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, il periodo “sospetto” per l’esercizio dell’azione revocatoria L. Fall., ex art. 67 deve essere computato partendo dalla prima delle procedure; b)che rettamente il primo giudice aveva ritenuto provata la conoscenza della banca circa lo stato di insolvenza della T.E.C., al momento delle operazioni in questione; c) che infondatamente la banca appellante contestava la natura solutoria delle due operazioni in questione, dovendosi, in entrambi i casi, ritenere le rimesse effettuate su un conto “scoperto”: infatti la banca non aveva assolto – con la mera produzione dell’estratto autentico del libro fidi e della scheda degli affidamenti – all’onere di provare un contratto di apertura di credito nei cui limiti rientrasse il saldo a debito del conto, in mancanza del quale il comportamento della banca, in relazione agli sconfinamenti (c.d. fido di fatto) era da ritenere privo di rilevanza ai fini della indagine, ben potendo derivare da mera tolleranza.

4. Avverso tale sentenza il Monte dei Paschi ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al solo Fallimento T.E.C., il 26 settembre 2005, formulando due motivi. Resiste il Fallimento con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Monte dei Paschi si duole della ritenuta decorrenza del periodo sospetto dalla data di ammissione alla amministrazione controllata anzichè da quella della sentenza dichiarativa del fallimento (questione nella specie decisiva per la revocabilità degli atti in questione), denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 ed insufficienza della motivazione. Sostiene che l’indirizzo ermeneutico al quale ha fatto riferimento la Corte di merito – peraltro non così univoco, e comunque in controtendenza rispetto alle modifiche della L. Fall., art. 67 introdotte con la L. n. 80 del 2005 – non meriti di essere condiviso. Le ragioni sulle quali esso si basa, richiamate nella sentenza impugnata, sarebbero in contrasto con due dati testuali, che sarebbero forniti l’uno dalla L. Fall., art. 187 (la temporanea difficoltà dell’imprenditore di adempiere alle proprie obbligazioni sarebbe presupposto oggettivo diverso dallo stato di insolvenza), e l’altro dalla L. Fall. , art. 67 (la decorrenza a ritroso del c.d.

periodo sospetto inizia dalla dichiarazione di fallimento, e non dall’ammissione alla diversa procedura della amministrazione controllata, che nella specie ha preceduto di oltre un anno la sentenza di fallimento); inoltre, la unitarietà – o consecuzione – delle due procedure non sarebbe che un fatto eccezionale e patologico, nel solo caso in cui l’amministrazione controllata fallisca il proprio obiettivo.

1.1 Il motivo è infondato, avendo la pronuncia impugnata fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato da decenni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti: Cass. n. 17844/2002; n. 6019/2003; n. 28445/2008 ; n. 9289/2010; cfr. anche Corte Cost. n. 110/1995), che va qui ribadito non offrendo l’esame del motivo elementi per mutare tale orientamento. Il quale si fonda, in primo luogo, su una interpretazione estensiva del riferimento normativo (L. Fall., art. 67) al periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, che viene letto come periodo anteriore all’accertamento giudiziario della insolvenza, contenuto nel decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (L. Fall., art. 188), quando la prognosi – ivi formulata – di reversibilità della crisi si riveli infausta o errata e si pervenga alla declaratoria del fallimento, quale conseguenza o sviluppo della condizione di dissesto che diede causa al primo tentativo. E in effetti tale condizione di dissesto dell’impresa – cioè di impossibilità di far fronte con puntualità alle proprie obbligazioni – è insita già nel concetto di temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, che si differenzia dallo stato di insolvenza solo sotto il profilo della prognosi di reversibilità di quella condizione. Sì che ove, come nella specie, tale prognosi iniziale si riveli infondata, la continuità concettuale, o consecuzione, delle due procedure (che peraltro nella specie si accompagna alla successione temporale), solo genericamente contestata dalla ricorrente, giustifica quella interpretazione estensiva dell’art. 67 che fa decorrere la individuazione del c.d. periodo sospetto, e quindi la tutela della par condicio dei creditori avverso atti pregiudizievoli, dal primo accertamento della crisi dell’azienda.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sul punto concernente la prova dell’apertura di credito o del fido, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2710 cod. civ. Sostiene in particolare che la corte di merito: a) avrebbe disatteso immotivatamente le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. nominato dal tribunale, che evidenziavano un ammontare dei versamenti revocabili di gran lunga inferiore a quello preteso dal Fallimento; b)non avrebbe considerato che dall’estratto del libro fidi possono, anche in virtù del disposto dell’art. 2710 cod. civ., essere desunti elementi di prova i quali, insieme ad altri risultanti dagli atti, contribuirebbero nella specie alla dimostrazione dell’esistenza nella specie del rapporto di concessione di credito.

2.1 Anche tale secondo motivo è privo di fondamento. Quanto alla c.t.u., la ricorrente non specifica di quali considerazioni contenute nell’elaborato tecnico la corte di merito non avrebbe tenuto conto nella sua valutazione in ordine alla sussistenza della prova della conclusione di un contratto di apertura di credito (valutazione che, peraltro, appare in generale estranea al contenuto della consulenza tecnica), in tal modo restando precluso a questa corte di legittimità il controllo sulla decisività delle risultanze che sarebbero state disattese. Quanto alla rilevanza probatoria delle risultanze del libro fidi, va in primo luogo osservato, con riferimento alla dedotta violazione del disposto dell’art. 2710 cod. civ., come tale norma trovi ragione giustificativa della deroga in essa prevista -rispetto alla regola della inidoneità della prova documentale proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene – nella posizione di parità delle parti rispetto alla prova in questione, nel senso che la controparte, essendo in quanto imprenditore parimenti soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge, è in grado di contrastare agevolmente ed immediatamente l’efficacia probatoria delle altrui annotazioni, contrapponendo ad esse le contrastanti annotazioni – o l’inesistenza di annotazione – che emergano dai propri libri contabili (cfr. Cass. n. 28299/2005). Sì che l’applicazione di tale norma presuppone che le risultanze delle quali la parte intende avvalersi siano contenute in uno dei libri contabili obbligatori:

ciò che nella specie non risulta, nè invero la ricorrente ha dedotto. In secondo luogo, va osservato che la corte di merito ha, nella valutazione circa l’assovimento da parte della banca dell’onere di provare la conclusione del contratto di apertura di credito, evidenziato come l’unica prova fornita dalla ricorrente, l’estratto autentico del libro fidi, non fosse a tal fine sufficiente, essendo al più ricavabile da tale documento la prova di una delibera della banca diretta alla concessione dell’affidamento, non anche la conclusione tra le parti di tale contratto, la cui concreta sussistenza peraltro non poteva trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione (c.d. fido di fatto). A fronte di tale motivazione, che il collegio ritiene logica e congrua, le doglianze della ricorrente tendono in effetti a sollecitare un diverso esame delle risultanze probatorie, sull’assunto che la corte di merito non avrebbe considerato la rilevanza di una lettera (prodotta dalla Curatela) di comunicazione alla società correntista del recesso della banca. Ma, premesso che il riesame del merito non è consentito in questa sede e che rientra nell’ambito proprio del giudice di merito la individuazione degli elementi rilevanti per la sua valutazione ove questa risulti congruamente motivata, la disamina circa la idoneità della suddetta risultanza documentale a condurre ad una diversa conclusione, non potendo che essere condotta sulla base di quanto riportato in ricorso, si mostra nella specie preclusa dalla mancata trascrizione nel ricorso stesso dell’esatto contenuto di tale comunicazione, onde verificare la sua riferibilità al contratto di apertura di credito in questione (cfr. ex multis Cass. n. 3796/2008).

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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