Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13444 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. – P.G. – P.M. – P.

G. – Pi.Gi. – R.G. – S.

D. – S.C. – S.G. – T.

S.. Elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n.

18, nello studio dell’Avv. Prof. FRISANI Pietro L., che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia, n. 598/07 R.R.

depositato in data 6 maggio 2008;

sentita la relazione all’udienza del 22 febbraio 2011 del consigliere

Dott. Campanile Pietro;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto in data 30 aprile/6 maggio 2008 la Corte di appello di Venezia condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di P.S., P.G., M. P., Pa.Gi., Pi.Gi., G. R., S.D., S.C., G. S. e T.S. della somma di Euro 2.900,00 ciascuno oltre interessi, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso dinanzi alla Corte dei conti il 20 ottobre 1997, definito, con sentenza di rigetto, in data 21 agosto 2006.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito, considerata ingiustificata l’eccessiva dilatazione dei tempi processuali, rilevava tuttavia che, avuto riguardo alla consistenza marginale del pregiudizio, desumibile dalla natura collettiva del ricorso e della scarsa rilevanza della posta in gioco, il danno non patrimoniale potesse determinarsi attribuendo Euro 500,00 per ogni anno di ritardo oltre il periodo, di tre anni, entro il quale il procedimento avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto i predetti ricorrono sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 2056 c.c.; art. 6, par. 1 della Convenzione europea e dell’art. 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte territoriale utilizzato criteri di liquidazione difformi da quelli normalmente adottati dalla Cedu.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se costituisca violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 par. 1 CEDU e dell’art. 2056 c.c. nel decreto n. 598/07 V.G. …la determinazione del risarcimento per danno morale da eccessiva durata del processo nella somma di Euro 500,00 ad anno in considerazione della esiguità della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso”.

2.1 Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi come la Corte territoriale abbia illogicamente posto a fondamento della propria valutazione la natura cumulativa del ricorso, laddove ciascun ricorrente rimane titolare di una posizione giuridica distinta da quella degli altri ricorrenti.

2.2 – Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro intima connessione, sono fondati.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La Corte territoriale, pur non escludendo il pregiudizio, ha ritenuto che esso fosse attenuato in relazione a particolari circostanze, identificate, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo. Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza di per se stessa priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (Cass., Sez. 1A, 10 aprile 2008, n. 9337; Cass., 2 aprile 2010, n. 8179). Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno.

Deve quindi osservarsi che la sentenza impugnata, nel determinare l’indennizzo, sulla base delle indicate considerazioni, in misura inferiore rispetto a quella risultante dai criteri normalmente adottati da questa Corte, consistenti dell’attribuire Euro 750,00 per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole ed Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno (cfr., 4 dicembre 2009, n. 25537; Cass., 8 luglio 2009, n. 16086, alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda), ha adottato un parametro non conforme alla normativa di riferimento come applicata secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

2.3 – Giova evidenziare come, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possa affermarsi che, ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale – salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, e comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico – patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo. La fissazione di detta soglia si impone, alla luce delle sentenze del giudice europeo, in quanto occorre tenere conto del criterio di computo adottato da detta Corte (riferito all’intera durata del giudizio) e di quello stabilito dalla L. n. 89 del 2001 (che ha riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata), nonchè dell’esigenza di offrire di quest’ultima un’interpretazione idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

2.4 – In relazione alle censure accolte, il decreto impugnato deve essere cassato. Ricorrono per altro i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio presupposto in cinque anni e dieci mesi (tenuto conto della durata ragionevole pari allo standard CEDU di anni tre, per altro non contestata dai ricorrenti) e determinato, sulla base dei principi richiamati e in applicazione dello standard minimo CEDU – cui nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius – nella somma di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, deve riconoscersi a ciascun ricorrente l’indennizzo complessivo di Euro 5.050,00, oltre interessi legali dalla domanda. L’amministrazione va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito nella misura di metà, ricorrendo giusti motivi (in considerazione del parziale accoglimento delle richieste) per la compensazione della restante metà, nonchè alle spese del presente giudizio di legittimità, come da liquidazione indicata in dispositivo.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.050,00, con gli interessi dalla data della domanda, per ciascuno dei ricorrenti. Compensa per metà le spese processuali relative al giudizio di merito e condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’altra metà, che liquida in Euro 30,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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