Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13444 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31008-2018 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO ALLEGRI

DA CORREGIO 13, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA MANGONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA STELLA

FREZZA;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

OZZOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1557/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha rigettato la domanda di G.P., dipendente di Federservizi s.p.a. inquadrato nella qualifica contrattuale di Capo Tecnico, Livello retributivo D2, rivolta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento (Quadro) per aver svolto a far data dal 2003, in totale autonomia, le funzioni amministrative e gestionali dell’officina ove prestava servizio, in luogo del precedente responsabile andato in quiescenza con la qualifica di Quadro, Livello retributivo A;

la Corte territoriale ha affermato che il G. non aveva individuato specificamente gli elementi caratterizzanti il grado di superiore professionalità ed autonomia rivendicata, atteso che già quella propria del formale inquadramento contrattuale ne prevedeva un certo grado;

la cassazione della sentenza è domandata da G.P. sulla base di un unico motivo;

Federservizi s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Omissione totale dell’esame dell’istruttoria espletata in grado di appello tramite l’escussione dei due testimoni ascoltati all’udienza del 6 luglio 2017;

il fatto storico decisivo oggetto di discussione fra le parti che, secondo l’odierno ricorrente, la Corte avrebbe dovuto esaminare è indicato nell’istruttoria del 6 luglio 2017, i cui esiti, qualora considerati, avrebbero dovuto comportare l’accoglimento del ricorso;

in quella udienza erano stati sentiti due testimoni, che avevano reso dichiarazioni in merito alle mansioni svolte e all’inquadramento dovuto a G.P. con un peso oggettivo ai fini della decisione finale, totalmente ignorate dal giudice dell’appello;

il motivo è inammissibile;

innanzitutto, il motivo fuoriesce dai parametri indicati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

altro motivo di inammissibilità è dato dalla presenza di una doppia conforme;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali della misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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