Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13443 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9284-2011 proposto da:

CONSORZIO VOLUSIA, (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COPAM SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 109,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, che la rappresenta

e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5052/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Roberto Della Valle, per delega Giorgio Della

Valle, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e in

subordine per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio Volusia e stato costituito nel 1963 tra i proprietari delle singole porzioni immobiliari in un comprensorio privato sito in (OMISSIS) con accesso dalla via (OMISSIS), comprendente varie strade private, per la manutenzione delle strade e delle fognature, nonchè per altri scopi ed utilità comuni. Ha convenuto in giudizio la COPAM s.r.l., consorziata, chiedendo che:

a) si accertasse che la convenuta non aveva alcun diritto ad aprire ed esercitare l’accesso carrabile alla sua proprietà dalla via (OMISSIS); b) fosse dichiarata l’illegittimità della pretesa della convenuta di utilizzare il passaggio pedonale in questione come carrabile ed inibito l’uso di tale passo in maniera non conforme alla propria originaria destinazione; c) fosse altresì ordinato alla convenuta di ripristinare l’originario muretto di recinzione nonchè il cancello pedonale con la condanna al risarcimento dei danni causati alle cose di proprietà dei consorziati.

2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta e avverso il provvedimento di primo grado veniva proposto gravame dal Consorzio Volusia.

3. La Corte distrettuale rigettava l’appello con sentenza n. 5052/2010, depositata in cancelleria in data 1/9/2010 e notificata in data 2/2/2011.

3.1 – La Corte locale ha rilevato la carente legittimazione attiva dell’appellante per esperire l’azione negatoria proposta, posto che “via (OMISSIS) è una via privata di proprietà dei frontisti” e che il Consorzio aveva agito in carenza di poteri, limitati alla “manutenzione ordinaria e straordinaria delle stende e delle open di comune utilità” e di conseguenza “inconferenti nel presente, giudizio avente natura petitoria”. La Corte locale riteneva poi inapplicabile l’art. 1102 cod. civ., posto che era si era accertato che “nessuna alterazione vi è stata della cosa comune” e che “nessun pregiudizio vi è stato per gli altri frontisti, nè tantomeno danno alle strutture comuni ed alla circolazione”. La Corte locale, infine, rilevava l’intervenuta decadenza dell’appellante in ordine alle richieste istruttorie in quanto non riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nè nelle successivi comparse conclusionali e di replica.

4. Avverso tale provvedimento il Consorzio Volusia propone ricorso, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Copam s.r.l. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta violazione c falsa applicazione dell’art. 949 cod. civ. nonchè art. 36 cod. civ. e art. 1322 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte di appello erroneamente affermato la mancanza di legittimazione processuale attiva del Consorzio, posto che lo Statuto del Consorzio “assegna espressamente al consorzio un potere autonomo di vigilanza, repressione e intervento quanto all’utilizzo delle strade consortili e ad eventuali abusi a ciò” con conseguente “legittimazione attiva del Consorzio e per esso dei legittimi rappresentati a stare in giudizio per la tutela dei diritti di noi sopra”. In tal senso, l’art. 8, lett. c) dello Statuto Consortile, che sancisce il divieto per i consorziati di “aprire accessi alle singole proprietà ed eseguire qualsiasi rottura di manufatti per attacchi o imbocchi senza avente ottenuta prerentnumenle autorizzazione dell’Amministrazione”. Tale norma consente di ritenere ricompreso anche il potere di esperire le iniziative giudiziarie connesse.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio Volusia lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere contraddittoriamente affermato l’inapplicabilità alla specie dell’art. 1102 cod. civ. e al contempo l’insussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione medesima e per aver travisato quanto emerso dall’istruttoria.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Correttamente la Corte di appello ha rilevato la carenza di legittimazione attiva del Consorzio, non essendo sufficienti ai fini dell’azione petitoria proposta, riservata ai soli proprietari (e tale non è il Consorzio, che neanche ha addotto di esserlo), le norme riportate nello Statuto, che specificamente nulla disciplinano sul punto.

Il divieto per i consorziati di “aprire accessi alle singole proprietà ed eseguire qualsiasi rottura di manufatti per attacchi o imbocchi” senza averne ottenuta preventivamente autorizzazione dell’Amministrazione di per se non attribuisce automaticamente al Consorzio la potestà di agire in petitorio in rappresentanza dei consorziati.

2. Anche il secondo motivo è infondato. Si prospetta vizi() motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), ma poi si denuncia anche la violazione dell’art. 1102 c.c., per il quale, però, vi è carenza di legittimazione. Col dedotto vizio motivazionale si censurano le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito nel valutare la CTU e le prove testimoniali, senza però neanche riportare i passi pertinenti dell’una e delle altre in violazione del principio dell’autosufficienza. La censura in definitiva si riduce alla prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, meramente contrapposta a quella fatta propria dai giudici di merito e adeguatamente motivata, perchè priva di carenze prospettabili in questa sede.

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 (duemila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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