Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13442 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24310-2011 proposto da:

P.I., (OMISSIS), R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe

Tuccimei 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIMARCHI, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.LLI FIUMARA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 87,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELO SAITTA, come da procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2011 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere lppolisto Parziale;

udito l’Avvocato Giuseppe Trimarchi el’avvocato Antonucci per

delega, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con citazione notificala in data 6.3.2001, i coniugi P. I. e R.M., premesso di avere acquistato, con atto pubblico in data 26.11.96, dalla società costruttrice F.lli F. di un fabbricato sito in Alì Terme alla via Marchese di Granatelli; che in tale fabbricato si erano manifestati vizi costruttivi; che la società F.lli Fiumara, formalmente all’uopo sollecitata, areca omesso di procedere alla eliminazione dei vizi in questione; che pertanto essi attori avevano richiesto un accertamento tecnico preventivo (disposto dal Pretore di Messina Sez Dist. di Alì Terme con ordinanza 16.12.98) ed un provvedimento di urgenza (disatteso dal giudice monocratico del Tribunale di Messina con ordinanza in data 3.4.2000); ciò premesso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, detta società venditrice, chiedendone la condanna al pagamento del costo degli intontiti necessari per la eliminazione dei vizi dell’immobile, nonchè al risarcimento dei danni morali, in particolare alla vita di relazione, patiti a causa delle precarie condizioni dell’immobile destinato ad abitazione familiare.

2. Insatauratasi il contraddittorio, la s.r.l. F.lli Fiumara contestava la domanda.

In particolare, assumeva la inesistenza nell’immobile di vizi ed, in ogni caso, la prescrizione, ai sensi dell’art. 1495 c.c., dell’azione risarcitoria proposta dagli attori”.

3. “Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletala ctu, acquisiti dal c.t.u. chiarimenti ed un supplemento di relazione, il Tribunale, con sentenza in data 13.5.2008, accoglieva la domanda attrice. In particolare, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., riconosceva la esistenza dei vizi ed, in relazione alla rilevanza degli stessi, riteneva applicabile la previsione dell’art. 1669 c.c..

Per l’effetto, condannava la società costruttrice – venditrice a pagare, in favore degli attori, la somma di Euro 11.179,06 ed a rimborsare loro le spese del giudizio.

4. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 30.5.2008, proponeva appello la società F.lli Fiumara”.

5. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 304/2011 del 23 giugno 2011, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava per intervenuta prescrizione la domanda risarcitoria degli attori, sulla base delle seguenti considerazioni: a) occorreva distinguere i vizi meno rilevanti, per i quali la prescrizione annuale decorre, ai sensi dell’art. 1495 c.c., dalla consegna dell’immobile (nel caso di specie, avvenuta con verbale del 20 settembre 1996), e quelli più rilevanti, in relazione ai quali la prescrizione ex art. 1669 c.c. decorre dalla denuncia (nel caso di specie, effettuata con lettera raccomandata del 23 giugno 1997); b) la lettera di diffida risaliva al 9 ottobre 1998 cd il ricorso per.3.1.13 al 29.10.1998; c) dal tenore della missiva del 23 giugno 1997 era evincibile che all’epoca gli acquirenti già avevano acquisito, a mezzo di tecnico, di fiducia, contezza della entità e della rilevanza dei vizi dell’immobile. Di (lui la fondatezza della eccezione di prescrizione annuale.

6. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P. I. e R.M., sulla base di un motivo. La F.lli Fiumara s.r.l. ha depositato controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., art. 1495 c.c., comma 3, e art. 1669 c.c., u.c. – motivazione omessa, o comunque insufficiente dna punti decisivi per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Il motivo è articolato in due censure, tramite le quali gli odierni ricorrenti denunciano la violazione delle norme su richiamate e prospettano il vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il riconoscimento da parte del venditore dei vizi dell’immobile, pur idoneo come fatto intettuttivo del termine prescrizionale, non potesse però comportare novazione del rapporto obbligatorio. l ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, operava l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non i termini ridotti contemplati in capo al compratore per le garanzie di cui agli artt. 1495 e 1669 c.c. Si afferma che, pur in assenza della prova di un accordo delle parti con finalità novative, ma in presenza di un chiaro impegno assunto dal venditore ad eliminare i vizi rilevati, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Osservano, in definitiva, i ricorrenti che il mero riconoscimento dei vizi operato dal venditore, non accompagnato dall’assunzione del predetto impegno, implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – E’ opportuno precisare che si tratta di un’azione proposta dagli acquirenti di un fabbricato, al fine di ottenere la condanna della venditrice-costruttrice al pagamento del costo degli interventi necessari per l’eliminazione di vizi, nonchè al risarcimento dei danni morali. Pur a fronte dell’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 1495 c.c., dell’azione risarcitoria sollevata dalla convenuta, il Tribunale di Messina ha accolto la domanda attorca, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 11.179,06.

Di diverso avviso è stata la corte d’appello, la quale ha, invece, accolto il gravame per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio.

2.2 – Dalla dichiarazione resa in data 20.9.1996 (ed allegata, in osservanza del principio di autosufficienza, al ricorso) si evince che la venditrice ha preso atto dei vizi rilevati (e denunciati) dal P. così di fatto (in assenza di contestazioni) riconoscendoli, ma non ha assunto un impegno ad eliminarli. Di conseguenza, il predetto riconoscimento non ha impedito il decorso dei termini brevi di prescrizione (non interrotti nella specie).

Correttamente la Corte locale ha ritenuto che dal riconoscimento dei vizi non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, dà luogo ad una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale.

La Corte locale, con una valutazione di merito adeguata e priva di vizi logici denunciabili in questa sede, non ha fatto altro che applicare il consolidato principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, anche in assenza della prova di un accordo delle parti con finalità novative, ma in presenza di un chiaro impegno assunto dal venditore ad eliminare i vizi rilevati, al termine di prescrizione annuale si sostituisce quello ordinario decennale. Il mero riconoscimento dei vizi operato dal venditore, non accompagnato dall’assunzione del predetto impegno, è senz’altro interruttivo della prescrizione, ma non determina automaticamente, anche nel caso in cui l’azione esperita dall’acquirente sia quella di esatto adempimento, la sostituzione predetta. Sul punto vedi Cass. n. 747 del 14/01/2011, nonchè Cass. SU n. 13294 del 21/06/2005. Al riguardo, val la pena di aggiungere che l’accertamento dell’intervenuto accordo delle parti (espresso o “per facta concludentia”), inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, che solo dà luogo ad una novazione oggettiva, è un accertamento riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è censurabile in questa sede solo sotto il profilo del vizio motivazionale (seconda censura del ricorrente), censura però che è infondata, come si è già anticipato, alla luce della sua adeguatezza, coerenza e logicità.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 (duemila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Pe.An..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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